Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 71813 REPUBBLICA IT06 6 1 7 / 02 IN NOME DEL POPOLO 1 SCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Frimanni- I SEZIONE TRIBUTARIA R A 5 T . Zone urrunbate 6 U N 8 B 9 - I 1 E / § R dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 N;
T / L O 8 I 2 L Z A : R A . B R P . A T Presidente R.G.N. 19348/00 D S T Dott. Michele CANTILLO I L 1 G E D E 1 R I o S N N A E D S E Dott. Enrico PAPA Consigliere L E A T 18965 N E S E Cron.Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI - Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II. DD CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI POROTGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - JRTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE PALMA CARMELA;
- intinita - 71813 avverso la sentenza n. 249/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 450 30/09/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 30.9.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per IR e OR, e correttamente erano state dedotte da PA ME nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. in 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini IR e OR, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 280 norma introduttiva di un'ulte- nella rideterminazioneriore agevolazione consistente dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Michele Cantillo CORTE IL CANCELLIERE C1 AR NO Толь A DEPOSITATO IN CANCELLÉRIA Oggi 9 MAG. 2002 CANCELLIERE C1 NO AR NO