Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5153
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di trasferire il lavoratore da un'unità produttiva all'altra in mancanza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 cod. civ.), rileva, quando lo spostamento avviene all'interno dello stesso complesso aziendale o comunque in un ambito geografico ristretto (quale, ad es. un territorio comunale di limitate dimensioni) - e quindi in assenza di disagi personali o familiari -, al fine di proteggere il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale oppure di prevenire l'alterazione dell'organizzazione sindacale aziendale (per es., mediante l'alterazione della base elettorale). In tal caso quindi non può ritenersi, ai fini in esame, la sussistenza di un trasferimento, se lo spostamento del lavoratore si verifica nell'ambito della medesima unità produttiva, secondo la definizione dell'art. 35 della legge n. 300/1970: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'integrazione della fattispecie ex art. 2103 cod. civ. in caso di spostamento di dipendente di azienda farmaceutica municipalizzata da una farmacia all'altra nell'ambito di un Comune di non grandi dimensioni, senza prospettazione da parte del lavoratore della pluralità delle unità produttive nel senso dell'art. 35 legge n. 300/1970).

Commentario1

  • 1Trasferimento del lavoratore
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Scheda sintetica Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un'altra è regolato rigidamente dalla legge. Più precisamente, l'art. 2103 c.c. dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”. Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare: l'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza; la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione; la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5153
Data del deposito : 26 maggio 1999

Testo completo