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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente agiva in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata;
concludeva per l'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di BO Valentia che eccepiva preliminarmente –
e concludeva in tal senso - l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lvo 546/92. Evidenziava, altresì, la legittimità del proprio operato sollecitando, in ogni caso, una declaratoria di rigetto del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso ed il rappresentante dell'Ufficio prendeva atto della rinuncia;
le parti concordavano per la compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta rinuncia al ricorso.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara l'estinzione del giudizio stante l'intervenuta rinuncia al ricorso;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000714150000 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD901020050572016 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente agiva in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata;
concludeva per l'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di BO Valentia che eccepiva preliminarmente –
e concludeva in tal senso - l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lvo 546/92. Evidenziava, altresì, la legittimità del proprio operato sollecitando, in ogni caso, una declaratoria di rigetto del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso ed il rappresentante dell'Ufficio prendeva atto della rinuncia;
le parti concordavano per la compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta rinuncia al ricorso.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara l'estinzione del giudizio stante l'intervenuta rinuncia al ricorso;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026