Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
Parte offesa del reato di omissione di atti di ufficio, di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., è l'ente pubblico e non la persona fisica del titolare di un suo organo al momento del fatto: a quest'ultimo, pertanto, non compete l'avviso relativo alla richiesta di archiviazione (Nella specie, la doglianza di non essere stato messo in grado di partecipare alla udienza camerale relativa alla archiviazione era stata formulata da un procuratore della repubblica cessato dalla carica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/1/2000
" Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
" Adolfo Di Virginio " N. 241
" Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
" Antonio Stefano Agrò " N. 20607/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO OL contro il decreto di archiviazione 12 gennaio 1999 del GIP del Tribunale di Bologna nei confronti di EN ED e DR ON.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò. Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
1. RO OL ricorre contro il provvedimento in epigrafe lamentando di non essere stato messo in grado di partecipare all'udienza camerale relativa all'archiviazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 328 primo comma c.p., nonostante la sua qualità di persona offesa, archiviazione cui si è proceduto nonostante la mancata citazione del Ministero della giustizia.
Si duole ancora dell'abnormità del provvedimento di archiviazione relativo ad ipotesi di reato di calunnia, sia in relazione all'episodio della missiva a firma disconosciuta di ED EN, sia in relazione ad altri episodi relativi ad altri scritti anonimi.
2. Il ricorso è inammissibile.
Parte offesa del reato di cui al comma primo dell'art. 328 c.p. è per costante giurisprudenza lo Stato e non le persone fisiche titolari dei singoli organi di esso al momento del fatto, come invece si pretende nel ricorso, nel quale si suppone una perpetuazione nel ricorrente della qualità di persona offesa, pur dopo aver dismesso la carica di Procuratore della Repubblica. È poi evidente il diretto di interesse in ordine all'avviso al Ministero.
Quanto all'abnormità, le indagini asseritamente compiute dal p.m. relativamente alla missiva a firma ED non ridondano sulla validità del provvedimento in esame, mentre lo stesso ricorrente riconosce non l'abnormità ma l'eventuale superfluità dell'archiviazione per altri scritti, segnalando, in relazione ad essi, la mancata iscrizione dei nominativi di ED e ON nel registro delle notizie di reato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in un milione di lire.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali ed al versamento di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000