Sentenza 30 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 7930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7930 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N E , ) 1 E E 9 N C 9 1 O A - I Z 1 P 1 A I - 0 7 9 3 0 /1930/ R 1 D T 2 S I . E L G C E I REPU B ICA IT 9 R 3 D A U E I D 6 INNOME DEL POPOLO ITALIANO G E 4 T . E N T E T N S R E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11623/00 Dott. Roberto PREDEN 16140/00 Presidente e Relatore Cron. 21849 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI CALABRESE Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Donato SEGRETO Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, difeso dall'avvocato ROSARIA LO BIANCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL US FU US;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16140/00 proposto da: 2002 AL US, domiciliato in ROMA presso CORTE DI 497 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LICINIO AGRIGENTO, con studio in 90127 PALERMO VIA MAUROLICO, 53, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OR AR;
intimato avversO la sentenza n. 1363/99 del Giudice di pace di PALERMO, emessa il 19/X/1999, depositata il 16/12/99; rg.8368/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per 1'imammissibile il ricorso principale, accoglimento incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA OR conveniva davanti al Giudice di pace di Palermo Giuseppe DI per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, equitativamente determinati in L. 1.600.000, per avere agevolato la persistente abusi- va occupazione di un appartamento di proprietà dell'attore fornendo all'occupante Vito AG energia elettrica mediante un cavo volante. Il convenuto resisteva e chiedeva la condanna 2 dell'attore ex art. 96 c.p.c. Il giudice di pace, con sentenza del 16.12.1999, rigettava la domanda. Considerava che l'AG non po- teva essere ritenuto occupante abusivo dell'alloggio, sia perché in questo aveva legittimamente abitato con la moglie NF NI, madre dell'attore, sia perché il ricorso con il quale il NO aveva chiesto al Tribunale di Palermo l'immediato rilascio dell'immobile era stato respinto;
che il DI, fornendo l'energia elettrica, aveva agito a fin di bene per consentire all'AG, anziano e malato, di praticare l'aerosolterapia, e che non aveva causato danno all'attore. Avverso la sentenza il OR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico mezzo. Il DI ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti contro la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con l'unico mezzo del ricorso principale, denun- ciando omessa e/o insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., il ricorrente deduce che il giudice di pace, pur avendo ritenuto pro- vata la condotta illecita, consistente nel fornire 3 energia elettrica ad un occupante abusivo di immobile, ha poi erroneamente respinto la domanda in base all'incongruo rilievo che il convenuto aveva agito a fin di bene ed alla immotivata affermazione della ine- sistenza del danno patito dall'attore, senza considera- re che il danno era rappresentato dalla protratta abu- siva occupazione dell'immobile grazie alla fornitura dell'energia elettrica.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in par- te infondato. È inammissibile nella parte in cui denuncia viola- zione dell'art. 2043 c.c., trattandosi di norma di leg- ge ordinaria di natura sostanziale la cui violazione non può essere posta а fondamento di un ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata secondo equità per ragioni di valore dal giudice di pace (S.U. n. 716/99). E' ammissibile, ma infondato, nella parte in cui denuncia omissione di motivazione. La sentenza di equi- tà non risulta affetta dalle radicali carenze di moti- vazione che possono essere denunciate c.p.c., con il ricorso per cassazione (S.U. n. 716/99). Il nucleo cen- trale del criterio di equità posto a fondamento della sentenza del giudice di pace va infatti individuato nell'argomentata affermazione secondo cui l'alloggio 4 non era occupato abusivamente dall'AG, ma da questo legittimamente abitato, con la conseguenza che, esclusa la sussistenza di una situazione di occupazione abusi- illecita pro- va, non era configurabile come condotta duttiva di danno l'averla agevolata.
3. Il ricorso principale è rigettato. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale è de- 4. nunciata omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
4.1. Il motivo è ammissibile, in quanto denuncia violazione di regole processuali (art. 112 c.p.c.) (S.U. n. 716/99), ed é fondato. La sentenza impugnata dà atto, nel riportare le conclusioni delle parti, della domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c. Ma su tale domanda il giudice di pace non si è poi pronunciato.
5. La sentenza va quindi cassata e la causa rinvia- ad altro Giudice di pace di Palermo perché esamini ta la domanda del convenuto.
6. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i. ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa in 5 relazione e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Palermo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 21.2.2002. IL PRESIDENTE EST. Depositata in Cancelleria 30.05.02ог O L L O 4 B 7 01 3 E . ) E Alelio E N N , C 1 O I A 9 Z 9 P 1 A I - R 1 T D 1 S - I E 1 G 2 C E I . R D L A U 9 I D 3 E G E T E 6 N 4 E N S . . E T T T S I R ( A 9