Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 aprile 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 giugno 2009 |
Commentari • 8
- 1. Transfer pricing, dall'individuazione alla risoluzione delle controversie (2)https://www.fiscooggi.it/
La determinazione del "prezzo di trasferimento" non riguarda in via esclusiva il settore dell'imposizione diretta, ma interessa anche il campo di applicazione dell'Iva, nel cui ambito si determinano fenomeni di evasione o di elusione di significativa importanza. La direttiva comunitaria del 24 luglio 2006, n. 2006/69/Ce, adottata dal Consiglio nella medesima data, definita direttiva "anti-elusione", ha introdotto, di recente, nuove regole in riferimento alla individuazione della base imponibile Iva. In particolare, la nuova direttiva Ue, superando i principi stabiliti dalla precedente VI direttiva n. 77/388/ Cee, consente a tutti gli Stati membri di derogare alla determinazione della …
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Giurisprudenza • 35
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 4Provvedimento: Sentenza n. 4/2025 Depositato il 07/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SANTORO ROBERTO, Presidente e Relatore BORGHI RAFFAELE, Giudice GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 128/2024 depositato il 15/02/2024 proposto da Ricorrente_1. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale NE …Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- errore formale·
- principio di correttezza·
- art. 19 d.lgs. 546/1992·
- disparità di trattamento·
- diniego agevolazioni·
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- compensazione crediti d'imposta·
- impugnabilità atti amministrativi·
- remissione in bonis
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
- Art. 3. 1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, (( il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)) , su richiesta del contribuente, dispone che ((l'ufficio periferico della medesima Agenzia)) provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.
2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, ((il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)) , puo' autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, ((tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate)) competente in ragione del domicilio fiscale, che puo' richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.