Sentenza 9 novembre 1989
Massime • 1
Il favoreggiamento è ipotizzabile anche nella fase esecutiva del sequestro di persona, a scopo di estorsione, senza che ciò comporti necessariamente concorso in quest'ultimo delitto. La differenziazione tra concorso e favoreggiamento va tratta dalla verifica dell'elemento psicologico. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell'esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione se non sia accompagnata dall'animus socii, risultante da un positivo comportamento del soggetto. ( V mass n 171204; ( V mass n 176175; ( Conf mass n 164082; ( Conf mass n 167946; ( Conf mass n 169749).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/1989, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1989 |
Testo completo
# 10 7 6 1
ITALIANA REPUBBLICA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 9.XI.89
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE 2
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 2641
Presidente Dott. RONCO SALVATORI
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. FRANCO SCORZA
N.5580/89 2. >>> MARIO FRATANTONIO
3. >> ITALICO LIBERO JA
UI VAROLA 4. دو
->
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio SENTENZA LANIdal Sig MANTOVAN per diritti € 620 sul ricorso proposto da AN FA,n. 30.9.53 11/18-06-22 IL CANCELLIERE TR AO, n.31.7.1952
IN AB, n.27.2.52
LIRE 5000 LA M.Emma, n. 16.4.42 CANCELLERIA
BR LA, n. 7.2.52
avverso la sentenza in data 4.3.1988 della C.A di Mila AW022408
:
no.
AW022409
АНО22410
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. F SCORZA
Mod 82
.2.
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlucci
che ha concluso il rigetto di tutti i ricorsi ad ec per cezione del ricorso BR per cui chiede la rettifi ca della formula assolutoria.
Uditi i difensori (per l'imputato TR), l'avv.
Oreste Domminiani del foro di LA il quale, dopo la discussione, insiste per l'accoglimento del ricorso. A questo punto l'udienza è brevemente in- terrotta.
E' presente, per la difesa dell'imputato IN,
l'avv FR Cappi del foro di Roma il quale, dopo la discussione, insiste per l'accoglimento del ricom so. E' presente per la difesa dell'imputato LA,
1'avv Salvatore Gallina Montana del foro di Palermo il quale, dopo la discussione, insiste nell'accogli mento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Una breve sintesi dei fatti.
Il 25 novembre 1974 veniva sequestrata in Verona
IL ON e lo stesso giorno un anonimo chiede va per telefono alla famiglia 400.000.000 per il riscatto.
A seguito di rapide trattative, veniva concordata .3.
la somma di 250 milioni ed il 27 novembre il fratel lo della rapita, seguendo le istruzioni, si recava al bar Balzer di Bergamo e dopo altra telefonata depositava nel posto indicato la somma e ritornava a casa, ricevendo alle prime ore del giorno succes sivo la notizia della liberazione. La ON veni va interrogata, forniva i particolari del rapimento,
dava alcune indicazioni somatiche dei rapitori, ma le indagini non erano fruttuose.
Il 4 dicembre 1981 in Rodano veniva sequestrato
FR ON e poi liberato in LA il 29 gen naio 82, dopo il pagamento del riscatto in due mi liardi e seicento milioni. Le indagini erano senza esito.
Il 30 ottobre 1985 undici anni dopo
- - un anonimo telefonava a casa ON, dicendo di volere resti tuire una parte del riscatto, che, in effetti, il
giorno dopo veniva depositato in una chiesa ed era costituito dalla somma di 120.000.000. Circa un an no dopo, l'anonimo prendeva contatto con l'avv.
Boccalini di Cremona, fornendo per telefono e per
:
lettera particolari su due sequestri di persona da lui commessi in complicità con altri. Il 19 gennaio
1987 FA AN si presentava al Procuratore
della Repubblica di LA e, richiamando i contat .4.
ti con il Boccalini, confessava di essere autore dei due sequestri, di cui forniva tutti i partico lari, indicando i complici.
Quanto al sequestro ON, suo complice era sta to AO TR ed alle operazioni di prelievo del riscatto avevano collaborato AB IN, fi danzata e poi moglie del TR, e LA BR.
Il riscatto era stato diviso con il TR in parti eguali, detratti 10 milioni per il BR.
Il sequestro ON era stato progettato con il
TR, portato a conoscenza della IN e di Em
-
ma MA LA, convivente del AN. Il riscat
-
-
-
M
to era stato da lui incassato, al TR era stata data solo la metà di 1.300 milioni, di cui 273 era no stati dati alla LA, in parte spontaneamente ed in parte dietro minaccia di denunzia all'Autorità.
Il denaro era stato portato in Isvizzera, depositan dolo in Banca.
Il TR veniva tratto in arresto e dicendo di volere collaborare, meglio precisava ed integrava la confessione del AN, chimando bene in cau sa il BR e la LA, dei quali indicava i ruoli nella vicenda criminosa (il primo per ON, la
seconda per ON), pur affermando che il BR
aveva tentato di dissuaderlo ed aveva rifiutato .5.
il compenso di lire 10 milioni che gli era stato offerto e fornendo migliori dati sul trasferimento del danaro in Isvizzera, anche con l'apporto della
}
LA e sulle minacce estortive della stessa.
Veniva arrestata la IN, che si protestava in nocente, dicendo di avere subito l'altrui volontà,
eseguendo, tra l'altro, l'ordine del AN,
depositando in cassetta di sicurezza svizzera la quota di riscatto ON spettante al marito Vie
tri. Era stata una volta, insieme al BR, sul
luogo del pagamento del riscatto ON, ma ciò ave va fatto solo per confortare il TR in pericolo.
Il BR arrestato negava la sua partecipazione,
!
pur ammettendo di essere stato reso edotto dai suoi amici TR e IN del sequestro ON e di avere seguito l'auto del ON la sera del riscat to, ma ciò aveva fatto senza interesse proprio e spaventato dal AN, che minacciava di uccider si e di uccidere, se le cose fossero andate male.
Non aveva accettato i dieci milioni offertigli.
Arrestata la LA, dichiarava di avere cercato in ogni modo di convincere il AN a desistere dal proposito criminoso del sequestro, non aveva preso parte allo stesso e quanto aveva fatto si spiegava solo con l'amore che nutriva per il suo .6. uomo Negava il comportamento estorsivo che le ve niva rimproverato.
Tratti tutti a giudizio, avendo la IN ed il Vietri messo a disposizione delle parti lese il loro patrimonio, il ON revocava la costituzio ne di parte civile nei loro confronti, mentre si costituiva il Ministero del Tesoro per il risarci mento danni in ordine ai reati valutari contestati a AN, TR, IN e LA.
Il Tribunale di LA condannava a pene varie gli imputati per i vari reati, secondo le specifi cazioni in rubrica (AN, TR e IN
per i due sequestri, AN e TR per le vio lazioni della legge sulle armi, AN, TR,
IN e LA per la violenza privata in danno del ON, per costituzione di valuta all'estero,
la LA per il sequestro ON e la estorsione,
il BR per il sequestro ON), concedendo a tutti le attenuanti generiche, al AN ed al
TR l'attenuante di cui all'art. 630 co.5° c.p,
alla IN, al BR ed alla LA l'attenuante di cui all'art. II4 c.p(spese processuali e spese e danni verso le parti civili Ministero del Tesoro
e ON Tullio).
Su appello degli imputati (il P.Mrinunziava al pro 7.
posto gravame), la Corte diLA, in parziale ri-
forma, assolveva BR LA per insufficienza di prove, dichiarava estinto per prescrizione il reato di violenza privata, riduceva la pena agli imputati,
confermando, nel resto, la sentenza.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso, deducendo
vizi della sentenza per vari motivi, compiutamente illustrati dai loro difensori.
Con riferimento ai singoli ricorrenti, le censure possono essere così sintetizzate.
Per AN. Inosservanza dell'art 62 n.6 c.p seconda parte in riferimento all'art 524 n.1 CPP
Secondo la difesa è illegittima la statuizione del-
la Corte sul punto, in quanto in processo erano le condizioni per la sussistenza di detta attenuante.
Le stesse modalità esecutive del delitto (non bru-
talità, non violenza fisica, trattamento umano durante la cattività) indicavano una condotta diret ta ad attenuare le conseguenze dell'azione antigiuri dica.
Ma ancor più il comportamento susseguente al reato,
dopo la liberazione, integrava appieno detta attenu ante. Il AN aveva esortato i complici a re-
stituire il denaro ed a costituirsi e poi si era egli stesso costituito, aveva confessato e restitui .8.
to la somma di lire 120 milioni.
Trattandosi di reato plurioffensivo (patrimonio e libertà personale) è possibile configurare detta attenuante, indipendentemente dal risarcimento del danno e l'attenuante stessa ben può coesistere con quella del 5° CO. dell'art.630 c.p che ha un diver so spazio di applicazione.
La censura non ha pregio tecnico e deve essere disattesa.
Premesso che essa, in sostanza, si risolve in una critica alla valutazione in fatto ed al potere di screzionale del giudice di merito in punto di con cessione di attenuanti, è subito da rilevare che
- come già il Tribunale ha la Corte di appello spiegato chiaramente le ragioni della statuizione adottata e dunque appare facilmente intelligibile l'iter logico-giuridico seguito, che deve essere ritenuto corretto ed ineccepibile.
Per vero, l'attenuante di cui all'art 62 n.6 c.p nel suo secondo profilo (elisione e attenuazione delle conseguenze del reato), mentre non può che riferirsi, per chiara interpretazione testuale,
soltanto alla condotta susseguente al reato ( e non valgono, quindi, i rilievi difensivi in contrario),
postula necessariamente che non si tratti di reati :
.9.
contro il patrimonio, riferendosi a quelle consegu enze che non comportino danno patrimoniale e non patrimoniale economicamente quantificabile é risar cibile.
E' ben vero, peraltro, e la Corte di LA non ha mancato di ricordarle, che è astrattamente configu :
rabile una attenuazione (ed una specificazione) di tale rigoroso principio, con riferimento alle ipote si di reati plurioffensivi in cui è possibile iden tificare beni giuridici diversi e non omogenei,
tutelate dalla stessa norma incriminatrice ed è ben vero, nella specie, che sussiste la duplice offesa
(al patrimonio ed alla libertà personale), ma in sentenza (ed anche in quella di primo grado) sono con molta chiarezza indicate le ragioni che hanno decisamente contribuito al convincimento del giudice di merito al riguardo e non può dirsi che la motiva zione adottata non sia rispettosa dei criteri che presiedono alla corretta interpretazione della legge.
Già il primo giudice, infatti, aveva notato che i profili di positivo ed apprezabile comportamento dell'imputato, con riferimento alla condotta susse guente al reato, erano stati valutati nell'area della dissociazione, riconosciuta e quantificata in sede di trattamento sanzionatorio: il giudice .10.
della impugnazione aveva soggiunto che l'azione diretta ad elidere ed attenuare le conseguenze del reato non può essere integrata dall'interessamento svolto da taluno dei ricorrenti, per indurre altri a restituire all'avente diritto il provento del reato, ove una tale buona disposizione, comunque
espressa, non realizzi lo scopo dell'integrale ri sarcimento del danno.
Quel favorevole comportamento ben può essere valu tato ad altri fini, e lo è stato nella specie, in termini di dosimetria della pena.
Il giudice della Corte sul punto, come è agevole notare, riflette un apprezzamento in fatto e la motivazione che lo sorregge può essere considerata corretta e congrua, esente, perciò, dalle proposte censure.
Per il TR, il difensore ha dedotto un duplice motivo di violazione di legge e difetto di motiva zione.
La prima censura attiene parimenti all'art 62 n.6
c.ped è prospettata sotto diverso profilo.
Il TR (come la moglie IN) ha provveduto a porre a disposizione, prima del giudizio, il suo patrimonio ed infatti il ON ha revocato la co stituzione di parte civile nei loro confronti. .11.
La Corte ha negato l'attenuante, perchè il risarci mento non è stato integrale e perchè il risarcimento parziale non può intendersi nemmeno, sul piano tec nico, come attenuazione delle conseguenze dannose del reato, ipotesi afferente ai reati che non offen dono il patrimonio. Il ragionamento è del tutto erra to, secondo la difesa, perchè si tratta di attenuan te di natura soggettiva , che si identifica nel rav vedimento del soggetto, ravvedimento che da solo, se provato, integra il n.6 dell'art 62 c.p, pur in pre senza di parziale risarcimento, limitato alle dispo nibilità economiche dell'imputato.
Senza dire che vi è dottrina per la quale il risar-
cimento parziale, se non vale per la sussistenza di detta attenuante, prima ipotesi, vale certamente per il secondo profilo (attrenuazione delle consegu-
enze dannose del reato).
Se nonssi accetta tale impostazione, secondo il di fensore vi è un chiaro profilo di incostituzionalità
della norma, in relazione all'art 3 della Costituzio
ne.
A parità di ravvedimento, infatti, siinota disparità
di trattamento tra chi può risarcire intotoe chi risarcisce solo in parte;
inoltre, la scelta del risarcimento per il singolo non può essere una libe__ .12.
ra ed effettiva scelta, risultando condizionata da quella dei suoi complici;
infine, disparità di trattamento tra reati con esclusivo danno patrimo niale e reati con altro danno.
In subordine, perciò, la difesa chiede sospendersi il processo con trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, a norma dell'art 23 della L.II.3.53
n.87.
La seconda censura attiene alla dosimetria della pena, in quanto la Corte non ha valorizzato appie-
no il buon comportamento del TR ed inoltre non ha dato ragione dell'aumento sensibile apportato sulla pena base a titolo di continuazione ex art
81 c.p
I motivi non possono trovare accoglimento.
Il TR (al pari della AN), avendo messo a disposizione della vittima il proprio patrimonio,
avrebbe meritato, secondo la difesa, detta attenu
-
ante, vuoi sotto il primo profilo, essendo assor-
bente il ravvedimento rispetto alla quantificazione del risarcimento, vuoi sotto il secondo, ben inte grando un risarcimento parziale "l'attenuazione se non l'elisione delle conseguenze del reato".
Il giudice dell'impugnazione non si è sottratto alla problematica, pur muovendosi nello spazio suo .13.
proprio della valutazione in fatto della condotta susseguente al reato, mentre il Tribunale aveva pa rimenti esaminato gli accennati profili della pro-
duzione difensiva, notando che, per la prima ipotez si prevista dall'art 62 n.6 c.p è necessaria , in
ogni caso, la integrale- e spontanea-PP reintegra zione del patrimonio della vittima e per la seconda il parziale risarcimento è proficuo ad altri fini e non pure per la configurazione tecnico-giuridica della dedotta attenuante.
La Corte di LA, di rincalzo, ha vieppiù ferma-
to la sua attenzione sulla nozione dell'integrale risarcimento del danno, che non può avere altra significazione se non quella di una restituzione e di un risarcimento nella sua interezza, da cui non si può prescindere per dare decisivo rilievo solo all'intimo ravvedimento, come opinato dalla difesa?
D'altronde, secondo la corte di appello, la distin zione giurisprudenziale dei due profili dell'art. 62 n.6 c.p ( offesa al patrimonio o no) nasce dall'esigenza che, riguardo ai reati offensivi del patrimonio, la reintegrazione debba essere completa,
diversamente l'imputato conseguirebbe lo stesso scopo anche con una riparazione parziale, rappresen tata sia come manifestazione di ravvedimento che 3
14.
come attenuazione delle conseguenze del reato.
L'aver messo a disposizione della vittima il patri monio non è stato, quindi, ritenuto dalla Corte
di LA un fatto integrativo della suddetta atte nuante.
La motivazione è adeguata e non merita censura.
Nè ha pregio il subordinato rilievo di un profilo d'incostituzionalità della norma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perchè, com'è noto,
la relativa questione è stata dichiarata manifesta mente infondata (C.Cost.4 dic 1964 n.III).
Il diverso profilo accennato dal difensore per dare legittimità ad una istanza concretamente egua le e solo apparentemente nuova a provocare un al-
tro intervento nella competente sede, non risulta,
allo stato, corredato da congrua ed accettabile ar gomentazione logica: non si vede la disparità di trattamento tra chi è pronto ad offrire il suo pa trimonio con una concreta reintegrazione parziale
Ad altri concorrenti che operano una scelta diversa.
Una siffatta proposizione del problema non sembra,
invero, prescindere dalla discriminazione tra chi sia in grado di risarcire e tra chi non lo sia ed in ogni caso il ritenuto nuovo profilo risulta cer tamente meno pregnante e meno incisivo di quello .15.
mià esaminato e respinto dalla Corte Costituzionale,
con riferimento alle condizioni economiche dei sog-
getti concorrenti nel reato. Sul terreno della libe ra scelta, in tempi successivi al reato, la condotta dei soggetti può variamente atteggiarsi e ciò non può rendere possibile e legittimo al singolo concor rente il conseguimento di un vantaggio, che la leg.
ge non prevede se non a determinate condizioni.
La questione, perciò, come prospettata, priva com'è
di validi supporti logici e giuridici, appare mani festamente infondata e va respinta.
L'altra censura, in punto di quantificazione della pena, non può essere convertita in vizio comportante annullamento della impugnata sentenza.
E' appena da ricordare che si verte in materia pre-
cipuamente discrezionale, in cui il limite per il giudice del merito è solo quello della corretta ed
adeguata motivazione. La Corte di LA ha acolto il relativo motivo di appello, diminuendo notevol '
mente la pana (di alcuni anni), proprio per il com-
portamento dell'imputato e non s'intende, per la
verità, anche in mancanza di pertinenti rilievi,
perchè mai il trattamento sanzionatorio avrebbe do vuto avere diversa misura. Nè si capisce perchè il giudice del merito, riducendo la pena, avrebbe dovu .16.
i to specificare le ragioni per cui la misura dello aumento ex art 81 c.p non era stata diversa.
Per la IN, il difensore ha dedotto vizio di motivazione della impugnata sentenza per vari moti vi.
Il primo è che la Corte ha riconosciuto l'attenuan te di cui al co.5° dell'art 630 c.p a AN ed a TR, negandola alla ricorrente, che non avreb be dato alcun contributo determinante di dissocia-
zione.
L'opinione della Corte non può essere condivisa in quanto il coinvolgimento nella vicenda criminosa della LA è dovuto più all'azione della IN
che alle dichiarazioni del TR, i particolari del viaggio in camper verso la Svizzera li ha forni ti la IN in uno a quelli del conto aperto pres so la Banca di Zurigo, è stata lei a fornire altri particolari che hanno consentito di intendere per intero le vicende dei due sequestri.
Tutto ciò ben si pone come condotta rilevante, meri tevole del trattamento premiale, di cui hanno potu to beneficiare gli altri concorrenti, tenendo presen te che la IN ha già avuto il riconoscimento dell'art II4 c.p che la colloca certo in una posi-
zione marginale nell'economia del delitto. .17
Una seconda censura attiene alla qualificazione giuridica della condotta criminosa.
Nel sequestro ON, la ricorrente si è limitata ad assistere alla partenza dell'auto del ON
che si recava al luogo del riscatto e dunque que-
sto comportamento, al più, costituiva favoreggia-
mento e non concorso nel delitto di sequestro di persona, al quale la IN, pur legata al TR,
non ha aderito oggettivamente + non vi ha partecipa to, non ha dato alcun contributo causale.
Quanto al sequestro ON, può dirsi altrettanto,
perchè la donna sicera recata alla prigione del rapito proprio per indurre il AN a porre fine alla vicenda. Essa non merita il ruolo di vi-
vandiera.
Altra censura concerne il diniego dell'attenuante dell'art 62 n.6 c.p che è ingiustificato per le stesse ragioni già dette per il TR (basta l'ope roso ravvedimento, è applicabile detta attenuante anche all'art 630 c.p che non è solo reato contro il patrimonio).
Infine, difetto di motivazione sulla misura della pena, che poteva essere ridotta al minimo in consi derazione della posizione sentimentale della donna nei confronti del TR. .18.
Quanto alla prima censura, è agevole verificarne la giuridica inconsistenza con diretto riferimento alla situazione di fatto, puntualmente esaminata dalla Corte di appello, che ha rilevato come nessun contributo determinante sia stato offerto dalla
IN per la ricostruzione della vicenda e la i-
dentificazione dei correi, dovuto certamente alle dichiarazioni di altri coimputati (AN e View
tri). Inoltre, ha notato la Corte che la IN
si era dichiarata estranea ai fatti e solo in segui to aveva fornito qualche ammissione "tentando di offrire un quadro assai riduttivo della sua parteci pazione ai sequestri ON e ON".
La motivazione con la quale il giudice di merito ha respinto la richiesta dell'attenuante di cui all'art 630 co.5 CP e cioè del trattamento premia-
le è del tutto corretta, specie se si richiamano le ragioni di detto trattamento adottato nei con fronti dei coimputati in ben diversa situazione di fatto.
La seconda censura, che critica la qualificazione tecnica della condotta della IN è parimenti senza pregio. La ipotesi del favoreggiamento perso nale, formulata in alternativa dalla difesa, è stata esaminata e criticata dalla Corte al pari di quella .19.
del favoreggiamento reale, riferita al sequestro
ON. Resta fermo, ben s'intende, che il reato di favoreggiamento - personale e reale
- ben può
inserirsi nel dinamismo e nel meccanismo di un fatto di sequestro di persona e quindi ben può accadere che un presunto sequestratore, in effetti, solo abc bia svolto il ruolo ben definito del favoreggiatore e la Corte di appello lo ha espressamente rilevato.
Premesso, dunque, che il reato di favoreggiamento
è ipotizzabile, anche nella fase esecutiva del se-
questro di persona, la linea discretiva, il punto di differenziazione, la connotazione della condotta devono trarsi dalla verifica dell'elemento psicolo gico del reato più che " da un potenziale rapporto di causalità materiale tra la azione dell'l'agente e la prosecuzione del reato principale.. La consape volezza dell'attuale coinvolgimento del favorito nell'esecuzione del reato permanente attiene al dolo proprio del reato di favoreggiamento e detta consa
BLIPLE
pevolezza non implica da sola la partecipazione al reato stesso se non è accompagnata dall'animus socii,
risultante da un positivo comportamento del soggetto".
- 9.5.84 Genesio). (Cass.Sez2
La Corte di merito ha dato atto di tale chiaro in-
dirizzo giurisprudenziale ed ha, poi, dimostrato
: .20.
come, secondo il proprio apprezzamento, la condotta della IN fosse da ricostruirsi in un certo mo-
do ed in certi termini, incompatibili con lo schema tecnico del favoreggiamento e pienamente integranti la ipotesi del concorso nel reato di sequestro di persona. Nella vicenda ON, la IN, che ne era a conoscenza, aveva avuto anche un suo rublo e cioè quello di controllare il luogo in cui sareb be avvenuto il pagamento a quello in cui si sarebbe trovato il TR, suo marito, uno degli organizza tori del delitto. Assunto questo ruolo, la IN
aveva cercato il BR per essere accompagnata in
⠀ detti luoghi e vedere come andavano le cose, si era recata in un certo bar, aveva individuato il fratel lo della rapita, mentre riceveva la telefonata del
TR e si era accordata con il BR per seguire la macchina dello stesso ON, diretto alla con segna del denaro del riscatto. Lo stesso TR, poi,
aveva dichiarato che il ruolo della IN e del
BR consisteva nell'accertamento che l'auto del
ON non fosse intercettata e seguita dalla Poli
zia e nel dare via libera al TR nel prelevamen to del denaro, mediante un segnale luminoso. Non,
dunque, una condotta diretta a favorire gli autori del delitto, sibbenea garantire il buon esito del .21.
sequestro di persona, che era stato già concordato tra tutti ed era, perciò, a conoscenza anche della
IN.
Quanto al sequestro ON, soccorrono, oltre ai comportamenti non negati dalla ricorrente, le stesse dichiarazioni del TR: durante la fase preparato.
ria del delitto egli, la IN e gli altri si era no incontrati per parlarne con discorsi espliciti e dettagliati%3B dopo il riscatto, il denaro era stato portato in Isvizzera dagli interessati, IN com presa;
la IN stessa aveva visitato il luogo del sequestro, in costanza del rapimento e dunque tutta la sua condotta era stata finalizzata non ad aiutare taluno dei ricorrenti, sibbene ad assicurare,
nel comune interesse, il buon esito ed il profitto del sequestro di persona.
In una simile situazione di fatto, non ha senso por re la problematica della connotazione tecnico-giuri dica ed ipotizzare una diversa figura criminosa,
identificata nel reato di favoreggiamento personale e reale.
La ulteriore censura riferita al diniego dell'atte-
nuante di cui all'art 62 n.6 c.p esime questa Supre
ma Corte da argomentazioni ripetitive, stante la analogia, anzi l'identità di situazioni tra la AN _ .22.
zini ed il TR al riguardo.
Infine, la critica alla dosimetria della pena è
priva di contenuto tecnico e di giustificazione,
avendo la Corte adottato per la ricorrente un trat tamento sanzionatorio molto più contenuto rispetto a quello statuito in primo grado.
Per la LA, la difesa ha dedotto difetto di moti vazione sia in punto di prove di colpevolezza, sia in punto di qualificazione giuridica del fatto, sia in punto di diniego di attenuante di cui al 5° co.
dell'art 630 c.p e dell'attenuante di cui al n.6
dell'art 62 c.p
Con la prima censura il difensore ha rilevato che la condotta della ricorrente non integra la forma del criminoso concorso e solo si estrinseca in una conoscenza, che può valutarsi connivenza irrilevanz te.
La LA ha tentato, anzi, di indurre gli altri al la desistenza e se si è recata alla prigione del
ON, lo ha fatto per portare il cibo al suo uo= mo, al AN. La ulteriore condotta nel viaggio in Isvizzera non costituisce parimenti concorso, ma
solo favoreggiamento o riciclaggio, ipotesi che la
Corte ha respinto senza motivazione, cadendo anche in travisamento del fatto quando ha detto che in .23.
Svizzera era stato previamente aperto un apposito conto, mentre la prima operazione era stata quella di avere una cassetta di sicurezza, dopo l'arrivo con il denaro, poi versato in un conto.
Le altre censure attengono, come detto, alle attenu❤❤
anti di cui all'art 630 co.5 ed all'art 62 n.6 c.c.p che non potevano essere negate per le stesse ragio ni illustrate dagli altri difensori (compresa la
eccezione di legittimità costituzionale dell'art 62.
n.6 c.p).Infine, la difesa ha rilevato che le viola=
zioni valutarie non sono più previste come reato per effetto della L.21.X.1988 n.455, per cui la sentenza deve essere annullata anche su tale punto.
Quanto alla prima censura, è da dire che la Corte
di LA ha ricostruito la condotta della ricor-
rente, ha evidenziato gli elementi di prova, ha spiegato le ragioni del suo convincimento, ha indi -
cato i caratteri della contestata imputazione, non suscettibile di modifica.
La LA sapeva che il suo uomo AN aveva or ganizzato il sequestro ON ed era stata messa al corrente dell'intenzione di sequestrare ON,
per cui essa stessa aveva consigliato di chiedere la collaborazione del TR. A sequestro avvenuto,
la LA si era recata nella prigione del ON, .24.
sia pure per portare il cibo al suo uomo ed aveva collaborato per il viaggio in Svizzera per collo-
care all'estero il denaro del riscatto, insieme agli altri protagonisti della vicenda criminosa.
Alla luce di tanto, il giudice del merito ha ravvi sato prove sufficienti di responsabilità ed ha respinto la proposta ipotesi riduttiva di favoreg=
giamento, con una motivazione logicamente corretta ed aderente alle acquisizioni processuali.
Quanto alle altre censure, la Corte, servendosi degli stessi argomenti usati per posizioni analo-
ghe di altri imputati, ha spiegato le ragioni per cui non era ravvisabile l'ipotesi dell'art 630 co.
5 c.p nè l'attenuante del risarcimento e non vale,
ripetere i rilievi della sentenza, che coincidono,
del resto, con quelli già formulati per gli altri ricorrenti, non escluso il dedotto e respinto pro filo d'incostituzionalità della norma di cui allo art 62 n.6 c.p.
Fondato, infine, il motivo ultimo sulla irrilevant za penalistica dei fatti di natura valutaria a se guito della L.21.X.1988 n..455, per cui la sentenza deve essere annullata sul punto senza rinvio nei confronti della LA, come degli altri imputati,
per i reati di cui ai capi E, F,H della rubrica, .25.
con la conseguente eliminazione delle pene relative nella misura: di m.6 di reclusione e lire 68.800
mila di multa per il AN (pena residua a.7
e I mese di reclusione e lire 1.200.000 di multa;
di m.6 di reclusione e lire 39.500.000 di multa per il TR(pena residua a.127 m. I di reclusione
e lire 500.000 di multa); di M.2 di reclusione e lire 39.700.000 di multa per la IN(pena residua a.12 e I m. di reclusione e lire 300.000 di multa);
di un mese di reclusione e lire 49.500.000 di multa per la LA (pena residua a. II e m.7 di reclusio ne e lire 500.000 lire di multa). Gli atti devono essere conseguentemente trasmessi all'Ufficio Ita-
liano Cambi per le pertinenti sanzioni amministrati-
ve.
Consegue anche l'annullamento delle statuizioni concernenti gli interessi civili limitatamente alla parte civile Ministero del Tesoro.
La difesa del BR, con motivi presentati da più
difensori, ha dedotto inosservanza della legge in quanto l'assoluzione per insufficienza di prove sul
T
dolo è fondata su di una ricostruzione del fatto,
che avrebbe dovuto portare a ben diversa conseguen za giuridica, più favorevole all'imputato. Se al
BRssi rimprovera di avere accompagnato la IN .26.
al bar Balzer per incontrare il ON, che dove-
va pagare il riscatto e si riconosce che lo stesso
BR altro non ha fatto se non presenziare ed assi stere alla partenza di esso ON (senza avere,
poi, svolto altra attività ed avendo, anzi, rifiu-
tato il denaro offertogli), tale condotta non auto rizzava il dubbio sull'elemento psicologico, sibbe ne l'ipotesi della desistenza volontaria, che è
configurabile anche in caso di concorso di persone nel reato pur se, nella specie, non ha impedito il compimento dell'azione. La censura non ha pregio ed è appena da notare che la Corte di LA ha da to in sentenza adeguata spiegazione dell'iter tecni co-giuridico, che ha portato alla sua determinazio ne dubitativa. E' da rilevare, però, che la formu
1A della insufficienza di prove, abolita dalla nuo va normativa processuale (art 530 n.2 CPP) deve es sere sostituita, nel caso di specie, dalla formula perchè il fatto non costituisce reato. Conclusiva-
mente, i ricorsi degli imputati AN, TR,
NZ e LA devono essere rigettati (meno che per quanto attiene ai reati valutari, per cui, come detto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio sul punto), mentre il ricorrente BR LA de-
ve essere assolto dall'imputazione ascritta perchè .27.
il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti di AN
FA, TR AO, IN ABPiera,
LA MA limitatamente ai reati valutari rispet:
tivamente ascritti ai capi E-F-H della rubrica per chè i fatti non sono più preveduti dalla legge co-
me reato ed elimina le relative pene nella misura di m.6 di reclusione e lire 68.800.000 di multa per il AN, di m.6 di reclusione e lire
39.500.000 di multa per il TR, di m.2 di reclu sione e lire 39.700.000 di multa per la IN,
di un mese di reclusione e lire 49.500.000 di multa per la LA, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio Italiano Cambi per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Annulla, in conseguenza, le statuizioni concernenti gli interessi civili limita-
tamente alla parte civile Ministero del Tesoro.
Sostituisce nei confronti di BR LA in ordi ne al reato ascritto la formula della insufficienza-
di prove con la formula"perchè il fatto non costi tuisce reato". Rigetta, nel resto, i ricorsi propo sti dal AN, dal TR, dalla IN e dal la LA. .28.
Così deciso il 9 novembre 1989
Il Presidente
Dott. Remo Salvatori
Romes flistry Il Consigliere estensore
Dott. FR Scorza ancelleria
C in Depositato LUG./1990 RE COLLABORATO CELLERIA 7 2 AN l IL i C DI
T
S
E
T
M
E
R
R
P
O
U
S
C