Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
Mentre la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 677 cod. pen. incrimina l'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, l'ipotesi prevista al comma terzo, richiede che dall'omissione dei lavori, in edifici o costruzioni che minacciano rovina, derivi il pericolo concreto per l'incolumità delle persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2006, n. 16285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16285 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/05/2006
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1582
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 007659/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VESTUTO LV, (Sindaco del Comune di Montella);
avverso ORDINANZA del 26/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di AVELLINO;
in procedimento a carico di:
CH NA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIANI G., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Doria, per il Sindaco del Comune di Montella, Vestuto Salvatore.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- Che con ordinanza del 26/1/2006 il Tribunale del riesame di Avellino confermava il decreto del G.i.p. del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi di sequestro preventivo di due corpi di fabbrica di un edificio scolastico, in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 677 c.p., comma 3, contestata a IA NA, responsabile dell'U.T.C. del Comune di Montella, sul rilievo che dalla relazione del consulente tecnico emergeva il mancato adeguamento antisismico dell'intero complesso edilizio, indispensabile per prevenire "il pericolo di crolli conseguenti ad eventi altamente probabili in territori come quello in esame";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile, denunziando violazione di legge perché relativamente al fumus delicti, la norma incriminatrice esige l'esistenza di un pericolo per l'incolumità delle persone "concreto" e non presunto, e, d'altra parte, in base all'O.P.C.M. 20/3/2003 n. 3274 il controllo e la risistemazione dei vecchi edifici in zona sismica poteva essere eseguita dal Comune entro il termine ultimo del marzo 2008;
- che il primo motivo di gravame si palesa fondato, atteso che il Tribunale del riesame, con motivazione apodittica e perciò meramente apparente (fenomeno, questo, assimilabile, in base all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, al vizio di "violazione di legge"), seppure formalmente ancorata ai rilievi del consulente tecnico, non ha affatto considerato che, a differenza della condotta (non più penalmente) illecita di cui al primo comma dell'art. 677 cod. pen., relativo all'omissione dei lavori "necessari per rimuovere il pericolo" (generico e presunto) in un edificio "che minacci rovina", la fattispecie criminosa prevista dal terzo comma della medesima norma pretende, invece, che "dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti", e cioè dalla omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, "derivi" il pericolo, concreto, per l'incolumità delle persone (Cass., Sez. 1^, 7/10/1992, Fagella, rv. 192768);
- che, risultando inadeguatamente giustificata la compressione del diritto di proprietà in conseguenza del difetto di concretezza dell'obiettivo da perseguire mediante la cautela reale, il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame allo stesso Giudice, il quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Avellino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006