CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16020 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MA MA, nata a [...] il [...], rappresentata ed assistita dall'avv. Renato Alberini, di fiducia;
avverso la sentenza n. 1970/14 del 14/06/2021 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16020 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 22/03/2023 lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa il 28 novembre 2013, ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di riciclaggio della somma di danaro contante pari a 75.000 euro, proveniente dal reato di bancarotta per distrazione commesso dai figli dell'imputata, FA CO e FA OB - coimputati non ricorrenti in ordine ai quali è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato presupposto - somma che la ricorrente aveva versato a più riprese sul proprio conto corrente. 2. Ricorre per cassazione MA MA, deducendo due motivi di ricorso: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato le spiegazioni alternative fornite dalla ricorrente a proposito dei versamenti di danaro effettuati a più riprese sul proprio conto corrente, avuto riguardo a quanto emerso documentalmente dagli accertamenti bancari e di polizia giudiziaria inerenti alle movimentazioni del conto corrente dell'imputata nel periodo di interesse processuale, giustificate dai redditi percepiti;
2) vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, basatasi soltanto sulla considerazione che la ricorrente «non poteva non sapere» delle condotte di bancarotta fraudolenta commesse dai suoi figli. La consapevolezza della ricorrente avrebbe, peraltro, dovuto portare la Corte a ritenere il concorso nel reato commesso dai congiunti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 4. Quanto al primo motivo, la ricorrente oblitera tutti i dati più significativi indicati dalla sentenza impugnata riguardo al fatto che ella avesse, prima dei versamenti di danaro contante, un conto corrente con un passivo di 130.000 euro, che fosse una casalinga e che avesse percepito redditi da locazione di importi irrisori rispetto ai versamenti del danaro di poco successivi alla messa in scena da parte dei figli del furto di 180.000 euro per simulare il reato di bancarotta 2 fraudolenta, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di merito e che il ricorso non contesta quanto al reato consumato ai due congiunti della ricorrente. Ne consegue che la Corte ha adeguatamente valutato la versione alternativa offerta dall'imputata, anche sottolineando che le conclusioni alle quali era pervenuta la Guardia di Finanza, si limitavano a indicare che, trattandosi di danaro contante, non poteva con certezza individuarsi la causale delle operazioni, invece rinvenuta dalla Corte nella vicenda distrattiva in virtù di quanto prima precisato ma non considerato in ricorso e della tempistica dei versamenti in danaro, di poco successivi alla storno illecito del danaro commesso dai figli della ricorrente. Ogni altra considerazione difensiva attiene al merito del giudizio e non può trovare ingresso in questa sede. 5. Quanto al secondo motivo, oltre a rilevarsi che in nessuna parte delle due conformi sentenze di merito si individua un concorso della ricorrente nel reato di bancarotta commesso dai figli, deve essere sottolineato che la doglianza inerente alla mancanza dell'elemento soggettivo non aveva formato oggetto dell'atto di appello, così come quella volta a sostenere la partecipazione dell'imputata al reato presupposto, basata solo su una affermazione della Corte di merito che tende a mettere in evidenza la sussistenza del dolo di riciclaggio in capo alla ricorrente e di quello di bancarotta in capo ai figli ma non l'ipotesi difensiva, non suffragata da elementi di fatto portati al vaglio dei giudici di merito o emergenti dalle sentenze del Tribunale e della Corte territoriale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.03.2023
avverso la sentenza n. 1970/14 del 14/06/2021 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16020 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 22/03/2023 lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa il 28 novembre 2013, ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di riciclaggio della somma di danaro contante pari a 75.000 euro, proveniente dal reato di bancarotta per distrazione commesso dai figli dell'imputata, FA CO e FA OB - coimputati non ricorrenti in ordine ai quali è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato presupposto - somma che la ricorrente aveva versato a più riprese sul proprio conto corrente. 2. Ricorre per cassazione MA MA, deducendo due motivi di ricorso: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato le spiegazioni alternative fornite dalla ricorrente a proposito dei versamenti di danaro effettuati a più riprese sul proprio conto corrente, avuto riguardo a quanto emerso documentalmente dagli accertamenti bancari e di polizia giudiziaria inerenti alle movimentazioni del conto corrente dell'imputata nel periodo di interesse processuale, giustificate dai redditi percepiti;
2) vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, basatasi soltanto sulla considerazione che la ricorrente «non poteva non sapere» delle condotte di bancarotta fraudolenta commesse dai suoi figli. La consapevolezza della ricorrente avrebbe, peraltro, dovuto portare la Corte a ritenere il concorso nel reato commesso dai congiunti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 4. Quanto al primo motivo, la ricorrente oblitera tutti i dati più significativi indicati dalla sentenza impugnata riguardo al fatto che ella avesse, prima dei versamenti di danaro contante, un conto corrente con un passivo di 130.000 euro, che fosse una casalinga e che avesse percepito redditi da locazione di importi irrisori rispetto ai versamenti del danaro di poco successivi alla messa in scena da parte dei figli del furto di 180.000 euro per simulare il reato di bancarotta 2 fraudolenta, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di merito e che il ricorso non contesta quanto al reato consumato ai due congiunti della ricorrente. Ne consegue che la Corte ha adeguatamente valutato la versione alternativa offerta dall'imputata, anche sottolineando che le conclusioni alle quali era pervenuta la Guardia di Finanza, si limitavano a indicare che, trattandosi di danaro contante, non poteva con certezza individuarsi la causale delle operazioni, invece rinvenuta dalla Corte nella vicenda distrattiva in virtù di quanto prima precisato ma non considerato in ricorso e della tempistica dei versamenti in danaro, di poco successivi alla storno illecito del danaro commesso dai figli della ricorrente. Ogni altra considerazione difensiva attiene al merito del giudizio e non può trovare ingresso in questa sede. 5. Quanto al secondo motivo, oltre a rilevarsi che in nessuna parte delle due conformi sentenze di merito si individua un concorso della ricorrente nel reato di bancarotta commesso dai figli, deve essere sottolineato che la doglianza inerente alla mancanza dell'elemento soggettivo non aveva formato oggetto dell'atto di appello, così come quella volta a sostenere la partecipazione dell'imputata al reato presupposto, basata solo su una affermazione della Corte di merito che tende a mettere in evidenza la sussistenza del dolo di riciclaggio in capo alla ricorrente e di quello di bancarotta in capo ai figli ma non l'ipotesi difensiva, non suffragata da elementi di fatto portati al vaglio dei giudici di merito o emergenti dalle sentenze del Tribunale e della Corte territoriale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.03.2023