Sentenza 7 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
RE P IN ME DEL POR oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1* sezione civile appalto opera pubblica;
azione da vizi d'opera composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Angelo Grieco Presidente e rimborso da collaudo. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 6139/00 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere 4246 dr. Walter Celentano Consigliere Cron. 561 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18.09.2002 S E NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 6139 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA IMPRESA BALBO s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, V. Cos- seria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che, unita- mente e disgiuntamente all'avv. Carlo Ranaboldo da Ca- sale Monferrato, la rappresenta e difende, giusta pro- cura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PROVINCIA DI ASTI, in persona del presidente, eletti- vamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria del- 1639 2002 - 2 - la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall' avv. Carlo Berruti dell'Avvocatura provinciale, per delibera della G.P. n. 16264 del 31 marzo 2000 e procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, 2 sez. civ., n. 1567 del 19 luglio 16 novembre 1999. - Udita, all'udienza del 18 settembre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Ranaboldo per la ricorrente, che ha insi- stito per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Berruti, per la resistente, che ne ha domandato il rigetto, co- sì come il P.M. dr. Antonio Martone. Svolgimento del processo Con citazione del 29 settembre 1995, l'Amministrazione provinciale di Asti, avendo stipulato nel 1981 con la s.r.l. impresa LB un appalto per la costruzione di un liceo scientifico, per il prezzo di £. 379.875.720, pagato all'appaltatore negli anni 1982 e 1983, deduce- va che l'opera consegnata il 24 giugno 1983 era stata soggetta a collaudo terminato nel 1987 e approvato con delibera della G.P. del 27 maggio 1995 e conveniva in giudizio l'indicata impresa dinanzi al locale Tribuna- le, perché fosse condannata a rimborsarle la somma di Hy 3 £.31.478.008, quantificata nel certificato di collaudo come prezzo pagato in eccesso, in £. 31.067.907 a causa di difetti dell'opera non eliminati e, nel resto, per errori contabili. La convenuta eccepiva la prescrizione dei diritti del- l'attrice, biennale ex art. 1667 c.c., a decorrere dal- la consegna dell'opera del 26 gennaio 1982, e ordina- ria decennale per la pretesa della somma chiesta per errori di contabilità, contestando nel merito la do- manda della Provincia, per la quale dies a quo della prescrizione era la data di approvazione del collaudo. Il tribunale di Asti nel 1998 rigettava la domanda, in quanto dopo la consegna, irrilevante come accettazione presunta dell'opera, l'attrice poteva rilevarne i vi- zi, e pretendere il risarcimento nei due anni succes- sivi ex art. 1667 C.C., mentre il credito da errori contabili era stato esercitato dopo oltre dieci anni dal pagamento del saldo (24 giugno 1983): i due credi- ti erano quindi entrambi estinti per prescrizione. L'appello dell'Amministrazione provinciale di Asti che censurava il tribunale per avere erroneamente qualifi- cato la domanda, che non era risarcitoria per i vizi dell'opera ma chiedeva il rimborso della somma di cui al certificato di collaudo, era accolto con sentenza del 16 novembre 1999 della Corte d'appello di Torino. پرا La Corte di merito ha escluso che la Provincia abbia agito in garanzia per vizi dell'opera, non avendo in domanda neppure indicato l'art. 1667 C.C. e avendo chiesto solo il rimborso delle somme quantificate nel certificato di collaudo che l'impresa aveva rifiutato di sottoscrivere, accettando in tal modo le risultanze di esso ex art. 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350. La consegna dell'opera non rileva come data iniziale della prescrizione, perché nei lavori pubblici il col- laudo e l'approvazione di questo sono atti obbligatori per la P.A., necessari e formali, nei quali solo si può manifestare la volontà delle parti del contratto. La consegna dell'opera prima del collaudo, secondo la Corte d'appello in conformità a quanto deciso da Cass. 10 gennaio 1996 n.169, non é dies a quo della prescri- zione, perché nei lavori pubblici il committente può accettare l'opera definitivamente solo dopo il collau- do, quando l'immissione in possesso della P.A. diviene idonea a far decorrere la prescrizione per l'azione da vizi dell'opera. L'impresa doveva sollecitare il collaudo dopo il quale soltanto la consegna diveniva definitiva e comunque la domanda della Provincia era di ripetizione della parte del prezzo dell'appalto indebitamente pagata in ecces- SO, dovendosi detrarre le decurtazioni connesse ai اسکرا 5 - difetti individuati dal collaudatore irrilevanti per la funzionalità e la destinazione del manufatto. Trattandosi di ripetizione d'indebito, per la somma da restituire, gli interessi erano dovuti dalla domanda ex art.2033 c. c. e le spese dei due gradi di causa erano poste a carico dell'appaltatore. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricor- so l'impresa LB s.r.l. con cinque motivi e l'Ammi- nistrazione provinciale di Asti ha resistito con con- troricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati in- sieme, deducendo entrambi violazione dell'art. 1667 C.C. e omessa e insufficiente motivazione su questo punto decisivo della controversia. Anzitutto la violazione della citata norma sostanzia- le é dedotta in rapporto agli artt. 112 e 345 c.p.c., per essere incorsa la Corte torinese in extrapetizione ed avere deciso in appello su domanda nuova e diversa da quella proposta in primo grado. Con il secondo motivo si denuncia l'errata affermazio- ne dell'inapplicabilità dell'art. 1667 c.c. civile ai lavori pubblici. In primo grado la domanda é stata ritenuta quella del- l'art. 1667 c.c. e il tribunale ha dichiarato estinto 124 - 6 - il diritto per la prescrizione biennale di tale norma. La Corte d'appello ha ritenuto errata l'interpretazio- ne della domanda data dal tribunale, perché il riferi- mento nella citazione al solo certificato di collaudo senza indicazione analitica dei vizi, esclude che essi si siano fatti valere, ai sensi dell'art. 1667 C.C. Dopo la conclusione del collaudo in ritardo rileva la Corte d'appello l'impresa era stata inutilmente invitata a sottoscrivere e il verbale di visita e il certificato, e quindi le risultanze del collaudo erano da ritenere tacitamente accettate dall'impresa per il rifiuto di apporre la firma ex art. 107 R.D. 350/1895. La ricorrente rileva che il riferimento ai vizi dell' opera o al certificato di collaudo non muta la causa petendi, perché solo il riconoscimento delle carenze dei lavori dall'appaltatore avrebbe fatto venir meno l'azione di garanzia, dando luogo all'autonoma azione non soggetta alla prescrizione dell'art. 1667 c.c. Secondo la Corte di merito, il riconoscimento dei vizi era stato tacito ai sensi del r.d. 350/1895, ma questa conclusione non è motivata ed é giuridicamente errata, perché la domanda era fondata sui vizi dell'opera. La sentenza impugnata non chiarisce perché il mero ri- chiamo al certificato di collaudo non si riferisca al- la sola quantificazione e non alla qualificazione del- Ilu 7 - la domanda né dà rilievo al problema del riconoscimen- to dei vizi dall'appaltatore che distingue l'azione di pagamento da quella di garanzia. La domanda era di garanzia in assenza in essa di ogni riferimento al riconoscimento dei vizi dall'impresa LB, pur richiamandosi verbale e certificato di col- laudo, per la mera quantificazione delle somme pretese dall'Amministrazione provinciale. Manca nella citazione il richiamo all'art. 107 del R. D. n. 350/1895, comunque inapplicabile perché non ri- chiamato nel contratto nell'appalto concluso da un'am- ministrazione diversa dallo Stato, nè é stato prodotto il formale invito all'impresa alla sottoscrizione del certificato di collaudo presupposto della accettazione tacita delle risultanze di questo rilevata in appello. La Corte di merito ha sostituito la originaria domanda della Provincia con un'altra, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestualmente dell'art. 345 c.p.c. che vieta i mutamenti delle domande in secondo grado, con la conseguenza che il motivo di gravame era inammissi- bile, per avere surrettiziamente introdotto richieste nuove della Provincia, che aveva esibito la relativa documentazione con il gravame stesso. La seconda censura, rilevato che la Corte nega l'ap- plicabilità dell'art. 1667 c.c. ai lavori pubblici e на 8 - che detta statuizione é errata anche alla luce di al- cune sentenze della Cassazione (24 febbraio 1982 n. 1146 e 23 dicembre 1987 n. 9641), afferma che la di- stinzione tra la consegna non idonea a far decorrere la prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c., antece- dente al collaudo, e quella successiva a questo, defi- nitiva e presupposto dell'azione di garanzia, non é le- gittima, perché non prevista dalla legge.
1.2. Il primo motivo di ricorso deduce extrapetizione (art. 112 c. p.c.) della sentenza impugnata qualifica- ta anche come novità della domanda in appello (art.345 c.p.c.), sul presupposto dell'errata interpretazione della domanda da parte della Corte di merito. La duplicità della prospettazione impone per un verso la lettura della citazione, data la natura delle due prime censure relative a vizi in procedendo, i quali impongono l'esame degli atti processuali e, per altro verso in relazione all'omessa e insufficiente motiva- zione della sentenza impugnata, la valutazione dei motivi di questa in ordine alla interpretazione della domanda, che quale giudizio di fatto, é riservata al giudice di merito ed é censurabile in sede di legitti- mità solo per vizi motivazionali (su detta distinzio- ne, tra i due tipi di censure, Cass. 26 aprile 2001 n. 6066,10 maggio 2000 n. 5945).
9 - In quanto non vincolata all'interpretazione data alla domanda dalla Corte d'appello rispetto alla dedotta e- sistenza dei vizi in procedendo (Cass. 20 giugno 2000 n. 8377), questa Corte rileva, dalla lettura della ci- tazione, che il petitum é quello riportato dalla sen- tenza di merito di condannare l'Impresa LB s.r.l. £. "al pagamento e restituzione della somma di 31.478.008 come da quantificazione risultante dal certificato di collaudo". Causa petendi é il pagamento dell'intera opera e la scoperta di "manchevolezze e irregolarità" di essa dal collaudatore che, per le stesse ed errori contabili, ha liquidato le somme da detrarre dal prezzo già paga- to all'impresa da rimborsare alla committente. La Corte di merito, con motivazione scevra da vizi lo- gici e giuridici alla luce della citazione riportata, rileva che in questa non v'è cenno all'art. 1667 c.c. né si chiede un risarcimento da liquidare dai giudici, come previsto nella norma del codice civile, ma si do- manda solo il pagamento e rimborso di somme pagate e non dovute, nella misura quantificata dal certificato di collaudo per "detrazioni" connesse a"manchevolezze" dell'opera stessa "che possono essere lasciate... sen- za inconvenienti, non essendo pregiudizievoli alla sta- bilità dell'opera e regolarità dell'esercizio". sly - 10 Nessun riferimento all'art. 1667 c.c. o alla domanda di garanzia, ma solo una richiesta di pagamento, con- tro la quale, come chiarisce la Corte di merito, l'im- presa LB ha dedotto di non avere mai accettato il collaudo e che comunque non s'era attivata la procedu- ra dell'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, la cui applicabilità non é stata contestata in appello. La qualificazione giuridica della domanda dalla Corte territoriale é corretta, perché la stessa si basa sul collaudo dell'opera e non si riferisce a specifici vi- zi o difformità, neppure denunciati o indicati, rin- viando al solo certificato di collaudo. Questa Corte condivide l'interpretazione della domanda dei giudici d'appello, considerato anche che l'uso in essa di parole quali "manchevolezze o irregolarità" o "difetti e mancanze" e non di quelle dell'art. 1667 c. C. (vizi e difformità) a conferma della lettura data dalla Corte di merito che non ha violato gli artt. 112 e 345 c.p.c., interpretando correttamente la domanda. Il primo motivo di ricorso é quindi infondato e da ri- gettare, non essendovi ultrapetizione o modifica della domanda in appello nella sentenza impugnata, alla luce della corretta interpretazione data all'atto introdut- tivo del giudizio (sul tema cfr. anche Cass. 23 aprile 1999 n. 4064, 2 maggio 1997 n. 3782 e, per l'art. 345 сли 11 c.p.c. Cass. 3 marzo 1999 n. 3041).
1.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La interpretazione della domanda data dalla Corte d' appello è confermata dalla rilevata inapplicabilità dell'art. 1667 c.c. all'appalto di opere pubbliche, nel quale la necessità del collaudo comporta l'irrile- vanza della consegna dell'opera prima di esso. Il collaudo ha infatti a oggetto la verifica e la cer- tificazione della mancanza di vizi dell'opera perché eseguita a regola d'arte e in conformità al contratto e l'esame dei dati risultanti dalla contabilità; se il collaudatore riscontra difetti e mancanze ne ordina se possibile l'eliminazione, determinando la somma che, in ragione dei difetti ineliminabili che non determinano inadempimento, va detratta dal prezzo che, se questo è stato pagato, va rimborsata al committente. Se vizi e difformità dell'opera vanno "riscontrati" in sede di collaudo, la presa in consegna anticipata del- l'opera non incide sul giudizio definitivo lavoro eseguito e sulle responsabilità dell'appaltatore per i vizi accertati dal collaudatore. Del resto, ai sensi dell'art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, l'appaltatore é tenuto comunque per❝le e- ventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo", anche per i vizi e le difformità dell'o- phy 12 pera e ciò é di certo incompatibile con l'eventuale applicazione dell'art. 1667 C.C. e di un'eventuale prescrizione che decorra da prima del sorgere della stessa obbligazione risarcitoria. Oggi l'art. 199 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 (re- golamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici) ha fissato in due anni dall'emissione del certificato di collaudo anche non approvato, il periodo nel quale l' appaltatore é tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, e conferma che l'azione ex art. 1167 c.c. é inapplicabile all'appalto pubblico.
2. Il terzo motivo di ricorso deduce l'inapplicabilità dell'art. 107 del R.D. 25 maggio 1885 n. 350 al caso, perché relativa ai soli lavori dello Stato, lamentando omessa e insufficiente motivazione sul punto. Esso va esaminato con il quarto motivo per il quale la Corte di merito non avrebbe correttamente valutato i presupposti per l'applicabilità in concreto del citato art. 107 del R.D. 350/1895, non essendosi mai fissato il termine per la sottoscrizione del verbale e del certificato di collaudo.
2.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile e il quarto é infondato. La Corte d'appello rileva come a fronte del motivo di th 13 ricorso sull'errata qualificazione della domanda data dal Tribunale, l'impresa LB ha replicato "che essa non ebbe mai ad accettare il collaudo ... perché non lo sottoscrisse, e che l'Amministrazione non attivò la procedura dell'art. 107 del R.D. 25/5/1895 n. 350". L'eccezione dell'impresa presuppone l'applicabilità in astratto della norma, negata dall'impresa per la prima volta, con deduzione inammissibile, nel ricorso in se- de di legittimità.
2.2. Il quarto motivo di ricorso é precluso in ordine al chiesto riesame in sede di legittimità delle missi- ve della Provincia e dell'impresa, relative alle ope- razioni di collaudo ed è infondato per la parte in cui nega che si sia verificata l'accettazione tacita delle risultanze del verbale e del certificato di collaudo. Emerge dal ricorso che in sede di verbale di collaudo il collaudatore ha rilevato vizi e difformità per le quali ha ordinato l'esecuzione dei necessari interven- ti, precisando che aveva riscontrato manchevolezze per le quali successivamente avrebbe provveduto a liquida- re la parte di compenso già pagato all'impresa che la stessa avrebbe dovuto restituire alla Provincia. A fronte di questo riscontro nella visita del collau- datore ai lavori verbalizzato, l'impresa incontesta- tamente presente, non ha apposto riserve e ha solo de- 14 dotto di non volere firmare il documento. L'omessa iscrizione di riserve a verbale impedisce all'impresa il rifiuto del certificato, ingiustificato dall'inerte e omissivo comportamento precedente che il committente non poteva che ritenere di accettazione tacita dei vizi riscontrati dal collaudatore. In conclusione, in assenza di riserve esplicite dell' appaltatore nel verbale di collaudo su contestazioni specifiche che si tradurranno in addebiti in sede di certificazione finale, l'impresa appaltatrice non può rifiutare o contestare le risultanze del collaudo e deve ritenersi decaduta da ogni azione o eccezione che avrebbe potuto proporre tempestivamente se avesse ap- posto la riserva a verbale.
3. L'ultimo motivo di ricorso lamenta violazione dell' art. 112 c.p.c. e degli artt. 2033 e 2946 C.C., 345 c.p.c. e dell'art. 107 del R.D. 25/5/1895 n. 350, pure per insufficiente e omessa motivazione, essendosi pro- posta un'azione di ripetizione di £. 400.000, indebi- tamente pagate per errori di contabilità che, secondo la Corte di merito, andava rimborsata per le identiche ragioni per le quali non era maturata la prescrizione per la residua somma, sorgendo la pretesa dal certifi- cato di collaudo. Peraltro il pagamento avvenuto nel 1983 comportava la ch 15 - prescrizione del diritto, dovendosi altrimenti rite- nere questa sospesa durante le operazioni di collaudo la cui certificazione costituirebbe una sorta di atto interruttivo non previsto da alcuna legge.
3.1. Anche questo motivo di ricorso é infondato. La Corte d'appello ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto la richiesta delle somme dovute alla Pro- vincia di Asti come quantificate nel collaudo e quindi che, solo all'esito dell'approvazione di esso, le ob- bligazioni conseguenti fossero esercitabili e la pre- scrizione potesse decorrere, con conseguente mancata estinzione dei diritti del committente. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese della presente fase restano a carico della ricorrente, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese della presente fase che liquida in euro1561,37 delle quali euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2002. о Laive presidente ел Il Consigliesigliere extensore т CORTE SUPREMA CASSAZIONE fCivile IL CANCELLER Pome celleria ArealBlanch! Deport ed -7 FEB 2003 IL CANCELLIERE