Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14794 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA EMA DI CASSAZIONE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO IN NOME LPO, LO ITALIAN 21-11-1991, N (IST.NE GIUDICE DIPACENE Oggetto ARTT. 46 E 39 L. est. 5ft of ONE SECONDA CIVILE | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 30965/01 Consigliere Cron..25883 Dott. Vincenzo COLARUSSO SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Giovanni 1 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 20/05/03 | Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NI NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIBOTY 28, presso 10 studio dell'avvocato NICOLA IANNIELLO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GAMBA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, difeso dall'avvocato ANTONINO RIZZO, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 328/01 del Giudice di pace di 837 CREMONA, depositata il 18/07/01; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di i consiglio il 20/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato IANNIELLO Nicola, difensore del | ricorrente che ha chiesto accoglimento;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari 'inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. i -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 gennaio 2001, AN Ronchini proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 603/00, con cui il giudice di pace di Cremona le aveva ingiunto di pagare all'avv. Marco Gamba la somma di lire 1.468.176, con gli interessi di mora, per prestazioni professionali, relative a pratica di danni da circolazione stradale. L'avv. Marco Gamba si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 18 luglio 2001, il giudice di pace di Cremona rigettava l'opposizione, rilevando che l'opposto aveva svolto le prestazioni professiona- li, per il cui compenso aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, in virtù di incarico confe- ritogli, in nome e per conto della opponente, dall'agente assicurativo di costei, LI Rossi. Per la cassazione di tale sentenza, AN Ronchini ha proposto ricorso in forza di tre motivi. L'avv. Marco Gamba ha resistito con controricorso. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, si dichiari l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di ricorso, la ricorrente denuncia 3 applicazione nell'ordine: a) violazione e falsa dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per avere omesso il giudice di pace di indicare i "motivi in diritto" della decisione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cpv. c.p.c., nonché assoluta carenza di motivazione sul punto, per avere "ritenuto" il giudice di pace di decidere la controversia secondo equità, ma poi "stravolgendo" tale parametro di giudizio, con condanna al compenso di prestazioni professionali, non richieste da essa ricorrente;
c) violazione e e 2031falsa applicazione degli artt. 2229, 2230 C.C., per avere inopinatamente riconosciuto il compenso per prestazioni professionali, senza che fosse intercorso al riguardo alcun contratto d'opera tra essa ricorrente ed il controricorrente. I motivi non hanno pregio. Ed invero, premesso che l'impugnata sentenza del giudice di pace è stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c., perché relativa a causa di valore non superiore a lire 2.000.000, il primo (sub a) ed il terzo (sub c) motivo sono inammissibili, all'evidenza, non essendo prevista l'indicazione dei "motivi in diritto" per un tal tipo di sentenza, appunto resa secondo equità 4 (sostitutiva e non integrativa), contro cui ammesso il ricorso per cassazione esclusivamente in ipotesi di violazione di norme processuali, costi- tuzionali e comunitarie di rango superiore ovvero per inesistenza, apparenza o radicale contradditto- (v. ex plurimis da Cass.rietà della motivazione S.U. n. 716/99 a Cass. n. 8074/02). Inammissibile, altresì, è il secondo motivo, che, al di là di ogni altra considerazione (sulla stessa genericità della doglianza), investe la motivazione della sentenza con riguardo al criterio di equità adottato, il che non è consentito, salva l'assenza di motivazione, nella specie, però, nient'affatto ricorrente, avendo chiaramente esposto il giudice di pace la ratio decidendi (equitativa) posta a fondamento della decisione, così come innanzi riassunta, in narrativa (v. Cass. S.U. n. 716/99). Il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, tra le parti, per intero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione, per intero. Così deciso il 20 maggio 2003, in Roma, nella 5 camera di consiglio della seconda sezione civile. t. . Il presidente ЛИ IL CANCELLIERE G1 Paolo Talarico Cocorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 3 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 Lalazco 6