Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2010, n. 11252
CASS
Sentenza 10 febbraio 2010

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Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell'integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2010, n. 11252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11252
    Data del deposito : 10 febbraio 2010

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