Sentenza 3 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2004, n. 11071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11071 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 03/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 144
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 012903/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDIANANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) AN ND N. IL 08/10/1967;
avverso SENTENZA del 24/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e l'inammissibilità del ricorso EL.
La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 24-10-2002, pronunziando sull'appello della parte civile ha dichiarato EL RO colpevole del reato di lesioni personali di cui all'articolo 582 c.p., in danno di CA RO ed ha condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione convertita in Euro 2324,00 di multa.
Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e l'imputato, sostenendo entrambi che l'appello della parte civile contro la sentenza di primo grado con la quale il ND era stato assolto perché il fatto non sussiste, doveva intendersi effettuato ai soli effetti della responsabilità civile, a norma dell'articolo 576 c.p.p., e che pertanto la sentenza impugnata ha violato il divieto di reformatio in pejus sancito dall'articolo 597 c.p.p.. Il ND ha aggiunto, come specifico motivo che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile in via preliminare, dai giudici di secondo grado, perché il difensore della parte civile non era legittimato a proporre l'impugnazione non essendo munito di procura speciale. Infine, ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione, essendo stata fondata l'affermazione di responsabilità, soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa. Il motivo di ricorso concernente la violazione degli articoli 100 e 122 c.p.p., incide sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, ha quindi carattere preliminare. L'eccezione è fondata.
L'ordinamento prevede che la parte civile stia in giudizio col ministero di i un difensore munito di procura speciale, rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata anche dallo stesso difensore. L'atto deve contenere la puntuale indicazione dei poteri conferiti al difensore, ove essi superino la semplice assistenza tecnico-giuridica nel procedimento e comportino la possibilità di disporre del merito della lite, come nel caso dell'impugnazione della sentenza di primo grado. Infatti la procura speciale rilasciata al difensore ai fini della costituzione di parte civile (art. 100 cod. proc. pen.) non comprende necessariamente la trasmissione del potere di impugnativa ex art. 576 o 577 cod. proc. pen.. Questo può, a sua volta, essere delegato al difensore, ma si impone la necessità di uno "specifico mandato" che riveli la consapevolezza del trasferimento dell'esercizio del potere in questione, (v. Cass. Sez. 5^ 4-12-1997 n. 1469; Cass. Sez. 5^ 4/6/2001 n. 31922). La mancanza, negli atti del procedimento di uno specifico mandato ad impugnare, rende nullo l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e conseguentemente inammissibile l'appello. L'accoglimento dell'indicato motivo del ricorso determina la totale caducazione del giudizio di secondo grado, indipendentemente dall'esame dei pur pregevoli motivi dedotti dal Procuratore Generale di Milano, e determina la definitività della sentenza di primo grado.
La sentenza pertanto va annullata senza rinvio e va dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dalla parte civile.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004