Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il divieto di trasferire il lavoratore da un'unità produttiva all'altra in mancanza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 cod. civ.), rileva, quando lo spostamento avviene all'interno dello stesso complesso aziendale o comunque in un ambito geografico ristretto (quale, ad es. un territorio comunale di limitate dimensioni) - e quindi in assenza di disagi personali o familiari -, al fine di proteggere il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale oppure di prevenire l'alterazione dell'organizzazione sindacale aziendale (per es., mediante l'alterazione della base elettorale). In tal caso quindi non può ritenersi, ai fini in esame, la sussistenza di un trasferimento, se lo spostamento del lavoratore si verifica nell'ambito della medesima unità produttiva, secondo la definizione dell'art. 35 della legge n. 300/1970: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'integrazione della fattispecie ex art. 2103 cod. civ. in caso di spostamento di dipendente di azienda farmaceutica municipalizzata da una farmacia all'altra nell'ambito di un Comune di non grandi dimensioni, senza prospettazione da parte del lavoratore della pluralità delle unità produttive nel senso dell'art. 35 legge n. 300/1970).
Commentario • 1
- 1. Trasferimento del lavoratoreMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Scheda sintetica Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un'altra è regolato rigidamente dalla legge. Più precisamente, l'art. 2103 c.c. dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”. Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare: l'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza; la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione; la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BB MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BORRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI SAN GIOVANNI VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato GASTONE GUIDUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22/97 del Tribunale di AREZZO, emessa il 17/1/97 R.G.N. 120/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto della istanza di rinvio scritta e nel merito, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 gennaio 1995 al Pretore di Arezzo, AU GA chiedeva l'annullamento del provvedimento, emesso dalla sua datrice di lavoro Azienda farmaceutica municipalizzata di San Giovanni Valdarno, di trasferimento dalla farmacia n.1 a quella n.2, sita nel medesimo territorio comunale.
Assumendo l'assenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, richieste dall'art. 2103 cod.civ. per la legittimità del trasferimento, determinato in realtà da certe sue rivendicazioni salariali, egli chiedeva altresì l'ordine di reintegrazione nell'originario posto di lavoro e di risarcimento del danno. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 16 ottobre 1995, riformata con sentenza 6 febbraio 1997 dal Tribunale, il quale condivideva la tesi della datrice di lavoro - tesi considerata come mera difesa e non come eccezione in senso stretto, perciò opponibile anche per la prima volta in appello - secondo cui le due farmacie non costituivano distinte unità produttive bensì erano articolazioni della medesima azienda, funzionante con unica contabilità e, almeno per una parte della merce, con unico magazzino, non risultando pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 2103 cit..
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il GA. Resiste con controricorso l'Azienda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., nonché omessa o contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale escluso che le due farmacie dell'azienda farmaceutica comunale costituissero distinte unità produttive, e che perciò il trasferimento del lavoratore dall'una all'altra fosse riconducibile alla previsione dell'art. 2103 cod.civ., in difetto di alcuna base probatoria.
Col secondo motivo egli, denunziando la violazione dell'art. 2103 cit., nega che gli elementi accertati dal Tribunale fossero sufficienti a ravvisare una sola attività produttiva ossia che le due farmacie fossero prive di indipendenza tecnica ed amministrativa. L'unica direzione amministrativa, la contabilità comune e, almeno in parte, l'unico magazzino per la merce non erano sufficienti, ad avviso del ricorrente, ad escludere la diversità delle due unità produttive.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
L'ultima parte dell'art. 2103, primo comma, cit. vieta il trasferimento del prestatore da un'unità produttiva ad un'altra (della medesima in presa) se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, e la giurisprudenza di questa Corte precisa che nel caso di spostamento del lavoratore all'interno dello stesso complesso aziendale, oppure entro un ambito geografico ristretto (ad es. nel territorio di un medesimo Comune), l'art. 2103 protegge il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale (art. 2087 cod.civ.) oppure contro la possibile alterazione dell'organizzazione sindacale aziendale (ad es. col mutamento della base elettorale delle rappresentanze aziendali) di cui all'art. 19 l.20 maggio 1970 n.300. Perciò l'indeterminatezza del dettato codicistico va precisata attraverso la definizione di unità produttiva data dall'art. 35 l. ult.cit.: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Per contro, nel caso di spostamento territoriale (ad es. da un comune all'altro o comunque a distanza tale da comportare per il lavoratore disagi personali o familiari), l'unità produttiva non è necessariamente quella di cui all'art. 35 cit., ma può essere identificata con qualunque sede aziendale, senza requisiti dimensionali. Essa va così individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi (Cass. 7 luglio 1987 n. 5920, 6 agosto 1996 n. 7196). Nel caso di specie, trattandosi di trasferimento da una ad altra farmacia nell'ambito di un comune di dimensioni notoriamente non grandi, come quello di San Giovanni Valdarno, e non avendo perciò il prestatore di lavoro lamentato ne' disagi personali o familiari ne' turbamenti dell'attività sindacale all'interno dell'azienda, ne' comunque lo spostamento da una ad altra unità produttiva nel senso dell'art. 35 cit., legittimamente i giudici di merito hanno rigettato le sue pretese, fondate sull'asserita violazione dell'art. 2103 cit.
Così corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., i primi due motivi vanno respinti.
Il terzo motivo, attinente all'autosufficienza della singola farmacia sotto il profilo tecnico-organizzativo, è assorbito perché irrilevante, stante quanto già detto.
A rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 15.000 oltre a lire tremilioni per onorario.