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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10259 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10259 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO MONICA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARRARO MONICA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi
ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Padova, via Del Bigolo n. 87, di proprietà esclusiva della sig.ra
, rimarrà assegnata alla stessa, mentre il sig. si traferirà CP_1 Parte_1
altrove.
3) il figlio resterà a vivere con la madre nell'abitazione di Padova, via Del Bigolo n. Per_1
87, e potrà frequentare il padre quando lo vorrà. 4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio a decorrere da ottobre 2025 un assegno mensile Per_1
di € 500,00 (euro cinquecento/00), importo che verrà aggiornato per la prima volta sulla base
degli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026, e così per gli anni seguenti senza
necessità di ulteriore richiesta.
Per quanto riguarda le spese straordinarie il sig. si impegna sino all'anno Parte_1
2031 incluso a sostenere integralmente e direttamente le seguenti spese:
a) attività sportive (tennis) fino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 annui;
b) la retta della Scuola superiore Istituto Rogazionisti;
c) la retta dell'Università fino alla concorrenza della somma annua di € 9.000,00;
d) il premio annuale di euro 350,00 della polizza infortuni stipulata con ITAS in favore del
figlio ; Per_1
- le restanti spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori ciascuno per la quota della
metà e regolate in conformità al Protocollo con il Tribunale di Padova del 2017, che le parti
dichiarano di conoscere;
6) la sig.ra detiene in Banca Fineco depositi e investimenti che derivano da CP_1
risparmi di lavoro comune pregresso. I coniugi convengono che con la separazione la moglie
corrisponderà al marito 1/3 di tali investimenti quale equa suddivisione dei risparmi comuni.
7) Con riferimento all'appartamento sito a Jesolo Lido in via Del Bersagliere, facente parte
del residence “Cala Blù”, i coniugi si danno atto che l'immobile è stato acquistato con redditi
da lavoro di entrambi in pari misura. L'immobile attualmente è in vendita. Conclusa la
vendita, previa estinzione del mutuo in essere con pari a residui circa € CP_2
60.000,00, il ricavato sarà suddiviso in parti uguali, con impegno della sig.ra di CP_1
versare il corrispondente importo al sig. contestualmente alla stipula dell'atto di Pt_1
vendita.
8) la sig.ra nel 2022, ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un CP_1
appartamento in costruzione a Jesolo. La moglie si impegna a cedere al marito sig. Pt_1
il preliminare alla delibera dell'impresa venditrice.
[...]
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
il 14/02/2008 in PADOVA atto regolarmente, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Padova “ATTI DI MATRIMONIO” – Parte I al n. 17;
Dalla loro unione è nato in data [...] IC Franco;
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni n. 6, 7 e 8 perché costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate, ad eccezione dei punti 6, 7 e 8 che fanno rientrano nell'autonomia delle parti;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.11.2025
Il Presidente Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10259 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO MONICA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARRARO MONICA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi
ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Padova, via Del Bigolo n. 87, di proprietà esclusiva della sig.ra
, rimarrà assegnata alla stessa, mentre il sig. si traferirà CP_1 Parte_1
altrove.
3) il figlio resterà a vivere con la madre nell'abitazione di Padova, via Del Bigolo n. Per_1
87, e potrà frequentare il padre quando lo vorrà. 4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio a decorrere da ottobre 2025 un assegno mensile Per_1
di € 500,00 (euro cinquecento/00), importo che verrà aggiornato per la prima volta sulla base
degli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026, e così per gli anni seguenti senza
necessità di ulteriore richiesta.
Per quanto riguarda le spese straordinarie il sig. si impegna sino all'anno Parte_1
2031 incluso a sostenere integralmente e direttamente le seguenti spese:
a) attività sportive (tennis) fino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 annui;
b) la retta della Scuola superiore Istituto Rogazionisti;
c) la retta dell'Università fino alla concorrenza della somma annua di € 9.000,00;
d) il premio annuale di euro 350,00 della polizza infortuni stipulata con ITAS in favore del
figlio ; Per_1
- le restanti spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori ciascuno per la quota della
metà e regolate in conformità al Protocollo con il Tribunale di Padova del 2017, che le parti
dichiarano di conoscere;
6) la sig.ra detiene in Banca Fineco depositi e investimenti che derivano da CP_1
risparmi di lavoro comune pregresso. I coniugi convengono che con la separazione la moglie
corrisponderà al marito 1/3 di tali investimenti quale equa suddivisione dei risparmi comuni.
7) Con riferimento all'appartamento sito a Jesolo Lido in via Del Bersagliere, facente parte
del residence “Cala Blù”, i coniugi si danno atto che l'immobile è stato acquistato con redditi
da lavoro di entrambi in pari misura. L'immobile attualmente è in vendita. Conclusa la
vendita, previa estinzione del mutuo in essere con pari a residui circa € CP_2
60.000,00, il ricavato sarà suddiviso in parti uguali, con impegno della sig.ra di CP_1
versare il corrispondente importo al sig. contestualmente alla stipula dell'atto di Pt_1
vendita.
8) la sig.ra nel 2022, ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un CP_1
appartamento in costruzione a Jesolo. La moglie si impegna a cedere al marito sig. Pt_1
il preliminare alla delibera dell'impresa venditrice.
[...]
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
il 14/02/2008 in PADOVA atto regolarmente, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Padova “ATTI DI MATRIMONIO” – Parte I al n. 17;
Dalla loro unione è nato in data [...] IC Franco;
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni n. 6, 7 e 8 perché costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate, ad eccezione dei punti 6, 7 e 8 che fanno rientrano nell'autonomia delle parti;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.11.2025
Il Presidente Cinzia Balletti