Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2006, n. 16285
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Sentenza 3 maggio 2006

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Mentre la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 677 cod. pen. incrimina l'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, l'ipotesi prevista al comma terzo, richiede che dall'omissione dei lavori, in edifici o costruzioni che minacciano rovina, derivi il pericolo concreto per l'incolumità delle persone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2006, n. 16285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16285
    Data del deposito : 3 maggio 2006

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