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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2023, n. 17935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17935 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AF LI, nato in [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 28/03/2023 dalla Corte di appello di Milano;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attraverso il proprio difensore, il cittadino albanese AF LI impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 marzo scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Repubblica federale di Germania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 3 febbraio di quest'anno dal Tribunale di Essen di quello Stato, per l'esecuzione di un mandato Penale Sent. Sez. 6 Num. 17935 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 27/04/2023 d'arresto interno del 1° febbraio precedente, emesso dallo stesso Tribunale per il delitto di traffico di stupefacenti. 2. Con un unico motivo di ricorso, egli lamenta la violazione dell'art. 6, legge n. 69 del 2005, e dell'art. 8, par. 1, lett. c), decisione quadro 2002/584/GAI, e comunque il difetto di motivazione, contestando, nel merito, la sua identificazione per il soggetto autore del reato, individuato all'interno di un'applicazione telematica di messaggeria con il nominativo di; e, in rito, la validità del mandato d'arresto europeo, poiché privo dell'allegazione del provvedimento interno, e quindi tale da non consentire il necessario vaglio del quadro probatorio da parte dell'autorità richiesta della consegna. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI», è intervenuto proprio sull'art. 6 della legge n. 69 del 2005, eliminando tutta la parte dedicata alle allegazioni al m.a.e. (tra cui quella del provvedimento custodiale interno dello Stato richiedente), precedentemente previste da tale disposizione ma non dalla decisione quadro, con il preciso intento di riportare il m.a.e. alla sua funzione di provvedimento autosufficiente per la consegna, così come delineato appunto dalla decisione quadro. Nello specifico, peraltro, come si legge nella sentenza impugnata, il m.a.e. contiene una dettagliata esposizione delle risultanze investigative poste a sostegno della richiesta, ampiamente sufficiente a consentire all'autorità richiesta il vaglio di serietà dell'ipotesi d'accusa, al quale, a tutto voler concedere, si deve arrestare il sindacato consentitole sotto tale profilo (giova ricordare, infatti, che, in tema di mandato di arresto europeo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo: Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Peraltro, dalla descrizione dei fatti ivi contenuta, non risulta che l'identificazione del ricorrente sia avvenuta esclusivamente attraverso il suo "níckname": significativa, in tal senso, la circostanza per cui le persone di cui è noto soltanto tale pseudonimo siano invece indicate nel mandato come sconosciute. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attraverso il proprio difensore, il cittadino albanese AF LI impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 marzo scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Repubblica federale di Germania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 3 febbraio di quest'anno dal Tribunale di Essen di quello Stato, per l'esecuzione di un mandato Penale Sent. Sez. 6 Num. 17935 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 27/04/2023 d'arresto interno del 1° febbraio precedente, emesso dallo stesso Tribunale per il delitto di traffico di stupefacenti. 2. Con un unico motivo di ricorso, egli lamenta la violazione dell'art. 6, legge n. 69 del 2005, e dell'art. 8, par. 1, lett. c), decisione quadro 2002/584/GAI, e comunque il difetto di motivazione, contestando, nel merito, la sua identificazione per il soggetto autore del reato, individuato all'interno di un'applicazione telematica di messaggeria con il nominativo di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.