Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/1989, n. 10761
CASS
Sentenza 9 novembre 1989

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Il favoreggiamento è ipotizzabile anche nella fase esecutiva del sequestro di persona, a scopo di estorsione, senza che ciò comporti necessariamente concorso in quest'ultimo delitto. La differenziazione tra concorso e favoreggiamento va tratta dalla verifica dell'elemento psicologico. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell'esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione se non sia accompagnata dall'animus socii, risultante da un positivo comportamento del soggetto. ( V mass n 171204; ( V mass n 176175; ( Conf mass n 164082; ( Conf mass n 167946; ( Conf mass n 169749).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/1989, n. 10761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10761
    Data del deposito : 9 novembre 1989

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