Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Il decreto che dispone il giudizio, emesso ai sensi dell'art.464 c.p.p.a seguito di opposizione a decreto penale, non deve essere obbligatoriamente preceduto dall'invito a comparire, atteso che tale adempimento, in quanto finalizzato a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragion d'essere quando l'azione penale, per sua natura irretrattabile (arg.ex artt.50, comma 3, e 60, comma 2, c.p.p.), sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Macrì Presidente del 20 maggio 1999
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 3764
3. Dott. Anna Mabellini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Emilio Gironi Consigliere N. 5067/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI BELLUNOavverso
l'ordinanza emessa il 22 dicembre 1998 dal Pretore di Belluno nel procedimento relativo a
1) EG UM, nato ad [...] il [...], 2) OR DE, nato ad [...] il [...];
Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata;
Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 22 dicembre 1998, il Pretore di Belluno, nel procedimento relativo a UM EN e DE TO ha dichiarato la nullità, per l'omesso interrogatorio di garanzia, del decreto che aveva disposto il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale ed ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Belluno ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene l'abnormità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Il Pretore, invero, ha adottato la censurata declaratoria di nullità assumendo che (a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge n. 234/97), l'invito a presentarsi per tendere l'interrogatorio deve essere spedito non solo nel caso previsto dall'art, 555 cod. proc. pen., ma anche nell'ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso, come nel caso, a seguito alla proposta opposizione a decreto penale. L'assunto è del tutto privo di giuridico fondamento ed ha evidentemente determinato l'abnormità del provvedimento impugnato con il quale è stata snaturata la fisionomia del procedimento monitorio ed è stata disposta una inammissibile regressione del processo alla fase procedimentale delle indagini preliminari. A siffatta conclusione induce innanzi tutto la considerazione "testuale" che la legge n. 234/97 non ha contemplato espressamente l'art 464 cod. proc. pen., ma soltanto gli artt. 416 e 555 dello stesso codice.
Bisogna infatti considerare che l'interrogatorio cui è funzionale l'invito a presentarsi contemplato dalle cennate disposizioni è venuto in tal modo ad assumere natura di "garanzia" (rispetto a quella "investigativa" che originariamente aveva), nel senso che, attraverso quest'atto, si è inteso assicurare all'indagato la possibilità di espletare la propria difesa prima di trovarsi di fronte a quello snodo fondamentale del processo costituito dall'esercizio dell'azione penale, ove attuato con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc. pen.) o con l'emissione del decreto di citazione a giudizio (art. 555 cod. proc. pen.), nel senso che, allorquando l'esito di tale atto dovesse risultare liberatorio per l'indagato, questi potrebbe beneficiare dell'archiviazione.
Ma tale possibilità è preclusa in caso di opposizione a decreto penale, e ciò perché la richiesta di cui all'art. 459 cod. proc. pen., in base alla previsione degli artt. 405 e 60 dello stesso codice, costituisce esercizio di quell'azione penale che, per sua natura, è irretrattabile ex artt. 50 3^ comma 3 e 60 2^comma cod. proc. pen. Deve quindi concludersi che essendo esclusa, nella situazione considerata, la possibilità di accedere all'archiviazione, l'interrogatorio che dovesse precedere l'emissione del decreto di citazione a giudizio non potrebbe comunque assolvere la compiuta funzione che esso, invece, adempie nel giudizio "ordinario" allorché precede l'esercizio dell'azione penale e sarebbe perciò assicurato inutiliter.
In ogni caso, il contraddittorio è compiutamente assicurato nel giudizio conseguente alla proposizione dell'opposizione al decreto penale, mentre il previo interrogatorio finirebbe con l'appesantire inutilmente, snaturandola, la stessa struttura semplificata del rito monitorio che, nel sistema, realizza l'unico esempio di accertamento sommario a contraddittorio eventuale e differito, voluto dal legislatore proprio in funzione dello scopo deflattivo perseguito e degli affari minuti considerati.
Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e va disposta la trasmissione degli atti alla Pretura circondariale di Belluno per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura circondariale di Belluno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999