Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
In tema di scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. (Fattispecie, in tema di favoreggiamento, relativa alla condotta di un acquirente-consumatore di sostanza stupefacente, che, dopo essere stato sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, aveva telefonicamente contattato il proprio fornitore invitandolo a dismettere le utenze telefoniche da questi usate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2016, n. 27604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27604 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
27 6 04/ 1 6 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M UDIENZA PUBBLICA DEL 18/03/2016Composta dai Sig.ri Magistrati GIACOMO PAOLONI - Presidente SENT. 483 DOMENICO CARCANO -Relatore VILLONI ORLANDO R.G.N. 50159/2014 ERSILIA CALVANESE LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PO TI, nato il [...]. Avverso la sentenza n. 921/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA, del 13/6/2014. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere dott. Domenico Carcano. Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore, avv. Roberto De Nicolaio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e in subordine l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.IP GL impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale il giudice di primo grado lo ha dichiarato responsabile del delitto di favoreggiamento personale a vantaggio di OU HA, limitandosi a ridurre la pena inflitta. In particolare, l'accusa formulata a carico di GL è quella di avere telefonicamente informato - dopo essere stato sentito dagli organi di polizia quale persona informata dei fatti HA OU di dismettere immediatamente le utenze telefoniche di cui aveva la disponibilità, riferendogli che erano in corso indagini a suo carico e, per tal motivo, era esposto a rischio di intercettazioni. Intervento, ritenuto dal giudice di primo grado, decisivo per neutralizzare l'attività di intercettazione in corso nei confronti di OU. La Corte d'appello precisa che il giudice di primo grado ha escluso la fondatezza alla tesi difensiva secondo cui GL avrebbe parlato per favorire se stesso;
tesi non sostenibile poiché l'informazione resa a OU, non è intervenuta prima o durante, ma solo dopo il colloquio avuto da GL con gli organi di polizia. Ad avviso dei giudici di merito, GL, da un lato, ha mostrato di voler collaborare con gli inquirenti e, dall'altro, ha poi ostacolato le indagini nei confronti di OU. La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, disattendendo i motivi di gravame e, in particolare, ritenendo infondata la deduzione difensiva diretta a ottenere l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., poiché all'epoca in cui GL fu sentito come persona informata dei fatti non era sottoposto ad alcuna indagine relativa a traffico di stupefacente in concorso con OU, non essendoci elementi a suo carico;
ipotesi emersa solo dopo la telefonata a OU. In conclusione, al momento in cui GL ebbe a parlare con gli inquirenti e a informare OU non era indagato e per tale ragione, ribadisce anche la Corte d'appello, non è configurabile l'esimente di cui all'art.384 c.p.. 2.Il difensore di IP GL, avvocato Roberto De Nicolaio, deduce: - violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. Ad avviso della difesa, la telefonata di GL a OU del 27 gennaio trova spiegazione nel fatto che egli era a conoscenza che le utenze di OU erano sotto controllo per essere implicate in un traffico di stupefacente. Per tal motivo, egli, appena apprende delle indagini in corso, avverte OU di dismettere le utenze telefoniche. La difesa dopo avere esposto i singoli argomenti riportati nella sentenza di primo grado e condivisi dal giudice d'appello, ritiene che l'interpretazione 2 applicativa dell'art.384 c.p è erronea poiché escluderebbe ab origine la invocazione dell'esimente pur in presenza di un pericolo di danno futuro. In tal modo, l'ambito di operatività dell'esimente è limitato a soli casi in cui non vi sia più pericolo e sia certa la lesione alla propria libertà e l'onore. L'impostazione dei giudici di merito è di ritenere che l'attualità del pericolo avrebbe dovuto essere caratterizzata da una indagine in corso nei confronti di GL per traffico di stupefacenti in concorso con OU. Invece, ciò che GL intende evitare è l'avvio di quella indagine dalla quale egli vuole difendersi e tutelarsi. Nella giurisprudenza di legittimità, la fattispecie dell'art. 384 c.p. tipizza un pericolo, cioè, di alta probabilità di realizzazione del nocumento alla libertà o F all'onore, Ne discende che l'utilizzo delle utenze telefoniche di OU costituiva percolo concreto e attuale di nocumento a GL. In conclusione, ad avviso della difesa, vi è un auto-favoreggiamento mediato il cui effetto è che il favoreggiamento del terzo è anche l'unico strumento per favorire se stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato, Anzitutto va precisato che la causa di non punibilità invocata nel caso in esame è quella prevista dal primo comma dell'art. 384 c.p. e non quella del secondo comma del predetto articolo che configura una diversa "tipicità del fatto", applicabile solo ai reati "propri" in essa previsti nonché anche al delitto di favoreggiamento, in forza della sentenza n. 416 del 1996 che ha esteso la tassatività delle ipotesi di reato anche al favoreggiamento sempre che realizzato, al pari delle altre ipotesi delittuose indicate, mediante false o reticenti dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria. Norma, quella del secondo comma, estesa ulteriormente con sentenza n. 75 del 2009 del Giudice delle leggi mediante false o reticenti dichiarazioni fornite agli organi di polizia giudiziaria "da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente connesso a quello commesso da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono." Delineato il corretto ambito giuridico della vicenda, va ulteriormente precisato che anche qui si è in presenza di una "azione tipica" del soggetto che commette il fatto perché costretto al fine di evitare "un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore" per sé medesimo o un prossimo congiunto.
2. I Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito la vicenda concreta, come descritta in narrativa, escludendo correttamente la configurabilità degli 3 W elementi richiesti per integrare la "causa di non colpevolezza" prevista dal citato primo comma dell'art. 384 c.p., concordando entrambi sul fatto che IP GL, dopo essere stato sentito dagli organi di polizia giudiziaria, quale persona informata sui fatti, ebbe a telefonare al proprio "fornitore" di stupefacenti, OU HA, "per sollecitarlo a immediatamente dismettere le utenze telefoniche", in tal modo neutralizzando l'attività di indagine svolta a carico di OU. In altri termini, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è da escludere che GL avrebbe parlato per favorire sé stesso, poiché l'informazione resa a OU, non è intervenuta prima o durante, ma solo dopo il colloquio avuto da GL con gli organi di polizia nel corso del quale predetto GL fu sentito come consumatore di stupefacenti su fatti riguardanti OU. Nella sentenza impugnata, come già detto in narrativa, si afferma che GL, da un lato, ha mostrato di voler collaborare con gli inquirenti e, dall'altro, ha poi ostacolato le indagini nei confronti di OU. Vi fu, dunque, favoreggiamento, poiché GL non era sottoposto ad alcuna indagine - altrimenti non avrebbe potuto essere sentito ex art. 362 c.p.p., bensì con l'assistenza del proprio difensore e aiutò in quel momento OU ad eludere le indagini di polizia giudiziaria. Né rilievo alcuno può avere ai fini della conclusione raggiunta la circostanza che GL fu poi sottoposto a procedimento penale anche per concorso nell'attività di spaccio con OU, accusa dalla quale poi fu assolto dal giudice di primo grado che ritenne invece GL responsabile del solo delitto di favoreggiamento. La situazione pur suggestiva non è tale da incidere sulla condotta realizzata al momento in cui GL non era indiziato per tale reato né avrebbe potuto ritenere di esserlo, come rilevato dalla Corte d'appello.
3.Il Collegio ritiene di confermare quanto già affermato in precedenza da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (ex plurimis v. Sez. VI, 2/4/15, n.19110; id. 28/3/2014, n.13086; id. 15/11/2012, n. 10271). In conclusione, il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata dei fatti di un reato di cui sia rimasto vittima ovvero mero protagonista, quale mero acquirente-consumatore di stupefacenti, non lo abilita a violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto di sua conoscenza, a meno che non espliciti, in maniera anche solo allusiva, ma comunque inequivocabile, di essere fatto segno, direttamente o attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero di avvio di un procedimento a suo carico.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art.616 c.p.p, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 marzo 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Raoloni Domenico Catcand DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 LUG/2016 JIFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dothana Silvana DI PUCC : 5