Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOMI POPO TA NO£ 558 1 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUB MA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 12442/98 - Consigliere- Cron.Лигр Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 OR per diritti L. 3000 BONANNO CATERINA, già elettivamente domiciliata in 13 APR. 2001 ROMA VIA TRASTEVERE 246, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato DIACO CORRADO e da ultimo d'uffico ANCELLERIA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE LISI ANTONINO unitamente all'Avvocato DIACO CORRADO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia esecutiva E.M.S. ENTE MINERARIO SICILIANO, in persona del legale dal Sig. per diritti L. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 An MAG. 2001 IL CANCELLIERE 457 in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato -1- MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar GIACOMO SANFILIPPO di BAGHERIA (iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di PALERMO) del 14.06.2000, rep. n. 3360; - resistente con procura avverso la sentenza n. 2808/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 22/10/97 R.G.N. 478/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FURITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19/1/95 il Pretore di Palermo rigettava la domanda proposta da BO TE, inquadrata nel III livello, nei confronti dell'Ente Minerario Siciliano per il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nel I livello del CCNL, per avere di fatto svolto mansioni superiori. Il Tribunale di Palermo, investito in grado di appello ad istanza della BO, con sentenza del 3/7 22/10/97, conferinava la decisione, precisando che correttamente il primo giudice aveva rilevato la carenza di elementi probatori in ordine al preteso esercizio di mansioni inquadrabili nel I livello, caratterizzate dall'esercizio di "funzioni direttive con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziativa, preposizione a più servizi o sezioni di notevole importanza, coordinando l'opera di altri capi servizio, o ad unità aziendali con notevole articolazione di funzioni o ad unità funzionali complesse": I testi escussi avevano solo affermato che la ricorrente era addetta alla segreteria del Vice Presidente, ma non avevaño precisato la natura dei compiti a lei assegnati;
da qui l'impossibilità di accoglimento della domanda, essendo evidente che l'attività di segreteria poteva essere limitata ad una mera collaborazione con il titolare dell'organo, senza profili di rilevanza esterna o esercizio di poteri decisionali, così come poteva assumere, invece, rilevanza più ampia. Non tutte le segreterie degli organi di vertice esercitavano funzioni identiche, posto che la maggiore o minore ampiezza dei poteri 1 dimostrato che l'attività svolta doveva essere equiparata a quella dell'ufficio di segreteria del Presidente, cui subentrava in caso di assenza il Vice Presidente. Per altri livelli inferiori erano state riconosciute le superiori mansioni. Il Tribunale non aveva individuato le funzioni svolte dall'ufficio di Vice Presidenza e quindi aveva ingiustamente omesso di considerare che dalla particolare rilevanza dell'organo derivava l'attribuzione di responsabilità al relativo ufficio di segreteria. Trattandosi di un Ente di rilevanza pubblica,la disparità di trattamento rendeva illegittimo il provvedimento per "eccesso di potere” La motivazione era quindi lacunosa e la sentenza doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. La ricorrente si limita a riproporre la sua tesi difensiva in ordine all'espletamento di mansioni superiori, senza censurare adeguatamente la sentenza: il Tribunale, dopo avere riportato tutto il complesso delle mansioni che dovevano, per contratto, essere espletate dal personale inquadrato nel 1° livello, ha precisato che mancava la prova in ordine alle mansioni in concreto esercitate dalla ricorrente, avendo i testi affermato solo che lei era "addetta alla segreteria del Vice Presidente, ma non hanno precisato la natura dei compiti svolti dalla BO”; l'attività di segreteria poteva essere limitata alla mera collaborazione col titolare dell'organo, senza di "profili di rilevanza esterna o esercizio di poteri decisionali” ed in questo caso la domanda non poteva essere accolta, oppure poteva "assumere rilevanza ben più ampia". Irrilevanti, secondo il Tribunale, erano i confronti con altri 3 uffici di segretaria, sia per mancanza di prova sulla identità delle mansioni in concreto espletate, sia per inesistenza di un generale principio di "parità di trattamento". La ricorrente non censura questa motivazione, ma si limita a dire genericamente che nel giudizio di merito lei aveva ampiamente 33 dimostrato che l'attività svolta doveva essere equiparata a quella Z Bell'Ufficio di Presidenza, senza indicare in che modo aveva fornito relative Simile prova, né riportare il contenuto delle deposizioni (e su questo punto il ricorso difetta di autosufficienza), ripropone poi il paragone Tassolutamente inammissibile, per le ragioni già espresse nella impugnata sentenza e condivise dal Collegio) con altri addetti alle segreterie “per altri livelli inferiori", per i quali erano state riconosciute le mansioni superiori e quindi adombra addirittura un "eccesso di potere” per il diverso trattamento riservato ai suoi dipendenti da un ente di rilevanza pubblica. Il ricorso,quindi,è infondato è va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. ·
P. Q. M.
LA CORTE attest Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in £ 20.000, oltre a £2.500.000 per onorario, nad n a Roma 29 gennaio 2001 og IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Unice Tresse айогано.. معبد IL CANCELLERE Depositate in Cancelleria 13 ARR. 2001 oggi. IL CANCELLIERE 4 T R O N I Z O C