Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 2
L'indennità di occupazione temporanea e di urgenza delle aree edificabili deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità dovuta per l'espropriazione, che ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali; ciò non implica, tuttavia, che essa debba necessariamente adeguarsi alle fluttuazioni di tale saggio nel periodo considerato, essendo quello degli interessi legali soltanto un generico criterio di valutazione lasciato al prudente apprezzamento del giudice di merito. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto non obbligatorio l'adeguamento dell'indennità alla variazione del tasso degli interessi legali dal 5 al 10 per cento, escluso dal giudice di merito perché esorbitante).
Con riferimento alle espropriazioni regolate dalla disciplina a regime di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., nella legge n. 359/1992), relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio, la decurtazione del 40 % sull'importo risultante dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale coacervato, da praticarsi allorché non sia intervenuta la cessione volontaria, non trova applicazione ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 865/1971 (non rilevando quella dell'indennità definitiva, la cui determinazione avviene, di regola, dopo la pronuncia del decreto di esproprio e, dunque, allorché la cessione volontaria non è più possibile), ovvero questa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dal citato art. 5 bis, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA FRIGGERI 13, presso l'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PECORARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AGRIGENTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 381/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 04/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, l'accoglimento del secondo e del terzo, assorbito il quarto motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.2.1997 CA LA conveniva avanti alla Corte d'Appello di Palermo il Comune di Agrigento, chiedendo la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima di un terreno edificatale di sua proprità di mq.
1.749 sito in contrada Fontanelle di Agrigento ed occupato dal Comune il 21.4.1990 e la condanna ai relativi importi con gli interessi legali.
Si costituiva il Comune, deducendo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e chiedendone, nel merito, il rigetto, data la destinazione agricola del terreno. Con successivo atto notificato in data 3.3.1997 la LA proponeva nei confronti del Comune un secondo giudizio per la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione relative al fondo di mq. 5184 occupato dal comune il 21.12.1992. All'esito del giudizio, nel quale le due cause venivano riunite per ragioni di connessione, la Corte d'Appello con sentenza del 31.3/4.5.2000 dichiarava la nullità del primo atto di citazione e determinava in L. 166.031.900 ed in L. 35.281.778 rispettivamente le indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovute in relazione alla richiesta di cui al secondo atto di citazione, condannando il Comune al versamento a favore dell'attrice presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 152.960.824, con gli interessi dal 10.3.1997, quale differenza dovuta per l'indennità di espropriazione nonché della somma di L. 35.281.778 con gli interessi sugli importi corrispondenti alle singole annualità. Relativamente alla prima citazione rilevava la indeterminatezza dell'oggetto, essendo state indicate solo le dimensioni del terreno che sarebbe stato occupato, senza alcun riferimento al provvedimento autorizzativo ed alla procedura espropriativa, con la conseguenza che nemmeno il C.T.U., incaricato della stima, era stato in grado di identificarlo. Dichiarava quindi la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 C.P.C.. Per quanto riguarda la seconda citazione, dopo aver accertato la natura edificatoria del terreno in quanto inserito in un piano di edilizia economica e popolare, determinava la Corte d'Appello il valore del terreno, sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio e con riferimento alla data del provvedimento ablativo, in L. 103.000 al mq. e complessivamente in L. 532.922.000 su cui calcolava la richiesta indennità di espropriazione secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis della Legge 359/92, ivi compreso l'abbattimento del 40%, nonostante ritenesse assolutamente inadeguata l'indennità provvisoria offerta dal Comune con l'ordinanza n. 577 del 5.12.1996 e non accettata dalla proprietaria, osservando al riguardo che l'equo indennizzo è quello previsto dal comma 2 dell'art. 5 bis, che richiede appunto l'abbattimento, mentre il comma 2 che tale abbattimento esclude è applicabile unicamente nei confronti di chi concordi la cessione volontaria.
Determinava infine l'indennità di occupazione con il criterio degli interessi legali nella misura fissa del 5% annuo, non ritenendo di applicare il maggior tasso del 10% introdotto dall'art. 1 della Legge 26.11.1990 n. 353, avendo il criterio del saggio legale degli interessi carattere equitativo e sussidiario ed apparendo il saggio del 10% certamente esorbitante.
Compensava infine le spese dei due procedimenti riuniti, salvo quelle delle due C.T.U. che poneva, l'una (C.T.U. Ancona), a carico della LA e, l'altra (C.T.U. Viola) a carico del Comune. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione CA LA, deducendo quattro motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso CA LA denuncia violazione dell'art. 164 comma 4 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia dichiarato la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, senza considerare che al fascicolo era stata allegata copia dell'ordinanza n. 600 del 20.12.1996 con la quale erano stati precisati gli estremi catastali del terreno in questione (partita 18.870, foglio 119, part. 63) e la superficie da espropriare (1749) e che in ogni caso avrebbe, dovuto disporre la rinnovazione della citazione.
La censura è infondata.
In linea di principio la valutazione del giudice di merito in ordine all'incertezza assoluta su uno o più degli elementi che devono, a pena di nullità, risultare dall'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 C.P.C, è incensurabile in sede di legittimità se logicamente valutata ed immune da errori di diritto (Cass. 943/67). Inoltre, se è vero che detto apprezzamento, per il suo corretto esercizio, deve essere condotto attraverso l'esame, sia pure complessivo, dell'atto di citazione autonomamente considerato, senza possibilità di riferimento ad altri atti o documenti del procedimento (Cass. 3269/95; Cass. 2948/75 1, è anche vero che a tale criterio si è certamente attenuta l'impugnata sentenza che, nel rilevare, la nullità del primo atto di citazione ai sensi dell'art. 164 n.4 C.P.C, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, ha fatto riferimento al contenuto di tale atto introduttivo, desumendone l'impossibilità, per l'omessa indicazione dei necessari dati di identificazione, di individuare il terreno che " sarebbe stato occupato dal Comune e per il quale era stata proposta opposizione alla stima ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio.
Non può assumere rilevanza quindi il richiamo operato dalla ricorrente alla copia dell'ordinanza sindacale di occupazione della quale non è consentita la lettura in questa sede, che sarebbe contenuta nel fascicolo di parte e da cui risulterebbero gli estremi per la identificazione del terreno. Ciò specie allorché, come nel caso in esame, nemmeno in ricorso si sostiene che di tale allegazione risulti menzione nell'atto di citazione. Nè può essere condivisa infine l'ulteriore deduzione circa un preteso obbligo del giudice di disporre in tal caso la rinnovazione della citazione, essendo applicabile tale istituto, previsto per il primo grado dell'art 182 C.P.C., solo nell'ambito del controllo della regolarità formale della costituzione delle parti e non potendosi estendere invece, per la tassatività dell'ipotesi contemplata in tale norma, ai casi di nullità della citazione che trovano la loro disciplina nell'art. 164 C.P.C.. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata interpretazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Lamenta che la Corte d'Appello abbia operato la riduzione del 40% sull'importo dovuto per non avere ella accettato la somma di L. 13.071.076 offertale dal Comune con ordinanza del 12.12.1996, senza considerare che era manifestamente inadeguata e che trattavasi in ogni caso dell'indennità provvisoria e non già di quella definitiva. La censura, riguardante il terreno di cui al secondo atto di citazione, occupato il 21.12.1992 ed espropriato con provvedimento del 10.3.1997, è fondata.
Va subito osservato che, essendo il decreto di esproprio (e la stessa occupazione) intervenuto dopo l'entrata in vigore della Legge 359/92, non trova applicazione nel caso in esame la sentenza della
Corte Costituzionale n. 283 del 1993, riguardante invece la situazione transitoria relativa a soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore di detta legge, i quali, essendo ancora pendente il contenzioso relativo alle indennità, venivano contemporaneamente a subire una notevole riduzione rispetto a quanto sarebbe loro spettato secondo la precedente disciplina ed a vedersi preclusa la possibilità, offerta dalla nuova legge, di evitare la riduzione del quaranta per cento attraverso una definizione negoziale della vicenda espropriativa.
Si pone quindi il problema, non nuovo comunque a questa Corte, dell'interpretazione dell'art. 5 bis nell'ipotesi, come quella in esame, della sua applicazione a regime e cioè se, in relazione ai procedimenti nei, quali il decreto di esproprio sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 359/92 e non sia quindi applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 sopra richiamata, debba operarsi la riduzione del quaranta per cento per il solo fatto che non sia intervenuta una cessione volontaria del fondo, indipendentemente dall'esistenza e dalla congruità di un'offerta da parte dell'espropriante. Ritiene il Collegio che anche nel sistema a regime la decurtazione non possa prescindere dalla presenza di una congrua offerta e che la valutazione in ordine alla sua congruità deve essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Al di là della formulazione letterale adottata dall'art. 5 bis il quale, al comma 1, prevede la riduzione del quaranta per cento ed, al comma 2, la sua esclusione solo nell'ipotesi di cessione volontaria, formulazione che ha anche indotto a ritenere che la riduzione costituisca la regola generale cui può ovviarsi unicamente con la cessione volontaria, si osserva che il meccanismo previsto da detta norma deve essere coordinato con il procedimento espropriativo il quale richiede, ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge 865/71, un'offerta provvisoria da parte dell'espropriante. Pertanto se una tale offerta non vi sia stata o se essa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dall'art. 5 bis, viene preclusa o resa sostanzialmente non praticabile la possibilità di addivenire alla cessione volontaria, con la conseguenza che non può ritenersi consentito far discendere sull'espropriato gli effetti negativi di una situazione a lui non imputabile.
Del resto la stessa Corte Costituzionale (n. 300/00 e n. 262/00), pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis nella parte in cui non subordina l'abbattimento del quaranta per cento dell'indennità di espropriazione, nel giudizio di determinazione instaurato dopo l'espropriazione, all'accertamento che l'indennità provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge e pur ribadendo che l'indennità di espropriazione deve ritenersi fissata in via normale da detta norma nella misura decurtata del quaranta per cento, non ha escluso la rilevanza che possa assumere ai fini in esame il comportamento delle singole amministrazioni che facciano cattivo uso delle loro facoltà nella gestione amministrativa o non si attengano nella determinazione dell'indennità ai parametri di legge.
In tale spazio lasciato libero dalla Corte Costituzionale può trovare ingresso quindi la verifica del giudice di merito intesa ad accertare se un'offerta provvisoria vi sia stata, come richiede la legge, e se questa sia conforme a corretti parametri di legge (sostanzialmente ad analoghe conclusioni Cass. 3833/01; Cass. 7521/01). Del resto una diversa interpretazione si presterebbe facilmente ad abusi da parte dell'espropriante che sarebbe indotto ad un'offerta molto al di sotto del dovuto per beneficiare poi, in caso di prevedibile rifiuto da parte del privato, della prevista riduzione. Nell'ipotesi in esame, la corte d'Appello non fornisce alcuna indicazione sull'entità dell'importo offerto dal Comune a titolo di indennità provvisoria ma, pur esprimendo un giudizio assolutamente negativo sulla sua congruità in quanto ritiene detto importo "del tutto inadeguato all'effettivo valore del bene", opera ugualmente la decurtazione per il solo fatto della mancata accettazione, indipendentemente dalle ragioni, che l'hanno determinata. È il caso comunque di rilevare, contrariamente a quanto sostiene, il ricorrente, che l'offerta cui far riferimento ai fini della cessione è quella provvisoria di cui ai già citati artt. 11 e 12 della Legge 865/71, da compiersi durante la procedura amministrativa, e non già defluitisi che avviene, almeno di regola, dopo la pronuncia del decreto di esproprio (artt. 15 e 16) quando ormai, essendo il bene già trasferito in base a tale decreto, l'eventuale successiva cessione verrebbe ad essere priva di oggetto. In applicazione degli esposti principi deve essere pertanto cassata sul punto l'impugnata sentenza che, nonostante un tale apprezzamento di merito, non ha ritenuto precluso l'abbattimento del quaranta per cento.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve ritenersi consentito, proprio sulla case del giudizio di assoluta inadeguatezza formulato dalla Corte d'Appello sull'indennità provvisoria offerta nel corso del procedimento amministrativo, decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C, e dichiarare così inapplicabile la riduzione del quaranta per cento sull'indennità di espropriazione determinata nel corso del giudizio.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 71 e 72 della Legge 25.6.1865 n. 3359; 1 e 5 bis della Legge 359/92. Lamenta che la Corte d'Appello, pur avendo richiamato il principio secondo cui l'indennità di occupazione preordinata all'espropriazione deve essere commisurata in misura corrispondente ad una percentuale, identificabile nel tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta o che sarebbe dovuta per l'espropriazione, se ne è di fatto discostato applicando gli interessi in misura fissa e non al saggio legale.
La censura è infondata.
Le conclusioni adottate in relazione al secondo motivo avrebbero dovuto comportare inevitabilmente i propri effetti anche sulla determinazione dell'indennità di occupazione in quanto, dovendosi questa parametrare all'importo spettante a titolo di indennità di espropriazione relativo allo stesso bene, attesa l'unicità della vicenda ablativa, un aumento od una diminuzione della somma dovuta per tale ultima indennità non potrebbe, non riflettersi nel calcolo dell'indennità di occupazione.
Su tale punto però non v'è censura essendosi la ricorrente limitata dopo un generico richiamo ai principi elaborati in materia (con particolare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 493/98), a dedurre l'erronea applicazione a tal fine degli interessi in misura fissa (5%) anziché al saggio legale che nel periodo in esame è stato anche più elevato.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la sua determinazione non può ritenersi però rigorosamente ancorata al tasso degli interessi legali vigenti all'epoca cui l'occupazione si riferisce, potendo solo essere consentito in mancanza di una specifica normativa, come nel caso in cui l'indennità di esproprio debba essere determinata con i criteri previsti dall'art. 5 bis della Legge 359/92, il calcolo in una misura percentuale dell'indennità
di espropriazione, percentuale che ben può essere quella degli interessi legali, da considerarsi però solo in via orientativa e non già strettamente legata ai suoi eventuali cambiamenti. In altri termini la possibilità di far ricorso agli interessi legali, nel determinare il valore percentuale dell'indennità di occupazione parametrata all'indennità di espropriazione, non comporta una loro rigida applicazione, trattandosi di un generico criterio di valutazione lasciato al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia compensato le spese, nonostante la soccombenza a suo carico, relativa al primo atto di citazione, fosse minima rispetto all'intero contenuto della domanda. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso, comportando un sostanziale mutamento dell'esito della lite ed imponendo quindi una rivalutazione delle spese in ordine al giudizio di merito, comporta l'assorbimento del presente motivo.
Dovendosi comunque provvedere a tali spese per la definizione in questa sede del giudizio, si ritiene, tenuto conto, da una parte, del parziale accoglimento del ricorso e, dall'altra, della maggiore rilevanza, sul piano giuridico ed economico, del motivo accolto rispetto agli altri, di compensarle per metà a favore della ricorrente in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, ad eccezione di quelle relative alle due consulenze tecniche d'ufficio che, riguardando, ciascuna, rispettivamente uno dei due diversi atti di citazione, vanno poste in conformità delle disposizioni adottate dalla Corte d'Appello, vale a dire a carico interamente dell'attrice quelle relative alla C.T.U. Ancona ed a carico del Comune quelle di cui alla C.T.U. Viola.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il quarto. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inapplicabile la riduzione del quaranta per cento. Compensa per metà a favore della ricorrente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ad eccezione di quelle relative alle due consulenze tecniche d'ufficio che pone per l'intero secondo il criterio indicato in motivazione, e condanna il Comune al pagamento dell'ulteriore metà che liquida, quanto al giudizio di merito, in euro 3750 di cui euro 250 per spese, euro 1000 per diritti ed euro 2500 per onorario e, quanto al giudizio di legittimità, in euro 3000 per onorario ed in euro 200 per spese.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003