Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 5
Non è causa di nullità del lodo per mancata decisione secondo le norme di diritto (ex art. 829, comma secondo, cod. proc. civ.) il ricorso, da parte degli arbitri, all'equità, non come regola alternativa di giudizio, ma come criterio di interpretazione secondo buona fede e di integrazione della volontà negoziale, tale criterio potendo legittimamente trovare luogo anche in sede di giudizio di diritto.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo.
La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nel contratto medesimo.
In tema di procedimento arbitrale, il principio secondo cui l'esigenza del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, riceve specificazione nel senso che gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie.
L'accertamento della volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione di talune controversie, se finalizzato a determinare l'esistenza (o l'esclusione) di una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o l'ammissibilità dell'impugnazione, può essere compiuto anche dalla Corte di Cassazione, che, in tali ipotesi, può procedere alla cognizione dei fatti risultanti dagli atti, senza limitarsi al controllo formale della lettura della clausola compromissoria compiuta dal giudice di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO FERRO - rel. Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA SACELIT Srl già SpA, in persona del lesale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso l'avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LANCIANI CESARE, giusta procura speciale per Notaio maria Paganoni di Bergamo rep. n. 70558 del 14.6.1999;
- ricorrente -
contro
EV IO NA, RA CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1310/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Magrone e Lanciani, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1997 VI IO IN e PI LO convenivano in giudizio la Nuova AC s.p.a. davanti alla Corte di appello di Milano, per sentir dichiarare la nullità del lodo pronunciato il 12 novembre 1996, tra VI IO IN e la Nuova AC s.p.a., dal Collegio arbitrale costituito in base alla clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato il 28 aprile 1989 tra VI IO IN e PI LO da una parte e la Nuova AC s.p.a dall'altra, avente ad oggetto la vendita dai primi alla seconda delle partecipazioni di controllo loro appartenenti in diverse società, con pattuizione di una clausola di garanzia a favore dell'acquirente per eventuali sopravvenienze passive riferibili a responsabilità dei venditori. Gli attori deducevano a fondamento della proposta impugnazione: anzitutto, la nullità del lodo per difetto della potestas decidendi degli arbitri;
la nullità del lodo, ancora, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello PI che era rimasto estraneo al giudizio arbitrale pur essendo parte del contratto, come tale solidalmente obbligato con la VI IO verso la società acquirente;
inoltre, in relazione alla riconosciuta riconducibilità alla previsione contrattuale delle sopravvenienze passive lamentate dalla Nuova AC, e alla condanna della VI IO al pagamento di lire 510.313.000 (oltre interessi e spese), il difetto di motivazione della decisione arbitrale, l'eccesso di potere rispetto ai limiti della clausola arbitrale, l'errore nella interpretazione del contratto, e l'errata liquidazione degli interessi;
ed infine, l'eccessività del compenso attribuito agli arbitri. E chiedevano che, dichiarata la nullità del lodo in sede rescindente, la Corte procedesse al giudizio rescissorio, rigettando nel merito le domande della Nuova AC o, in subordine, accedendo a una congrua riduzione degli importi liquidati a favore di questa.
Si costituiva in giudizio la Nuova AC s.p.a. la quale contestava anzitutto la pretesa legittimazione dello PI a partecipare al giudizio arbitrale e, quindi, la rilevanza quale causa di nullità del lodo della mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
eccepiva la decadenza della VI IO, ai sensi degli art. 829 n. 4 e 817 C.P.C., dalle domande da lei formulate delle quali in subordine chiedeva la reiezione;
e proponeva impugnazione incidentale volta a conseguire la dichiarazione della nullità del lodo nella parte relativa alla liquidazione degli interessi.
La Corte di appello di Milano con sentenza 18 marzo/15 maggio 1998 n. 1310 dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da PI LO, accoglieva l'impugnazione di VI IO IN relativamente e limitatamente al punto 3) e al punto 4) del lodo di cui pertanto dichiarava la nullità, rigettava gli altri motivi di impugnazione proposti dalla VI IO, rigettava l'impugnazione incidentale, e condannava gli impugnanti in via principale al pagamento di due terzi delle spese del giudizio di impugnazione disponendo la compensazione della residua quota di un terzo. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, la Nuova AC s.r.l. (così attualmente costituita e denominata) propone il presente ricorso per cassazione, notificato il 23 giugno 1999 a VI IO IN e a PI LO, i quali non svolgono attività processuale nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza del giudice dell'impugnazione del lodo non è stata impugnata, e risulta quindi ormai dotata dell'efficacia del giudicato, nella parte relativa al ritenuto difetto, nella persona di PI LO, di legittimazione ad impugnare il lodo emesso in esito al giudizio arbitrale al quale egli è rimasto estraneo, inidoneo a esplicare qualsivoglia effetto giuridico nei suoi confronti, e vertente su una materia del contendere in relazione alla quale egli, in qualità di condebitore solidale con VI IO IN nei confronti della Nuova AC per le eventuali sopravvenienze passive previste nel contratto, non versava in condizione di litisconsorte necessario. Così pure, in assenza di impugnazione da parte della soccombente, si è formato il giudicato sulla declaratoria, da parte della Corte di appello, della inammissibilità della domanda della VI IO tendente a sentir dichiarare la nullità della clausola compromissoria "binaria" inserita in un contratto da ritenersi - in tesi - plurilaterale, domanda tardivamente proposta davanti al giudice dell'impugnazione, nonché sulla reiezione dell'altra domanda della VI IO relativa alla pretesa carenza di potestas decidendi degli arbitri nel giudizio arbitrale svoltosi senza la partecipazione dello PI, parte sostanziale del rapporto che ha dato origine all'arbitrato. Ed ancora, la VI IO non si è doluta della reiezione di quelli, tra i profili di censura dalla stessa a suo tempo prospettati contro il lodo, che la Corte di appello ha ritenuto non assimilabili a motivi di nullità rilevanti in sede di impugnazione in quanto attinenti alla valutazione del merito effettuata dal Collegio arbitrale.
2. Nell'ambito della residua materia del contendere, circoscritta al parziale accoglimento dell'impugnazione della VI IO, il primo motivo dedotto a sostegno del presente ricorso ha ad oggetto denuncia di "violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 C.C., nonché degli art. 6, 806, 808 e 829 n. 1 e n. 4 C.P.C.; vizi di motivazione rispetto a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 2, n. 3 e n. 5 C.P.C.) per la cassazione del capo 2 della sentenza impugnata" con cui la Corte di appello di Milano "accoglie l'impugnazione di VI IO IN limitatamene ai punti 3) e 4) del lodo e, per l'effetto, ne dichiara la nullità". Il punto 3) e il punto 4) del lodo, ai quali si fa riferimento, sono quelli con cui il Collegio arbitrale ha dichiarato rientrante nell'oggetto dell'arbitrato la "compravendita dell'immobile di via NA" con le conseguenze di cui alla parte motiva del lodo, e ha dichiarato che le spese legali affrontate dalla Nuova AC per la difesa nella vicenda relativa a tale compravendita vanno poste a carico della VI IO.
2.1. La Corte ambrosiana ha affermato che "la vendita del terreno sito in Milano via NA 14 costituiva un'operazione effettuata prima della stipulazione del contratto di cessione del pacchetto di controllo e ......... conseguentemente non poteva rientrare nella clausola compromissoria che alle controversie relative a tale cessione si riferiva"; e ha ritenuto quindi sussistente, al riguardo, "l'esorbitanza degli arbitri dalla clausola arbitrale nel senso che avrebbero deliberato su una questione rispetto alla quale non avevano ricevuto alcuna investitura essendo estranea alla materia oggetto dei quesiti agli stessi devoluti", rilevando che, anche se la clausola compromissoria prevedeva l'accesso all'arbitrato anche in relazione agli "atti ad essa connessi o conseguenti", tuttavia, essendo la vendita in questione pacificamente fuori dal contratto di cessione, la sua ricollegabilità, come atto connesso o conseguente, al contratto di vendita e di cessione delle quote sociali, per cui era prevista la clausola compromissoria in vista di eventuali controversie, doveva essere specificamente dimostrata dalla parte che ne aveva interesse (Nuova AC), il che non risulta avvenuto.
2.2.1. La ricorrente ricorda, con il conforto della giurisprudenza, che "l'interpretazione delle clausole compromissorie che nel giudizio ordinario è normalmente riservata al giudice del merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, può essere compiuta, se finalizzata a determinare l'esistenza (o l'esclusione) di una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, o l'ammissibilità dell'impugnazione arbitrale, anche dalla Corte di cassazione la quale può procedere in tale ipotesi alla cognizione dei fatti risultanti dagli atti e non deve limitarsi al controllo formale della lettura della clausola in contestazione compiuta dal giudice del merito" (Cass. 17 aprile 1997 n. 3292); e che "ove non risulti una espressa volontà contraria, deve ritenersi che tutte le controversie riferibili a pretese che hanno come causa petendi il contratto vanno ricomprese nell'ambito oggettivo di operatività della clausola compromissoria" (Cass. 14 aprile 1995 n. 3504).
2.2.2. In concreto, la ricorrente assume che: il contratto di cessione delle quote (del 28 aprile 1989) e quello riguardante l'immobile (del 26 aprile 1989) erano stati preceduti da un accordo preliminare del 4 febbraio 1989 nel quale l'uno e l'altro trasferimento erano previsti e ne era stabilita la correlazione temporale;
che nel contratto di cessione delle quote è stato dato atto dell'avvenuta vendita dell'immobile (il che significava dare atto che nel patrimonio della società era presente, anziché il bene reale, il corrispettivo pecuniario dell'alienazione di esso) e si è garantito che il solo onere conseguente alla vendita (l'INVIM) non avrebbe ecceduto la somma indicata;
che il Collegio arbitrale aveva ritenuto non potersi minimamente dubitare che la "questione NA rientrasse nel quesito sottoposto ad arbitrato" (nei termini riprodotti a pag. 18 del ricorso) per le ragioni riferite a pag. 20 del ricorso.
2.2.3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente sostiene: che, in base a quanto sopra, le pretese della odierna ricorrente devono considerarsi basate sullo stesso atto di cessione delle quote al quale inerisce la clausola compromissoria (letto in correlazione col preliminare che ne costituisce l'antecedente logico e giuridico) e dal quale derivano le obbligazioni controverse, e non su un atto ad esso connesso. Afferma che la Corte di appello ha deciso come se la ricorrente avesse fatto valere pretese nascenti dal contratto di vendita dell'immobile (al quale era estranea) e non invece dall'atto di cessione delle quote sociali. E critica inoltre la sentenza della Corte per avere ritenuto la necessità di una prova, di cui doveva onerarsi la parte interessata, della "collegabilità" che doveva essere ritenuta risultante dalla lettura degli atti.
2.3. La censura come sopra formulata merita accoglimento, sotto il profilo del vizio di violazione dei canoni ermeneutici (e della correlata, conseguente e concorrente, insufficienza di motivazione) in cui è incorsa la Corte ambrosiana, la quale ha affermato - in considerazione del mero dato testuale - la estraneità della materia dei quesiti all'ambito della clausola compromissoria sulla base della rilevata estraneità della vendita immobiliare al contratto di cessione delle quote, senza affrontare a tal fine, in sede di interpretazione complessiva della volontà negoziale delle parti volta ad individuare ed apprezzare nella sua globalità l'assetto di interessi da esse perseguito nella non semplice vicenda negoziale, il problema della rilevanza che potevano assumere al riguardo le ripercussioni dell'avvenuta vendita immobiliare sul contenuto del contratto di cessione di quote, se ed in quanto emergenti dal tenore di quest'ultimo contratto (come segnalate dalla ricorrente) e quindi, eventualmente, idonee a venire in considerazione come componenti del contenuto di esso, e potenzialmente incidenti sulla determinazione della potestas judicandi degli arbitri. Tale indagine avrebbe dovuto essere compiuta in via di priorità logica rispetto a quella concernente la collegabilità tra i due contratti, in relazione al quale si rende palese ulteriore errore di diritto nell'avere la Corte ambrosiana considerato tale elemento alla stregua di un dato di fatto suscettibile di prova (di cui dovesse onerarsi la parte interessata) al di là della verifica e alla valutazione delle risultanze delle allegazioni documentali acquisite.
3. Nel secondo motivo la ricorrente deduce ulteriormente: "a) vizi di motivazione rispetto a punti decisivi della controversia;
b) violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 1366, 1371 C.C. nonché dell'art. 1224 comma secondo C.C.; c) violazione e falsa applicazione degli art. 829 n. 4 e n. 9, 101, 112, 183 comma 3 C.P.C. (art. 360 n. 3 e n.5 C.P.C.); per la cassazione del capo 4 della sentenza impugnata." La censura investe una parte della materia del contendere che, in quanto attinente ad aspetti specifici complementari alle pretese della società oggi ricorrente che sono state riconosciute fondate del collegio arbitrale, presenta carattere di autonomia rispetto a quanto ha formato oggetto del primo motivo precedentemente esaminato, e conserva la sua rilevanza anche dopo l'accoglimento di questo;
e si articola in una molteplicità di argomentazioni critiche, nessuna delle quali peraltro appare dotata di fondamento tale da giustificare l'invocata cassazione, in tale parte, della impugnata sentenza.
3.1. La ricorrente, che nel giudizio arbitrale aveva chiesto gli interessi sulle somme ritenute dovute dalla data della loro esigibilità, si doleva, in via di impugnazione incidentale davanti alla Corte di appello, del fatto che, senza che la data di esigibilità indicata nelle comunicazioni stragiudiziali anteriori all'arbitrato e negli atti del giudizio arbitrale fosse contestata da alcuno, il Collegio arbitrale, "a sorpresa", abbia - in base all'interpretazione del dato contrattuale - stabilito tale data in modo difforme, dichiarando "che gli interessi (e gli interessi sugli interessi)sulle somme riconosciute dovute dalla signora VI IO alla Nuova AC s.p.a. sono dovuti sulle sole somme come riconosciute definitive ex art.
9.6 del contratto come equitativamente interpretato dal Collegio arbitrale". Lamentava l'impugnante incidentale: che il Collegio si sarebbe pronunciato su una eccezione non proposta dalla parte e non rilevabile d'ufficio; e che nella pronuncia su tale eccezione il Collegio sarebbe incorso nella violazione del principio del contraddittorio, delle norme relative alla interpretazione dei contratti e infine delle norme di legge applicabili in tema di maggior danno.
3.2. La Corte ambrosiana ha affermato che 2nessuna delle dedotte violazioni appare riconducibile ad alcuno dei motivi di nullità previsti nell'art. 829 C.P.C.", che "nessun vizio di ultrapetizione è infatti riscontrabile nella pronuncia degli arbitri ne' tanto meno violazione del principio del contraddittorio trattandosi di questioni postesi in relazione agli atti e documenti prodotti dalle parti e acquisiti al giudizio"; che "non c'è stata da parte del Collegio alcuna violazione di legge ne' esorbitanza dal mandato conferito dalle parti e che al contrario gli arbitri hanno fatto buon governo delle regole sull'interpretazione dei contratti, delle norme del codice in tema di interessi, e spiegato le ragioni del loro giudizio con logica e congrua motivazione".
3.3.1. Nell'ambito delle censure riferite agli asseriti "vizi di motivazione, la ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte abbia omesso di considerare, tra i vizi prospettati, quello "consistente nel fatto che il Collegio, per sua stessa ammissione, avrebbe interpretato la clausola contrattuale da applicare "equitativamente" e non secondo le norme di legge sull'interpretazione dei contratti, come era tenuto a fare, non essendo stato autorizzato a pronunciarsi secondo equità" (omissione di motivazione). La critica della ricorrente appare, in se stessa, inficiata da indebita commistione tra la nozione di equità come regola alternativa di giudizio e quella di equità come criterio di interpretazionè e di integrazione della volontà negoziale che può legittimamente trovare luogo in sede di giudizio di diritto. Nella fattispecie in esame, non si versa in ipotesi in cui il collegio arbitrale abbia deciso la controversia secondo equità - anziché secondo diritto - nell'esercizio di un potere non conferitogli dalle parti compromittenti: risulta invece che il Collegio abbia inteso accedere ad una interpretazione di buona fede, non solo in se stessa del tutto legittima ma altresì congruente con l'esigenza di adeguare alla natura e alle caratteristiche degli oneri garantiti il contenuto del riferimento testuale alla nozione di definitività, tenendo conto dei molteplici aspetti al riguardo tenuti presenti dalle parti e segnalati dalla stessa ricorrente. Per il resto, la pretesa della ricorrente di sentir diversamente determinare il momento iniziale della esigibilità si risolve nella postulazione di un giudizio di merito difforme da quello a cui ha acceduto il collegio arbitrale, non deducibile nella presente sede di controllo di legittimità sulla sentenza resa dal giudice dell'impugnazione.
3.3.2. Sempre a titolo di vizio di motivazione, la ricorrente addebita alla Corte di appello, di essere incirsa in contraddizione affermando, in tema di ultrapetizione e di violazione del principio del contraddittorio, che "l'esclusione dell'astratta riconducibilità del vizio denunciato ai tassativi motivi di nullità dell'art. 829 C.P.C. rende caso mai irrilevante la presenza di tali vizi ma non ne esclude di per sè l'esistenza". La censura così formulata appare frutto di fraintendimento della ratio decidendi del giudice dell'impugnazione, affidata - mediante le espressioni testuali sopra riferite - alla esclusione della rispondenza delle situazioni processuali segnalate dalla parte agli estremi di alcuna delle ipotesi normativamente indicate come rilevanti quali motivi di nullità del lodo.
3.3.3. E la critica che la ricorrente formula, in termini di insufficienza di motivazione, al rilievo della Corte di appello secondo cui gli arbitri hanno fatto buon governo delle norme sulla interpretazione dei contratti", si palesa sterile e privo si apprezzabile significato critico, e come tale non assurge a rilevanza di ammissibile deduzione nella presente sede, in quanto carente della necessaria esplicazione di quelle contestazioni che, secondo la deducente, la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione.
3.4. La censure di violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti si traduce in una critica rivolta direttamente contro la ratio decidendi del lodo arbitrale in ordine all'interpretazione della volontà negoziale sul punto. E la stessa impostazione caratterizza la parte finale del motivo relativa alla prospettata violazione delle norme applicabili in tema di maggior danno (art. 1224 secondo comma C.C.). Anche in tale parte la censura della ricorrente si colloca al di fuori dell'ambito di deducibilità nel presente giudizio, giacché, secondo i principi costantemente affermati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale la Corte di cassazione non può esercitare il suo sindacato direttamente sulla pronuncia arbitrale ma solo sulla decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo (v. ex pluribus, Cass. 1 17 luglio 1999 n. 7588).
3.5.1. Infondatamente, poi, la ricorrente denuncia, nella impugnata sentenza, falsa applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del principio del contraddittorio ultrapetizione e violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata ritenuta da tali vizi inficiata la pronuncia arbitrale. Invero, poiché la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato attiene alle domande e alle eccezioni, e non anche alle ragioni e argomentazioni prospettate a sostegno delle une e delle altre, non si ravvisano gli estremi della ultrapetizione nel fatto - del quale si duole specificamente la ricorrente - che il giudice acceda a una interpretazione del dato contrattuale difforme da quello prospettata dalla parte anche nel caso in cui la controparte, pur contestando i fatti costitutivi della pretesa formulata, non metta in discussione specificamente tale interpretazione: ne' potrebbe sostenersi la alterità della causa petendi sottesa alla decisione rispetto a quella dedotta dalla parte sol perché i fatti dalla parte prospettati a fondamento della domanda sono stati oggetto di una determinata particolare interpretazione da parte del giudice, che non comporti una modificazione dell'oggettività ontologica degli stessi.
3.5.2. Circa l'assunto della ricorrente secondo cui il giudice dell'impugnazione avrebbe erroneamente omesso di rilevare la violazione del principio del contraddittorio consistente nell'avere il collegio arbitrale deciso "una questione sollevata d'ufficio" senza informarne le parti e quindi senza provocare un contraddittorio e consentire l'esercizio di difesa costituzionalmente garantito", occorre precisare: che, da un lato, non risulta individuabile, alla stregua della esposizione della stessa ricorrente, alcuna "questione" di fatto o di diritto la quale, senza essere stata oggetto della dialettica interna al procedimento arbitrale, sia stata introdotta con rilevanza determinante nella ratio decidendi del lodo;
che, d'altro canto, in linea generale, non è configurabile alcun obbligo per il giudice di riattivare il contraddittorio, dopo la conclusione della trattazione e dell'istruzione della causa, per sottoporre all'esame e alla discussione delle parti le pure e semplici ragioni e argomentazioni che, pur dalle parti ignorate, egli ritenga di porre a fondamento logico e giuridico della decisione;
ne' può per tal modo ritenersi vulnerato il principio - enunciato dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente - per cui l'esigenza del contraddittorio "non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo" (Cass. 8 aprile 1998 n. 3632), dovendo tale principio ricevere specificazione nel senso che "gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie" (Cass. 16 maggio 2000 n. 6288), e risultando quindi tale esigenza soddisfatta con il rispetto delle suindicate condizioni.
6. Si accede conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, alla cassazione della impugnata sentenza nella parte a cui esso si riferisce. Consegue il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di appello di Milano alla quale viene demandata altresì la regolamentazione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte
accoglie il primo motivo di cui al ricorso;
rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano alla stessa riservando la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001