Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10830 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI1 0830/01 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente DIVISIONE FREDITARIA- -CONGUACLIO- Dott. Antonio VELLA - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere R.G.N. 9310/99 Cron..23450 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rel. Consigliere Rep. 26 1 Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente Ud. 24/04/01 SE N TENZA sul ricorso proposto da: CA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 146, presso lo studio dell'avvocato MOCCI GERMANICO VITTORIO G, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente IL SOLE 24 ORE contro 3000 0.6 AGO 2001 DI TO IO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato 3000 PAZZAGLIA ALESSANDRO, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- controricorrente 00104325 avverso. la sentenza n. 2789/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/09/95; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica J 2001 A d a G Richiesta copia esecutiva l LI S 715 udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo i A g . per diritti -1- 1.2 GEN. 2002- IL CANCELLIERE MAZZACANE;
udito l'Avvocato PAZZAGLIA Alessandro, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità rigetto del ricorso per l'accoglimento della domanda ex art. .96 cpc deferimento del difensore al Consiglio dell'Ordine competente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO Di OV e SO LI ZO proponeva rispettivamente appello principale ed appello incidentale avversO la sentenza del Tribunale di Roma del 17.7.1992 con la quale, in sede di definizione del giudizio avent ad oggetto lo scioglimento della comunione su un immobile in comproprietà tra le parti, quest'ultimo era stato attribuito in proprietà esclusiva alla ZO ed stato altresì determinato il conguaglio a suoera carico. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 25.9.1995 determinava il valore della quota di proprietà del Di OV sull'immobile sito in Roma via Tuscia piano 5° interno 29 al cui pagamento da parte della ZO, secondo quanto statuito nella sentenza di primo grado, era condizionata l'attribuzione alla medesima del bene in proprietà esclusiva in lire 69.000.000 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita al momento della pubblicazione della sentenza e con riferimento all'anno 1990, ridotto l'importo così ottenuto del 10%. A seguito di istanza di correzione della 3 suddetta sentenza, la Corte di Appello di Roma con ordinanza del 25.3.1999, in accoglimento della istanza medesima, disponeva la correzione del dispositivo della sentenza del 25.9.1995 nella parte in cui era stata omessa la menzione, pure esistente in motivazione, dell'obbligo di pagamento anche degli interessi legali dalla pubblicazione SULL'INCORTO della sentenza al saldo dell'importo nel quale, nello stesso dispositivo, era stato determinato il valore della quota al cui pagamento, da parte della ZO, era condizionata l'acquisizione della proprietà esclusiva del bene. Avverso tale ordinanza la ZO ha proposto un ricorso per cassazione articolato su un unico motivo;
resiste con controricorso il Di OV che ha successivamente presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ZO con l'unico motivo articolato, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in -T 342 e -relazione agli articoli 112 113 I comma 346 c.p.c.1 assume che la decorrenza degli inte- ressi sulla somma determinata quale equivalente pecuniario del valore della quota di proprietà del Di OV sull'immobile suddetto dalla pubbli- cazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 25.9.1995 (come disposto nell'ordinanza di correzione impugnata) invece che dallo scadere del termine di sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza (come statuito dalla decisione del giudice di primo grado) ha prodotte :) l'effetto di modificare il valore della quota di cui era titolare il Di OV come stabilito a suo tempo dalla consulenza tecnica d'ufficio e come accolto dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza del 25.9.1995, che per il periodo intermedio tra il deposito della consulenza tecnica d'ufficio e la decisione aveva riconosciuto al Di OV la rivalutazione. Premesso poi che l'esponente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25.9.1995 della Corte di Appello di Roma e che il Di OV aveva formulato nei confronti della medesima decisione ricorso incidentale, la ZO rileva che erroneamente nell'ordinanza del 25.3.1999 si è affermato che il Di OV aveva proposto presso la Corte di Cassazione appello incidentale. La censura è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto si osserva che la ricorrente si duole 5 del fatto che l'ordinanza impugnata, disponendo la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta dalla ZO al Di OV per il titolo suindicato dalla pubblicazione della sentenza invece che dal termine di sei mesi successivi al suo passaggio in giudicato, non ha considerato che tale ultima emessa dal giudice di primo grado, erastatuizione, passata in giudicato per mancata impugnazione. Orbene tale censura, che prospetta in sostanza un errore di giudizio della sentenza della Corte di Appello come corretta con la menzionata ordinanza, trascura il rilievo che la Corte di Cassazione, già investita della questione da entrambe le parti a seguito di impugnazione della sentenza del 25.9.1995, con decisone del 3.9.1998 n. 8725 ha affermato tra l'altro, con riferimento al valore della quota spettante al Di OV, che "ben poteva, quindi, il giudice d'appello adottare criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Tribunale, ivi compreso quel criterio temporale (sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) a cui la prima valutazione era stata ancorata, e che, quale presupposto della decisione del tribunale, doveva ritenersi implicitamente impugnata con essasali;
conseguentemente anche gli 6 interessi legali erano dovuti "dal nuovo termine di pagamento, fissato dal giudice d'appello alla data della pubblicazione della sentenza"; pertanto la doglianza in esame, già oggetto di decisione da parte della Corte di Cassazione, è inammissibile. ULTERIORE Sotto ultimo profilo, attinente alla censura riguardante più specificamente l'ordinanza di correzione in sé considerata, si deva poi rilevare l'inammissibilità della stessa, atteso che, in considerazione della natura non giurisdizionale ma amministrativa del procedimento di correzione della sentenza e del carattere non decisorio della èordinanza che lo conclude, quest'ultima non soggetta ad impugnazione neppure con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass.
3.5.1996 n. 4096; Cass.
6.12.2000n. 15508). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente deve pertanto essere pagamento delle spese del presentecondannata al giudizio liquidate come in dispositivo. Infine deve essere esaminata la domanda del resistente avente ad oggetto la condanna della ZO al risarcimento dei danni per responsa- bilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. In proposito il Di OV richiama i diversi 7 gradi di giudizio tra le parti instaurati dalla ZO che hanno prodotto l'effetto di procra- stinare la definizione del contenzioso tra le stesse, pendente da oltre quindill anni, cosicchè 1'esponente è stato costretto fino ad oggi а corrispondere la quota del mutuo e degli oneri gravanti sull'immobile di sua pertinenza. La domanda è infondata. Invero la richiesta formulata dal Di OV si riferisce al comportamento processuale assunto # dalla controparte nei gradi precedenti del giudizio e non prospetta un pregiudizio patrimoniale ricol- legabile al presente grado di giudizio;
pertanto tale pretesa non può essere accolta alla luce dello consolidato di questa Corte per ilorientamento quale la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non proponibile per la prima volta in cassazione quando comportamento tenuto dalla partesia riferita al nei gradi precedenti di giudizio (Cass. 26.6.1993 n. 7100), mentre è invece proponibile per la prima volta in sede di legittimità ove si tratti di esclusivamente aldanni che si riconnettono giudizio di cassazione (Cass. 13.12.1990 n. 11831; Cass. 17.3.1999 n. 2389). 8 Infine non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta formulata dal Pubblico Ministero di deferimento del difensore della ricor- rente al Consiglio dell'Ordine competente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento di lire 267400 per spese e di lire 3.000.000 per onorari di avvocato, e rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal 60000 resistente. TD: 310000 Così deciso in Roma il 24 aprile 2001 1. p. res View Mouscame estime IL CANCELLITE" "Paola Taky DEPOSITADO IN CANCELLERIA 6A60 70 Roma IL CANCER 53475 9