CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 6366 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/10/2022 Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministro della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 aprile 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da RI RE, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria aveva rigettato la sua richiesta di depositare nel frigorifero della sezione cibi freschi (tra cui, carne e cibi surgelati) 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 35 bis, 41 bis, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso dì considerare che, nel caso di specie, non vi erano i presupposti per accedere al reclamo giurisdizionale dinanzi al Magistrato di sorveglianza, considerando che l'Amministrazione carceraria non aveva violato alcuna disposizione dell'Ordinamento penitenziario (e del regolamento di esecuzione) e che il detenuto non aveva lamentato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 9, 16, 35 bis, 41 bis Ord. pen. e 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché il Tribunale di sorveglianza, esercitando una potestà riservata dalla legge all'Amministrazione, avrebbe omesso di considerare che il diniego dell'Amministrazione carceraria in ordine all'utilizzo dei banchi congelatori (elettrodomestici non utilizzabili come frigoriferi) era giustificato dal fatto che nessuna norma prevedeva il diritto del loro uso a favore dei detenuti e dal fatto che l'Amministrazione stessa avrebbe dovuto sostenere un impegno non sostenibile nel caso in cui tale richiesta dovesse essere generalizzata tra più detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 Come ha già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'acquisto dei lettori di CD (Sez. 1, n. 29818 del 25/06/2021 Min. Giust. - Emmanuello Davide), va garantita alla Amministrazione penitenziaria il potere di valutare la compatibilità concreta del diritto del detenuto in regime differenziato a possedere oggetti a lui utili e, nel caso di specie, a conservare in modo corretto gli alimenti per poterne fare uso con le stringenti regole di sicurezza dell'istituto per i detenuti in regime differenziato. Il provvedimento impugnato, invece, si sovrappone in modo non consentito alla valutazione di merito dell'Amministrazione su come regolare detto esercizio del diritto, finanche negando l'aumento di spese dell'istituto per far fronte a tali esigenze, senza tener conto di eventuali ricadute organizzative del carcere in caso di pluralità di richieste dello stesso tenore. Il Tribunale nel provvedimento impugnato, in ogni caso, non ha sviluppato argomenti volti a enucleare l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, riconosciuto dalla legge sull'ordinamento penitenziario o evincibile dai principi generali, a possedere un frigorifero elettrico personale, sicché deve ribadirsi in questa sede quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sull'inesistenza di tale diritto autonomo (Sez. 7, ord. n. 17394 del 14/04/2022, De Micco;
Tribunale di Trieste ord. n. 740 dell'08/06/2021). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché risulta adottata in violazione degli artt. 1, 2, 3, 9, e 16 dell'Ord. pen. in ragione dell'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria di potestà riservata dalla legge all'Amministrazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 14/10/2022
lette/~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 6366 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/10/2022 Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministro della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 aprile 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da RI RE, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria aveva rigettato la sua richiesta di depositare nel frigorifero della sezione cibi freschi (tra cui, carne e cibi surgelati) 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 35 bis, 41 bis, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso dì considerare che, nel caso di specie, non vi erano i presupposti per accedere al reclamo giurisdizionale dinanzi al Magistrato di sorveglianza, considerando che l'Amministrazione carceraria non aveva violato alcuna disposizione dell'Ordinamento penitenziario (e del regolamento di esecuzione) e che il detenuto non aveva lamentato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 9, 16, 35 bis, 41 bis Ord. pen. e 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché il Tribunale di sorveglianza, esercitando una potestà riservata dalla legge all'Amministrazione, avrebbe omesso di considerare che il diniego dell'Amministrazione carceraria in ordine all'utilizzo dei banchi congelatori (elettrodomestici non utilizzabili come frigoriferi) era giustificato dal fatto che nessuna norma prevedeva il diritto del loro uso a favore dei detenuti e dal fatto che l'Amministrazione stessa avrebbe dovuto sostenere un impegno non sostenibile nel caso in cui tale richiesta dovesse essere generalizzata tra più detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 Come ha già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'acquisto dei lettori di CD (Sez. 1, n. 29818 del 25/06/2021 Min. Giust. - Emmanuello Davide), va garantita alla Amministrazione penitenziaria il potere di valutare la compatibilità concreta del diritto del detenuto in regime differenziato a possedere oggetti a lui utili e, nel caso di specie, a conservare in modo corretto gli alimenti per poterne fare uso con le stringenti regole di sicurezza dell'istituto per i detenuti in regime differenziato. Il provvedimento impugnato, invece, si sovrappone in modo non consentito alla valutazione di merito dell'Amministrazione su come regolare detto esercizio del diritto, finanche negando l'aumento di spese dell'istituto per far fronte a tali esigenze, senza tener conto di eventuali ricadute organizzative del carcere in caso di pluralità di richieste dello stesso tenore. Il Tribunale nel provvedimento impugnato, in ogni caso, non ha sviluppato argomenti volti a enucleare l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, riconosciuto dalla legge sull'ordinamento penitenziario o evincibile dai principi generali, a possedere un frigorifero elettrico personale, sicché deve ribadirsi in questa sede quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sull'inesistenza di tale diritto autonomo (Sez. 7, ord. n. 17394 del 14/04/2022, De Micco;
Tribunale di Trieste ord. n. 740 dell'08/06/2021). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché risulta adottata in violazione degli artt. 1, 2, 3, 9, e 16 dell'Ord. pen. in ragione dell'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria di potestà riservata dalla legge all'Amministrazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 14/10/2022