Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8393 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: 19990 8 3 9 3/0 2 4 R.G.n.2/1004/ dr. Vincenzo Trezza cron. 23164 dr. Ettore Mercur o Consigliere rel.Rep. dr. Donato Figurelli Ud.08.03.2002 Consigliere dr. Pietro Cuoco Consigliere dr. Maura La Terza ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi p.a. con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa 1, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del notaio dr. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999 rep. 56911 rog.10780, elettiva- mente domiciliata in Roma alla via S. Maria Mediatri- ce n. 1, nello studio dell'avv. Federico Bucci, che la 1037 rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente%;B - 1 -
CONTRO
CARO TENUTO TO, elettivamente domiciliato in Roma al piazzale Clodio n. 14 presso lo studio dell'avv. Massimo Di Celmo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli - 6 luglio 1999, n. 2548/99, n. 42222/1995 in data 10 maggio R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'8 marzo 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 2. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 31 marzo 1995 la s.p.a. Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sen- tenza del Pretore di Napoli in data 24 novembre 21 dicembre 1994, con la quale detto giudice accoglieva la domanda formulata dal signor TO TE nei confronti della suddetta società e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto del medesimo all'equo in- dennizzo, asseritamente dovuto a seguito della ricono- sciuta dipendenza da causa di servizio dell'infermitàdipendenza "gastrite cronica" e condannava la s.p.a Ferrovie dello • Stato al pagamento della somma di lire 6.656.229 per il titolo di cui innanzi, oltre rivalutazione monetaria, in- teressi legali e vittoria di spese di lite. Si costituiva il TE, chiedendo il rigetto del grava- me. Con sentenza in data 10 maggio 6 luglio 1999, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che, alla luce di Cass. 10 settembre 1997 n. 8859, discendeva che nella specie la corresponsione del beneficio spettava al TE, atteso che il ricono- scimento della dipendenza da causa di servizio della gastrite cronica era avvenuto con crovvedimento dell'Ufficio Organiz- zazione del compartimento napoletano delle F.S. in data 19 agosto 1993, mentre la domanda di equo indennizzo era stata - 3 - - presentata dall'appellato il successivo 13 settembre (quindi ampiamente nel prescritto termine semestrale). Aggiungeva il Tribunale che neppure vi era la prova della tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio rispetto alla successiva domanda di equo indennizzo. • Avverso detta sentenza la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo la società ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 208 legge 26.3.58 n. 425 e art. 11 della legge 6.10.81 n. 564, nonchè dell'art. 12 c.d. preleggi e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 38 D.M. 19.12.58 n. 2716 e all'art. 4 D.M.
2.7.83 n. 1622; omessa о insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). La ricorrente deduce che il provvedimento di riconoscimento di un'infermità come dipendente da causa di servizio non vin- cola l'amministrazione stessa a concedere all'impiegato l'e- quo indennizzo, atteso che il riconoscimento della dipenden- za da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo si ancorano a situazioni giuridiche fondate su distinti pre- supposti, regolati da separate norme. Aggiunge la ricorrente che il termine semestrale di cui all'art. - 4 - 38 D.M. 19.12.58 n. 2716 decorre dal momento in cui il dipendente ha avuto percezione della malattia e delle sue cause invalidanti;
che nella specie la sentenza im- pugnata esclude che la riammissione in servizio del Caro- tenuto (5.11.84) fosse idonea a far decorrere il termine semestrale, con violazione di legge e vizio della motiva- zione. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta, invero, dalla sentenza di questa Corte Suprema (Cass. 10 settembre 1997 n. 8859), richiamata nella sentenza impugnata, la domanda giudiziale proposta, dopo la trasforma- zione in senso privatistico dell'ente, dal dipendente delle Ferrovie dello Stato per ottenere la concessione dell'equo indennizzo in relazione a infermità o lesione conseguente a causa di servizio, deve esser preceduta dalla domanda ammini- strativa entro il termine di sei mesi dalla conoscenza dell'in- tervenuto riconoscimento della causa di servizio, senza che ad escludere l'onere di siffatta domanda, espressamente previ- sto dall'art. 4 del d.m. 2 luglio 1983 n. 1622 (recante nor- me di attuazione dell'art. 11 1. 6 ottobre 1981 n. 564) rilevi che la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta in sede giudiziaria, costituendo principio basilare in materia di prestazioni sia pur latamente previdenziali, quale quella avente ad oggetto l'equo indennizzo, l'impossibilità della loro erogazione in mancanza di precedente domanda amministrativa. -5- E nella specie il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della gastrite cronica (patologia accertata sus- sistente) è avvenuta con provvedimento dell'Ufficio Organiz- zazione del Compartimento napoletano delle F.S. in data 19 agosto 1993, e la domanda di equo indennizzo è stata presen- tata dal TE il successivo 13 settembre (nel prescritto termine semestrale). Per quanto concerne l'eccezione avanzata dalla società Ferro- vie sulla tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio, correttamente poi il Tribunale ha osserva- to che gravava sulla società l'onere di provare che il di- pendente fosse a conoscenza della riconducibilità a causa di servizio della sua infermità in epoca anteriore alla pro- posizione dell'istanza, che, nel caso concreto, risaliva al 5 aprile 1993.Orbene le date del 19 settembre 1986 e del 24 settembre 1991, indicate dalla società quali quelle in cui il dipendente aveva acquisito conoscenza sicura ed esatta della natura e gravità dell'infermità denunciata, erano rela- tive ad atti imprecisati. E la data del 5 novembre 1984 di riammissione in servizio del dipendente non racchiudeva alcun profilo clinico, cui inequivocabilmente ricollegare giudizi e valutazioni sulla gravità e natura dell'affezione denunciata. Non poteva, perciò, secondo la corretta valutazione del Tribu- nale, ritenersi provata la tardività della domanda di ricono- scimento della causa di servizio rispetto alla successiva do- --6. - manda di equo indennizzo. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono li- quidate come in dispositivo, con distrazione in favore del- l'avv. Massimo Di Celmo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimbor- sare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 19 oltre euro millecinquecento per onorari, da di- strarsi in favore dell'avv. Massimo Di Celmo. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza) Vinceuroи Il Consigliere estensore I (dr. Donato Figurelli D foastsfuste orfinell , O L L A O S R S I A 3 0 T D 3 1 , 9 A . A T T S S E P P IL CANCELLIERE A zauco S Depositato in Cancellerial 3 A N 5 12 GIU. 2002 A E oggi, N U O N IL CANCELLIERE L I I S G E P A E U tiff sarico S : O N I L R L E D .7