Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell'integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2010, n. 11252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11252 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 10/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 295
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 30467/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) R.G., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 319/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2010 la relazione falla dal Consigliere Dr. CORDOVA Agostino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.5.2009 la Corte d'appello di Milano riduceva la pena inflitta a R.G. dal G.u.p. del Tribunale di
Varese il 19.9.2008 in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., art. 609 quater c.p., n. 1 e art. 609 septies c.p., per avere compiuto atti sessuali con la minore P.
F., ospitata nella sua abitazione.
Motivava nei termini di cui appresso:
1) il R. era stato condannato alla pena di tre anni ed otto mesi di reclusione;
2) non era in discussione la pesante responsabilità dell'imputato, che si era reiteratamente congiunto carnalmente con la ragazza affidatagli dai genitori;
3) tuttavia la minore, prossima ai (OMISSIS) anni, era stata consenziente ai rapporti, affascinata dal maturo amico di famiglia, e che aveva addirittura reso pubblica la loro relazione, aderendo anche alla proposta di una "fuitina" che, secondo l'imputato, avrebbe legittimato il proprio comportamento;
4) quindi, per la minore compromissione della libertà sessuale di detta minore andava applicata la diminuente della minore gravità di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4;
5) l'ignobile comportamento dell'imputato escludeva la concessione delle attenuanti generiche;
6) la pena andava quindi determinata in 2 anni ed 8 mesi di reclusione, con la condanna anche alle spese sostenute dalla parte civile.
Proponeva ricorso la Procura Generale di Milano, deducendo quanto segue:
a) la minore gravità andava rapportata ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, ove fossero tali da non compromettere gravemente la libertà sessuale, e non in relazione al consenso della parte offesa, atteso che l'art. 609 quater c.p. decreta l'assoluta intangibilità del minore infraquattordicenne, come stabilito da questa Corte (sent. n. 347 del 21.11.2008);
b) a parte l'errata interpretazione della norma, vi era contraddizione tra la negazione delle generiche per il suo ignobile comportamento e l'aver ritenuto l'ipotesi attenuata di cui sopra;
c) l'imputato era all'epoca dei fatti trentasettenne, sposato e con figli adolescenti. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza per la parte in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che l'art. 609 quater C.p. punisce gli atti sessuali con persona che non abbia compiuto gli anni quattordici al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p.; quindi anche senza violenza, minaccia o abuso d'autorità: ed il consenso della persona offesa è del tutto irrilevante, in quanto non preso in considerazione dalla norma, che ha inteso tutelare di per sè l'integrità psico-fisica dell'infraquattordicenne. Vero è che detto art. 609 quater c.p., prevede la riduzione della pena nei casi di minore gravità, ma ciò deve intendersi qualora gli atti non comportino una rilevante compromissione dell'integrità fisica e psichica della persona offesa, come, ad esempio, in caso di fuggevoli toccamenti lascivi.
Invero, occorre considerare che dato l'incompleto sviluppo psichico dei minori, specie in materia sessuale, l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto, od addirittura di affidamento per avere dei rapporti sessuali, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità, ben lungi dall'essere reputato un fatto di minore gravità, trattandosi di un subdolo approfittamento della loro immaturità: e la stessa Corte territoriale aveva contraddittoriamente ritenuto ignobile il comportamento dell'imputato.
Pertanto, per la concessione dell'ipotesi attenuata occorreva qualcosa in più del semplice consenso, donde l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per una nuova decisione.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010