Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1496
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Non è causa di nullità del lodo per mancata decisione secondo le norme di diritto (ex art. 829, comma secondo, cod. proc. civ.) il ricorso, da parte degli arbitri, all'equità, non come regola alternativa di giudizio, ma come criterio di interpretazione secondo buona fede e di integrazione della volontà negoziale, tale criterio potendo legittimamente trovare luogo anche in sede di giudizio di diritto.

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo.

La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nel contratto medesimo.

In tema di procedimento arbitrale, il principio secondo cui l'esigenza del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, riceve specificazione nel senso che gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie.

L'accertamento della volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione di talune controversie, se finalizzato a determinare l'esistenza (o l'esclusione) di una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o l'ammissibilità dell'impugnazione, può essere compiuto anche dalla Corte di Cassazione, che, in tali ipotesi, può procedere alla cognizione dei fatti risultanti dagli atti, senza limitarsi al controllo formale della lettura della clausola compromissoria compiuta dal giudice di merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1496
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

    Testo completo