Sentenza 4 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 0 00 7 8 / 0 1 1 B 4 6 I 2 D L E i A D T PUBBLICA I 2 S p 4 6 O . i P R . r P M IN NOME DEL POPOLO HALIANO . I D p A B s C D 'ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a E . E Oggetto b T a N t неExpr. ve E 2 SEZIONE PRIMA CIVILE S 2 . E t r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 2760/99 Rel. Consigliere Cron. 79 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 20 Dott. Mario ADAMO Dott. PE RI BERRUTI Consigliere Ud.05/07/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente 428 SENTENZA sul ricorso proposto da: ME EP, ME MA, elettivamente omp ense vie della Giuliana 35- Rover domiciliati in ROMA VIA RABIRIO 1 presso l'avvocato PAOLUCCI F., rappresentati e difesi dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPRICIO COPIE PALEOLOGO EP, giusta delega a margine del Richiesta copia studio ricorso;
dal Sig. I SOLE 24 ORE per dirity L. 3000 4 GEN. 2007
- ricorrenti -
IL CANCELLIERE
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI;
LIRE 3000 CANCELLERIA intimato 2000 avverso la sentenza n. 531/98 della Corte d'Appello di CB224414 1462 PALERMO, depositata il 23/06/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza del 20.7.1995, il Tribunale di Trapani condannò l'I.A.C.P. della Provincia di Trapani al risarcimento del danno, in favore di PA PE e PA RI, nella misura di 447.658.650, oltre rivalutazione e interessi, L. per l'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà PA ubicato in territorio di Comune di Alcamo, loc. "Tre Santi - S. Anna", occupato dall' I.A.C.P., giusta decreto di occupazione temporanea e d'urgenza del Sindaco del Comune di Alcamo del 4.10.1979, per l'intera estensione di mq. 1550 della p.lla 15., e per l'estensione di mq.
1.265 della p.lla 479; in vista della realizzazione di alcuni alloggi popolari;
condannò, inoltre, 1'I.A.C.P. al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea, nella misura di L.22.382.932, oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, regolando le spese secondo il principio della soccombenza. -Il Tribunale ritenne l'irrilevanza del decreto espropriazione pronunciato dal Sindaco del di Comune di Alcamo il 30.10.1985, in quanto intervenuto oltre il termine di scadenza dell'occupazione legittima, attribuendo quindi alla 3 materiale realizzazione dell'opera pubblica l'effetto ablativo del precedente diritto di proprietà sui beni occupati. -Proponeva appello 1'I.A.C.P., deducendo che per effetto delle leggi di proroga intervenute durante il corso dell'occupazione legittima, il relativo termine finale cadeva, in concreto, oltre la data della pronuncia del decreto di espropriazione, con la conseguente inesistenza del diritto degli appellati al risarcimento dei danni. -La Corte di Appello di Palermo accoglieva l'appello ritenendo tempestivo il decreto di espropriazione del 30.10.85, non per l'applicazione di una delle due proroghe cioè quella prevista dalla legge 42 del 1985, quanto, piuttosto, perché il provvedimento "deve, nondimeno, ugualmente considerarsi tempestivo per la ragione che la realizzazione dell'opera pubblica, almeno secondo determinare i uno stato di avanzamento tale da presupposti trasformazione, dell'irreversibile risale al febbraio 1987". Secondo la Corte di Appello di Palermo, quindi, "alla data della pronuncia del decreto espropriativo, non si era ancora altrimenti verificata la perdita della proprietà del bene 4 occupato da parte degli appellanti, che dunque bene poteva essere oggetto prima della verificazione dei presupposti dell'occupazione acquisitiva di un formale provvedimento ablativo, non togliendo, l'avvenuta scadenza del termine dell'occupazione legittima, che fosse stato individuato in precedenza un interesse pubblico all'utilizzazione del fondo occupato, attraverso la dichiarazione di p. u., idoneo a giustificare l'esercizio del potere espropriativo da parte della P.A.". -Contro quest'ultima sentenza il PA ricorre ora per cassazione. L'Istituto non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1-L'impugnazione si articola in tre motivi con i quali il ricorrente, rispettivamente, denuncia: -a) violazione degli artt, 12, 13, 1. 1971 n. 865 e conseguente illegittimità del provvedimento ablatorio in quanto adottato contrariamente a quanto esposto nelle correlative premesse prima del disposto ed effettuato pagamento delle indennità dovute al proprietario e costituente la condicio iuris del trasferimento coattivo della proprietà dei suoli occupati per le finalità dell'opera pubblica;
5 b) violazione dell'art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, accogliendo il gravame dell'I.A.C.P., per un profilo (tempestività del decreto espropriativo perché comunque antecedente alla irreversibile trasformazione del suolo) diverso da quello fatto valere dall'appellante (tempestività del predetto decreto perché ricadente all'interno del periodo di occupazione legittima per effetto di proroghe); -c) omessa motivazione circa una asseriya non corrispondenza tra la superficie espropriata (mq. 2815) e la maggior superficie occupata irreversibilmente trasformata (mq. 3.315.99), per parte della quale (mq. 500) si sarebbe comunque, quindi, verificata l'occupazione privativa che darebbe titolo al chiesto risarcimento. -2. Il primo motivo è inammissibile in ragione della novità della censura con esso per la prima volta prospettata in questa sede di legittimità e presupponente, per di più, un (non consentito) riesame delle risultanze istruttorie ai fini della pretesa emersione di una situazione fattuale diversa da quella esposta nelle premesse del decreto espropriativo. -3. Non fondato è, а sua volta, il successivo 6 secondo mezzo del ricorso, per insussistenza del denunciato vizio di ultrapetizione. Nel censurare la decisione del Tribunale che aveva ritenuto tardivo ed irrilevante il decreto espropriativo (adottato dal Sindaco nell'ottobre 1985) e conseguentemente verificata, nella fattispecie, una illegittima occupazione appropriativa del fondo PA - il Comune, con il motivo di gravame, aveva invero chiesto escludersi, invece, il consumarsi dell'accessione invertita ed accertarsi il rituale compimento della procedura ablatoria ("petitum") in ragione dell'adozione da ritenersi viceversa tempestiva (e rilevante a quei fini), del decreto espropriativo, antecedentemente utilizzazione da parte dellaalla irreversibile P.A. del fondo stessa ("causa petendi”). -E su tale doglianza la Corte territoriale ha in sostanza ancorché, pronunciato, nell'accoglierla, abbia reputato superfluo l'argomento, della proroga automatica del periodo di occupazione legittima, speso dall'appellante, in rilevanza del quanto la tempestività e provvedimento ablatorio, di che si discuteva, già risultava comprovata dal fatto in sé che l'irreversibile trasformazione del suolo era stata, 7 rispetto a quello, non anteriore, bensì (di un anno posteriore (essendosi verificata e mezzo circa) "non prima del 10 febbraio 1987", come accertato dal Tribunale con statuizione per tal profilo non dal che la sostanziale sottoposta a critica): contrariamente all'avverso corrispondenza, quindi, assunto, tra chiesto e pronunciato.
3. Inammissibile è infine pure il residuo terzo motivo del ricorso in esame, con il quale si pretende un non consentito riesame delle risultanze in tesi, dalla fattuali per far emergere, e non già (reiterata) analisi di queste dall'interno della motivazione impugnata quello che si qualifica impropriamente, quindi, come vizio di motivazione, e che sarebbe al più configurabile come errore di fatto revocatorio, comunque non deducibile con lo strumento del ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.. Il ricorso va, quindi, integralmente 4. respinto. Nulla Va disposto per le spese di questo giudizio, non essendovi controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. In Roma, il 5 luglio 2000. 8 Il Relatore CORTE SUPHEA D E Prima Sezione D e Depositato in Cancelleria - 4 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Jure Po we 9 Il Presidente Aumwate M. ic Cowercise Are miner 91·01M 1097 20 APOT 2 O 7 L - 0 L 1 - O 6 B 2 I L E D D 2 A 4 T 6 S . R O . P P . D M I B . l l A a D . b E a t T 2 N 2 E . t S r E a RATE ROMA 2 UFFICIO DELLE OTT. 2001 tore 4. Registratojny 43381 10.000 an HA DUD (lire p. >> (D.ssa Mandor Il Responsabile Servizio diziari (Dr. M. RACCIht Kur