Sentenza 22 febbraio 1988
Massime • 2
La chiamata di correo, pur essendo suscettibile di utilizzazione ai fini della prova, non può, tuttavia, essere considerata, come si desume dall'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., ne' nella Forma, ne' nella sostanza, una testimonianza e cioè un elemento che consenta di ritenere provato un fatto solo perché una persona lo ha riferito. Ne consegue che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità, ed "estrinseco" da operare mediante riscontri desumibili da dati obiettivi o da dichiarazioni di testimoni, di coimputati o di imputati di reati connessi. ( V mass n 174871; ( V mass n 176506).*
La dichiarazione "de relato" deve essere valutata con particolare scrupolo sia se proviene da un coimputato o da un imputato di reati connessi, sia se proviene da un testimone, risolvendosi in un elemento indiretto che introduce nel processo, ai fini probatori, la dichiarazione di una terza persona, la quale a sua volta deve essere valutata ed eventualmente riscontrata. ( V mass n 174871; ( V mass n 176506).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/1988, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1988 |
Testo completo
IN N A
IG M I
R O C
O A
M
REPUBBLICA ITALIANA L Udienza pubblica A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 22 febbra:
1988 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PRIMA PENALE
N. 422 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Corrado CARNEVALE Presidente
1. Dott. AL Vincenzo MOLINARI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Francesco PINTUS N. 26728/87
3. >>> UM PA
-> GI LATTANZI
T
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore generale presso la
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Corte di appello di Roma nei confronti di AL UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio EL (n.27.7.59), Roberto TR (n.14.9.58), dal Sig. TO per diritti M5.4 MA LO (n.24.1.53), ER LI (.n.6.7.61). "
11.2 7 LUG 2017 AR TO (n. 30.12.62), Luciano ON IL CA
(n.22.1.59), ZI IC (n.1.12.59) e verso la sentenza Alessandro TT (n.25.12.50);
da tutti gli imputati suddetti;
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno contro la sentenza della Corte ass. app. Roma 6.4.1987
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma 7
Udito, per la parte civile, l'axx l'Avvocatura Generale del lo Stato nella persona dell'avv. IO Russo.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Corrado Cotronei
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Ni
coletti; in accoglimento del ricorso del P.G., l'an nullamento con rinvio nei capi relativi all'assolu zione per insufficienza di prove per il ST ed il BE e l'annullamento con rinvio in ordine al la concessione dell'art.62 bis per il solo ST;
dichiararsi assorbiti nel resto i ricorsi dLI altri ricorrenti;
inammissibile nel resto il ricorso del
P.G.; rigetto dei ricorsi del ST, BE, Gian
nelli LO. AV e LE. In accoglimento xxxкXXXXBkensox
del ricorso della parte civile nei confronti del Gian
nelli e PE, l'annullamento con rinvio limitata mente al capo inerente all'assoluzione per insuffi cienza di prova e violazione dell'art.116 c.p., ri getto nel resto il ricorso della parte civile.
Uditi i difensori: avv.ti AO Andriani, IO
Battista, Giovanni Aricò. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di assise di Roma con sentenza 1. M La ritanuto TO ST e AL EL 24.4.1986 na responsabili volontariodi concorso nell'omicidio
IA EI e dei connessi reati di pluriaggravato di porto di arma comune da sparo, ricettazione detenzione e e furto pluriaggravato e li ha condannati alle pene dell'ergastolo Der l'omicidio 2 di quattro anni di reclusione 2 di lire 600.000 di multa per gli altri reati ha ritenuto AI ER LI 2 CI
ON responsabili di concorso nell'omicidio volontario pluriaggravato dLI agenti della polizia Franco SA di e PE TT e nei reati di rapina aggravata armi da querra e di altri oggetti sottratti ai due agenti di detenzione E Dorto delle armi da guerra uccisi e rapinate. TR e LI anche di ricettazione di una pistola Beretta cal. 9 e MA LO della detenzione della ricettazione delle armi rapinate e della e ricettazione della Beretta cal.9 e li ha condannati: NISTAI alle pene dell'ergastolo per gli omicidi e di sette anni di reclusione e di iire 1.000.000 di multa per gli altri reati;
LI, сол le attenuanti generiche equivalenti, alla Dena di ventitre anni di reclusione;
ON. con le attenuanti generiche equivalenti. alla pena di ventidue anni e nove mesi di reclusione;
LO alla pena di cinque anni e sei me si di reclusione: ha ritenuto AR TO, Alessandro TT 2
ZI IC responsabili dei reati aggravati di ricettazione. detenzione, porto e cessione delle armi da
guerra rapinate: infine ha emes so delle conseguenziali pronunce di condanna in favore delle parti civili NN NC.in proprio e quale esercente la potestà sul minore ER
EI, IG EI, Ministero dell'interno e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le condanne si riferiscono a due diversi episodi di e a vari reati collegati a tali episodi.Omicidio
I l primo episodio è del 26.5.82. In questo 2.
-
giorno, a quanto risulta dalla sentenza della corte di assise, in una via del quartiere Appio, era stato ucciso
IA EI con tre colpi al Capo sparati con una cal.
7.65. Nelle vicinanze era stata rinvenuta pistola
IT, frutto di un furto compiuto il 27.11.81 e una Fiat munita di targhe provenienti da altro furto commesso il giorno prima dell'omicidio. Nel corso delle indagini era
3 dirisultato che EI era implicato in attività falsificazione di documenti personali di riconoscimento
Ε che tra l'altro si era occupato della falsificazione di patente che risultava confezionata con moduli una sottratti presso 1'Ispettorato dello motorizzazione di
Siracusa.
Le indagini si erano inizialmente indirizzate verso il mondo della malavita comune ed avevano poi avuto una svolta in seguito alla cattura di Walter SO, un estremista di destra che aveva iniziato a confessare una delitti da lui commessi e a riferire fatti serie di appresi nel suo ambiente estremistico. Le dichiarazioni di SO avevano condotto all'imputazione nei confronti di TR e di EL ed al loro rinvio a giudizio. Nel corso di un interrogatorio avvenuto il 25.9.82 SORDI aveva riferito che nel maggio, dopo essere ritornato dalla Francia, aveva saputo da TO AI che questi con AL EL aveva ucciso un "boro", colpevole di detto che Поп avrebbe più dato documenti falsi al aver
SUO gruppo e che aveva preso appunto dei numeri di un passaporto falso di BE CA, altro estremista di destra. SO aveva aggiunto che prima di partire per la Francia aveva dato a NISTRI una Ritmo celeste, che aveva rubato nel novembre 1981 a piazza Ragusa, e che
TR gli aveva poi detto che la vettura era stata usata
Der uccidere il falsario. Successivamente SO aveva in maniera più dettagliata riferito i fatti. appresi sia da
TR sia da EL, che era alla guida
- a SUO dire
-
dell'autovettura, mentre TR era sceso ed aveva sparato con una pistola cal.7,65.
La corte di assise, come si è detto, ha ritenuto
AI e EL responsabili dell'omicidio e dei connessi reati di detenzione e di porto illegale di pistola, di ricettazione della Fiat IT e di furto delle targhe poi apposte Su questa autovettura. La responsabilità secondo la corte è sicuramente provata dalle dichiarazioni di SORDI che sono state giudicate sincere e dunque attendibili ed hanno trovato un riscontro nel rinvenimento della Fiat IT rubata da
SO, dalle dichiarazioni di ST DE, da altri elementi collaterali e dalla considerazione del ruolo altre volte svolto da TR di procacciatore di documenti falsi per gli estremisti di destra.
la sentenza che "non solo le modalità Rileva dell'azione omicidiaria, come riferito dal RO hanno trovato riscontro nLI accertamenti subito condotti dalla p.g. ma anche la figura del giovane omicida
4 corrisponde sia pure genericamente alla persona del
TR", come si desume dalle dichiarazioni del teste
"C che aveva visto il EI accasciarsi a terra alla macchina e l'assassino allontanarsi, accanto prendendo posto a bordo di un'autovettura celeste". Lo
Fiat IT rinvenuta subito dopo nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuto l'omicidio era risultata con certezza rubata da SO ( il quale aveva infatti riferito una circostanza, quella delle chiavi inserite nel quadro, non dichiarata dal derubato dopo il furto 9 vera ma perciò conoscibile solo da chi ne era stato l'autore) E di costituiva elemento riscontro delle sue un
Undichiarazioni. altro elemento di riscontro era rappresentato dalla mancanza del bollo e del contrassegno assicurativo. visto che SO aveva dichiarato che
TR e EL, come entrambi gli avevano raccontato, dopo aver lasciato la vettura erano tornati indietro per asportare bollo e contrassegno. temendo che attraverso sarebbe questi documenti altrimenti stato possibile risalire ai NAR.
esistevanoAnche per i l movente, secondo la sentenza. significativi riscontri. SO infatti aveva "dichiarato che movente del delitto era stato il rifiuto del EI di prestare la propria opera in favore di Dersone ormai individuate come appartenenti a gruppi eversivi unito alla circostanza che la vittima era in possesso di documenti che potevano in qualche modo compromettere
CA", ed a fronte di questa dichiarazione erano le risultanze probatorie dalle quali emergeva che TR
'era si l'uomo che all'interno dell'organizzazione occupava del settore della falsificazione dei documenti"
e più volte per somme ingenti aveva acquistato documenti falsificati sia da EZ GO AA, sia da
AN GH HE Andres. il quale da TR era anche stato "minacciato di morte quando una volta si era rifiutato di fargli dei documenti Falsi".
A questi elementi si erano aggiunte nel dibattimento le dichiarazioni di ST DE, altro esponente dei gruppi eversivi che si dell'estrema destra era determinato a confessare i delitti commessi е a riferire quanto sapeva. DE aveva riferito che "il TR già tempo prima dell'omicidio del 'boro' gli aveva espresso гео di essersi l'intenzione di uccidere questo falsario, rifiutato di fargli dei documenti"; che il giorno prima del delitto EL @ AI, mentre si trovavano con lui
SU una Golf, gli avevano confidato che il giorno dopo sarebbero andati 'sotto a quel boro' per ucciderlo" e che in seguito "il TR gli aveva raccontato che erano
5 andati e lo avevano ammazzato: ad uccidere era stato il sceso dalla macchina si era avvicinato allaAI, che vittima".
- Il secondo episodio è dell'8.6.82. A quanto 3. risulta dalla sentenza, verso le ore 1,20 nella zona dei parcheggi dello stadio Flaminio erano stati uccisi con colpi di arma da fuoco alla testa gli agenti della polizia PE TT e Franco SA, che erano in normale servizio di pattugliamento. Accanto ai corpi dLI agenti erano stati rinvenuti due bossoli di pistola cal.9; agii agenti erano state sottratte due pistole
Beretta 92/5 cal. 9 lungo, una mitraglietta Beretta m.12, una paletta per segnalazioni ed un giubbotto antiproiettile.
Nell'immediatezza del fatto erano stati sentiti due testimoni, Riccardo OV e IO RI. il duplice GIOVANNINI, che per primo aveva segnalato omicidio, dopo aver udito gli spari ed aver visto i due corpi vicino al pulmino, mentre si accingeva a recarsi al commissariato, aveva notato un'autovettura che gli era sembrata une spider Alfa Romeo, probabilmente di colore grigio metallizzato, uscire dal parcheggio e dirigersi verso piazza Euclide. RI, mentre si trovava nell'area del parcheggio, aveva visto un'Alfa Romeo Duetto di colore grigio fermarsi vicino a un gruppo di alberi;
alla vettura si era avvicinata una persona che si era trattenuta a parlare con gli occupanti e poi era salita a bordo. RI aveva anche assistito all'arrivo del pulmino con gli agenti ed all'inizio da parte di questi di una perquisizione, poi si era allontanato nel timore di essere a Sua volta controllato.
quotidiano "IlI l 9.6.82, Con una segnalazione al
Messaggero", era stata fatta trovare una lettera anonima che conteneva una descrizione del fatto in gran parte corrispondente a quella che ne aveva poi dato RI
TT, una prostituta sentita prima in via confiden- ziale dalla polizia e poi regolarmente assunta dal publi- co ministero. La TT aveva riferito che nella notte tra i l 7 e l'8 giugno 1982 era stata invitata da due giovani a salire su una Golf di colore chiaro targata MI con una E finale. La Golf si era fermate vicino al luogo in cui era poi avvenuto il duplice omicidio;
uno dei due giovani era poi uscito e lei si era intrattenuta con l'altro. All'arrivo della polizia il giovane che era rimasto sulla Golf aveva provveduto a spostare la vettura di qualche metro. La TT aveva agenti notato gli vicino ad un'automobile chiara e bassa e poi aveva senti-
6 to due spari;
aveva richiamato l'attenzione del giovane con il quale si stava intrattenendo e questi aveva messo in moto e si era allontanato. senza curarsi dell'amico che era disceso dalla Golf. La polizia giudiziaria nel rapporto aveva fatto rilevare che una Golf targata Milano
e con una E finale, come quella di cui si parlava nella lettera anonima e nella testimonianza della TT, era stata usata in via Val di Cogne dove un gruppo di estre- misti di destra aveva alcuni giorni dopo ucciso l'agente
Domenico GALLUZZO. Gli accertamenti peritali avevano consentito di stabilire one TA e AR erano stati uccisi, mentre erano inginocchiati, con un colDO per ciascuno al capo € che i due colpi erano stati esdio- si con la stessa arma. Anche Queste indagini avevano evuto una svolta in seguito alle dichiarazioni di ER SO, che avevano fatto imputere a AI, ON e a LI i que omicidi ed i reati connessi e 2 LO. a TO, a SCALETTI e a IC reati conseguenti in materia di armi.
andato aSO aveva riferito che il 7.6.82 era
Torino per rapinare una banca con TR LO, ST
PROCOPIO ST DE. Era stato necessario e
rinunciare alla rapina e RD, TR, LO e DE erano ritornati а Roma, dandosi appuntamento per la mattina del giorno dopo con il proposito di compiere una rapina in banca. TR e LO avevano detto che quella sarebbero andati con prostitute. La mattina notte successive SORDI si era recato al bowling di viale Regina
Margherita, luogo dell'appuntamento; qui aveva incontrato alla questi, ON e che doveva prendere parte rapina, gli aveva detto che progettata Occorreva रही
dati i fatti della notte precedente. La rimandarla, rapina era stata poi effettuata il giorno dopo in danno dell'agenzia di via Tiburtina della Cassa di risparmio di ai fatti della notte ONRoma. Quanto aveva
LI, mentre era соп GIANNELLI, aveva raccontato che incontrato in un bar di piazza delle Muse TR e ZURLO
巳 con uпа Golf guidata da LO e un Alfa Duetto guidata da LI tutti e quattro erano andati alla ricerca di prostitute. Mentre LO si intratteneva nella Golf con la prostituta e gli altri tre erano nei pressi in attesa era sopraggiunto un pulmino della polizia con due agenti che avevano chiesto ai tre i documenti%3 uno dLI agenti si era insospettito per il borsello di TR e gli aveva chiesto di estrarne il contenuto. TR aveva iniziato a mostrare alcuni oggetti, poi aveva estratto una Beretta
92/S puntandola contro l'agente mentre l'altro agente,
7 che aveva la pistola in mano, era stato colpito con un pugno da ON e disarmato. AI aveva fatto sdraiare per terra i due agenti, che chiedevano pietà, ed aveva ad entrambi sparato alla testa.
che eraQuesto, in sintesi, il racconto di ON. stato poi confermato a SO da AI e LO, giunti anche loro al bowling per l'appuntamento.
SO aveva anche riferito di essersi recato con NISTRI e ZUALO in un appartamento, in via Lutezia, di
Simona ZO, LO, ON 2 dove TR,
LI la notte precedente erano poi andati a dormire e dove gli erano state mostrate le due pistole e la mitraglietta rapinate.
A detta di SO, LI e CA, dopo la cattura di TR, avevano concordato con Alessandro TT la consegna di una Golf GT in cui erano contenute le armi rapinate ai due agenti e altre armi. La Golf poi era materialmente presa in consegna dastata AR
TO, il quale aveva detto che avrebbe restituito
1 M/12 e due Beretta 92/5 alcuni giorni dopo. ma nel giorno convenuto le armi erano state riportate da
TT e da ZI IC, che, al Wan Club, sulla
Cassia, le avevano consegnate a SO e CAVALLINI dentro una borsa.
L'arma con la quale erano stati esplosi i colpi che avevano ucciso i due agenti era stata trovata in possesso di ST DE al momento del SUD arresto. nel settembre 1983.
La corte di assise. come si è detto. ha ritenuto
TR, ON, LI, LO, TO, TT e
IC responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti. La responsabilità secondo la corte sicuramente provata dalle dichiarazioni di SO. pienamente attendibili, confermate dalle dichiarazioni rese nel dibattimento da DE ed avvalorate de vari riscontri. Tra questi sono da ricordare, in particolare, le deposizioni di RI, OV E TT, dalle quali è risultata la presenza sul posto di due autovetture quelle indicate SO come da ed effettivamente in possesso di LI (l'Alfa Romeo
Duetto) e di TR (la Golf targata MI); l'uso della
Beretta cal.9 (ancora non accertato nel momento in cui ne aveva parlato SO) ed il possesso da parte di NISTRI
(desunto da alcune testimonianze) a Torino, in occasione della progettata rapina, di una pistola dello stesso
8 tipo: le dichiarazioni di AO PP e di CA suí passaggi delle armi rapinate ai due agenti uccisi.
Nel dibattimento, come si è detto, si erano aggiunte le dichiarazioni di IN, che recatosi la mattina dell'8.6.82 al bowling Der l'appuntamento concordato
(relativo alla rapina, rinviata poi al giorno successivo) aveva avuto da TR un racconto come quello riferito da
SO. In seguito all'impugnazione dLI imputati, 4. la
-
Corte di assise di appello di Roma con hasentenza 6.4.87 assolto per insufficienza di prove AI e EL dall'imputazione per l'omicidio di EI, dalle e imputazioni LI connesse, ON e dall'imputazione per l'omicidio dei due agenti, TO,
NICOLETTI e SCALETTI da tutte le imputazioni a loro carico;
ha riconosciuto a TR le attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti contestate ed ha determinato la pena complessivamente in ventotto anni di reclusione;
ha determinato la pena per LI e per
ON rispettivamente in otto e sei anni di reclusione;
a LO le attenuanti ha riconosciuto generiche equivalenti all'aggravante contestata ed ha determinato pena in tre anni e dieci mesi di la reclusione.
Hanno proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE tutti gli imputati e le parti GENERALE. civili del Consiglio dei ministri e Presidenza Ministero dell'interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . -- ΓΙ PROCURATORE GENERALE ha proposto ricorso contro tutti gli imputati, ma ha poi presentato i motivi solo nei confronti di AI e di EL per i capi relativi all'assoluzione di entrambi per insufficienza di prove dall'imputazione per l'omicidio di EI e dalle imputazioni per il punto relativo connesse e al ell'applicazione a AI delle attenuanti generiche. Va
quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso del
PROCURATORE GENERALE nei confronti dLI altri imputati.
Anche il ricorso proposto dal difensore di IC dichiarato inammissibile per la mancata deve essere dei motivi. presentazione con la formula Quanto all'assoluzione 2. per l'omicidio di EI il dubitativa PROCURATORE
GENERALE un difetto di motivazione perdeduce irrazionalità е la mancanza di una situazione obiettiva
9 di insufficienza o di contrasto tra prove idonea a genere di sorreggere una decisione dei quella adottata dalla corte di secondo grado.
Per
contro
TR EL censurano la sentenza P
impugnata sostenendo che le argomentazioni in essa contenute avrebbero dovuto condurre ad un'assoluzione con formula piena. TR rileva anche che la corte ha tratto
"dall'analisi delle risultanze processuali conclusioni contraddittorie" La corte di secondo grado nell accertamento circa la responsabilità per i due diversi episodi ha preso le da un "approccio metodologico storico-culturale al mosse terrorismo di destra" (ved. indice) e in base a questo " " approccio he ritenuto giustificata 1 l'affermazione che la Sua 'corretta impostazione epistemologica dinamico- temporale a sfondo dialettico-storico-comparato riesce a fornire una base razionale e Finanche assiologica al materiale indiziario offerto dalle carte processuali fatti Svelando una differenza sostanziale nei due giacché mentre delittuosi del presente giudizio, nell'eccidio del Flaminio reattival'aberrazione comportamentale dei protagonisti ed in special modo del Killer si palesa psicologicamente comprensibile perché sempre si inquadra nella monotona ripetitività del pur modus operandi eversivo che nell'uccisione dei poliziotti nel disarmamento e nella rapina delle armi dei tutori e dell'ordine rifiette la predisposizione intrinseca della personalità dei terroristi, per l'omicidio EI invece l'agguato rappresenta un'anomalia inquadrabile ח סה
variazionifacilmente nella scala normale delle dell'habitus delinquenziale di Questi criminali".
I l modo in cui la corte ha impostato l'accertamento
E corretto (e il discorso vale sia per il primo, sia רס ח il secondo episodio). perché il giudice de l per dibattimento deve partire dai gati obiettivi acquisiti e poi introdurre elementi logico-critici, dando rilevanza a possibili causali o a presunti modelli comportamentali, sempre pero non individuati arbitrariamente;
non può operare nel modo opposto, ritenendo in partenza che un reato. per la delle notecausale 0 per non sia stato presumibilmentecaratteristiche, sia stato commesso da una persona 0 da un certo gruppo di persone e poi verificare attraverso dati obiettivi l'idea (circa la probabile responsabilità o mancanza di responsabilità) dalla quale ha preso le mosse.
Con questa impostazione la corte ha verificato gli
10 rilevando che per elementi a carico di TR e EL. ragioni poteva dubitarsi che dagli autori alcune dell'omicidio di EI fosse stata utilizzata la Fiat
TM а suo tempo rubata da SO e che SO e DE avevano parlato dell'uso di pistola una соп silenziatore, mentre era da ritenere che fosse stata usata una pistola priva di silenziatore, ed è giunta infine a considerare legittimo il dubbio che NISTRI e BELSITO "per millanteria о sciagurata forma di protagonismo abbiano voluto vantarsi con i camerati di un delitto da loro поп commesso".
In sostanza la corte da un lato ha messo in discussione alcuni elementi di riscontro ma dall'altro ha giudicato assolutamente credibili le dichiarazioni di
DI e di DE, prospettando la possibilità che i racconti di AI e EL costituissero solo il vanto di un delitto mai commesso. Cosi' la corte è incorsa nelle esatte censure che con opposte finalità le sono state mosse sia dagli imputati. sia dal PROCURATORE
GENERALE: dai primi perché sono stati messi in discussione i riscontri ma si è dato al tempo stesso pieno credito alle dichiarazioni di SO (valorizzando a pag. 104 stato rilevato da AI il dato е
- come
-
relativo all'autovettura che prima era stato svalutato) а di DE: dal secondo perché una volta dato credito a queste dichiarazioni è stata introdotta l'ipotesi della
"millenteria о sciagurata forma di protagonismo" di die EL. come ha rilevato il TR che
-
PROCURATORE GENERALE - "è del tutto gratuita e certamente disancorata da qualsiasi elemento razionale"
contraddice poi Questa ipotesi anche le iniziali circa la ritenuta "anomalia' " considerazioni dell'omicidio in rapporto agli obiettivi e alle prassi della destra eversiva. Si tratta di considerazioni che hanno avuto un peso notevole nell'orientare la decisione verso la formula dubitativa ma rendono inspiegabile l'ipotesi della "venteria", perché se si considera possibile una "vanteria" di AI e di BELSITO circa
l'omicidio EI vuol dire che questo omicidio ben poteva iscriversi nei tipi di azione della destra 0 comunque del gruppo di riferimento dei due imputati, che questi addirittura secondo la sentenza visto
-
potrebbero averlo rivendicato se stessi impugnata а
Senza esserne stati gli autori.
a quella parte della Analogo rilievo va MOSSO
sentenza (pag. 82 e seg.) che mette in dubbio i l movente
SO e di DE legato, secondo le dichiarazioni di e
11 l'accertamento del giudice di primo grado, secondo all'attività di falsario di EI, alla volontà di questo di поп rifornire ulteriormente TR e il SUO gruppo e al "possess0 del numero del passaporto di
CA". Messo in dubbio il movente la sentenza ribadisce, rispetto all'omicidio di laEI,
"anormalità criminogenetica riscontrabile nell'alveo comportamentale terroristico", ma risulta poi contraddittoria quando prospetta la "Vanteria". che avrebbe un senso solo se l'azione vantata fosse sorretta da un movente apprezzabile per i destinatari del vanto. E del resto che il movente fosse apprezzabile risulta. Come si desume dalla sentenza, sia dalle dichiarazioni di
SO e di DE, sia da quelle di CA.
Contraddittorio e anche legato ad un accertamento lacunosO, come ha rilevato il PROCURATORE GENERALE, ё
l'insieme dell'argomentazione relativa alla Fiat Aitmo rinvenuta in via Baronio, cioè nei pressi del luogo in cui è avvenuto l'omicidio.
la IT è stata con Come si è detto inizialmente, rubata da SO e secondo la sentenza certezza -
-
questi, che "all'epoca dell'omicidio EI... non si trovava a Roma e neppure in Italia", ha dichiarato che aveva dato la vettura a NISTRI il quale gli aveva poi il raccontato che la IT era stata usata per uccidere falsario. detta di SO tanto AI quanto BELSITO A gli avevano riferito che dopo aver lasciato i a IT erano tornati indietro per levare dalla vettura il bollo il contrassegno Dopo le dell'assicurazione. 2
dichiarazioni di SO era stato accertato che il bollo e il contrassegno erano effettivamente mancanti, e questa unitamente al rinvenimento della IT, era circostanza dal giudice di primo grado stata considerata un importante elemento di riscontro.
La sentenza di appello dubita per alcune ragioni che la Aitmo sia stata la vettura usata dagli autori dell'omicidio. Una delle ragioni del dubbio é costituita dal fatto che dal "verbale di rinvenimento" risulta che la IT è stata rinvenuta il 26.6.1982 alle ore 13,15 e che in questa stessa ora era avvenuto l'omicidio di
EI. La sentenza in proposito osserva "che dovendosi escludere fenomeno miracoloso della ubiquita, un evidentemente 0 gli inquirenti sono caduti in un incredibile errore oppure deve escludersi che la Fiat
IT sia stato la vettura sulla quale era salito il killer dopo l'uccisione del EI" ed ancor di più che gli autori dell'omicidio, dopo aver lasciato la vettura,
12 potessero essere ritornati indietro per prendere il bollo e il contrassegno.
Le osservazioni SONO esatte. Derō la corte поп si è data carico di accertare se nella specie ci si trovasse di fronte come sostiene il PROCURATORE GENERALE ad
"un errore materiale". e un accertamento del genere si sarebbe potuto agevolmente operare verificando, anche attraverso il rapporto e il verbale di rinvenimento. chi in quali circostanze aveva trovato la Aitmo. perché se
e avvenuto non gia fosse risultato che i l rinvenimento era corso delle prime indipendentemente dall'omicidio ma nel successive a l delitto sarebbe emerso con indagini evidenza l'errore e si sarebbe dovuta escludere la contemporaneità dei due fatti. Questa ė la lacuna nell'accertamento di cui si è parlato, mentre per altro come ha rilevato AI é contraddittorio. dopo verso
--
messo in dubbio l'utilizzazione della IT e il aver ritorno per prendere bollo е contrassegno. ravvisare nelle vicende della vettura un riscontro della veridicità delle dichiarazioni di SO circa i racconti ricevuti da
TR e EL. Ed e illogico dopo aver ritenuto veridiche tali dichiarazioni affermare che è "olausibile la circostanza che la Fiat IT lasciata dal SO ai camerati possa essere stata usata da persona diversa dal
TR O GI, cosi' come è illogica l'ipotesi finale della vanteria, sulla quale si vuol radicare il dubbio.
Già si e detto che le considerazioni svolte dalla consentono di i'ipotizzata sentenza non spiegare vanteria, ma Occorre anche aggiungere che se si ritengono credibili SO e DE поп può concludersi che le confidenze che poi hanno riferito possano essere state solo vanterie. Non può concludersi cosi' perché TR e
EL non si sono limitati a raccontare l'omicidio. Prima che i i delitto avvenisse gli imputati avevano chiaramente espresso le loro intenzioni: si è trattato secondo le dichiarazioni di SO e di DE di ип omicidio preannunciato e поп di un omicidio di cui si e parlato solo dopo che era stato compiuto. In proposito sono particolarmente significative le dichiarazioni di
DE riportate a pag.74 e 75 della sentenza impugnata. DE infatti ha riferito che si era con TR prima incontrato e EL la sera dell'omicidio e che gli imputati gli avevano detto che "ia mattina sarebbero andati ad ammazzare 0 perlomeno a
"io la cercare quel 'boro' DE ha aggiunto: mattina пол Sono potuto andare con loro...quando io sono tornato a Roma niente mi hanno dato la conferma che 10 ammazzato e basta". Ora se queste dichiarazioni е avevano
13 quelle analoghe di SO si ritengono totalmente credibili, come le ritiene la sentenza, appare illogica l'ipotesi conclusiva che AI e EL si siano potuti vantare di un delitto comme s SD da altri. I oppostevizi di motivazione denunciati con finalità sia dal PROCURATORE GENERALE sia dagli imputati quindi effettivamente esistenti;
di conseguenza la sono sentenza nel capo concernente l'omicidio EI ed i reati connessi di detenzione @ porto di arma comune da sparo, di ricettazione e di furto deve essere annullata con rinvio. in modo che il giudice di rinvio proceda in piena libertà ad un nuovo giudizio, riconsiderando tutti gli elementi acquisiti e svolgendo eventualmente l'ulteriore attività probatoria occorrente.
TR, LI, ON e LO. con motivi
3. per molti aspetti analoghi, deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte concernente la loro partecipazione ( con ruoli diversi) alla vicenda che ha dato luogo all'omicidio dei due agenti della polizia. Si sostiene dai ricorrenti che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta ai principi affermati da questa Corte in tema di chiamata in correita e avrebbe controllato חס ח nel modo dovuto l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di SO e di DE ed i relativi riscontri e che avrebbe superato lacune ed elementi favorevoli agli imputati con considerazioni prive di sostegni probatori. In particolare vengono criticate le ragioni addotte per negare valore alle dichiarazioni della TT volte ad escludere il riconoscimento dLI imputati e per dare una spiegazione del fatto che (come aveva dichiarato la TT) la persona scesa dalla Golf
( e che secondo la ricostruzione era da identificare in
TR) quando aveva lasciato la vettura Поп aveva il borsello dal quale poi, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe estratto la pistola (Beretta cal.9).
LI critica anche altri passagg i della motivazione che lo riguardano più specificamente. PETRONE inoltre sostiene che in ogni caso, in base LI allo stesso accertamento della sentenza impugnata, dall'imputazione di concorso nel duplice omicidio avrebbe dovuto essere assolto con formula piena.
Censure opposte sono state mosse dalla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MITR e dal MINISTERO DELL'INTERNO,
i quali hanno dedotto che la motivazione e carente e illogica nella parte in cui ha escluso per ON e
14 LI l'elemento psicologico del concorso nel duplice omicidio. negando che vi fosse stato l'accordo riferito omettendo di prospettarsi l'esistenza almeno da SO e di un dolo eventuale. In ogni caso, secondo le parti civili, nella fattispecie sarebbe stato configurabile un concorso anomalo ex art.116 c. p., che dalla sentenza impugnata non è stato neppure preso in considerazione. 4. I motivi dLI imputati concernenti la loro partecipazione alla vicenda che si è conclusa con i due omicidi Sono privi di fondamento.
Per quanto concerne in generale la questione circa il valore probatorio della chiamata di correo ё Opportuno ricordare che questa. essendo sinteticamente pur suscettibile di utilizzazione ai fini della prova, поп
Duò essere considerata, come si desume dall'art. 348 comma 3 c.p.p., ne nella forma, né nella sostanza, una testimonianza, vale a dire un elemento che consente di ritenere provato un fatto solo perché una Dersona lo ha riferito: l'esigenza subordinaredi Qui di l'utilizzabilita probatoria della chiamata di correo ad controllo "intrinseco",un SUO per accertarne da Oderare mediantel'attendibilità
, ed "estrinseco" riscontri de sumibili da dati obiettivi ° da dichiarazioni di testimoni, di coimputati o di imputati di reati connessi.
TR ha inoltre rilevato che di le dichiarazioni
SO е di DE erano quindi de relato e richiedevano un'ulteriore attenzione da parte del giudice chiamato a valutarle. ΤΙ rilievo è esatto. Va però precisato che la dichiarazione de relato deve essere valutata con particolare scrupolo sia se proviene da นก coimputato 0 da un imputato di reati connessi. sia se proviene da un testimone, perché si risolve in un elemento indiretto ed introduce nel processo. a fini probatori, la dichiarazione di una terza persona. Questa dichiarazione a sua volta deve essere valutata ed eventualmente riscontrata. e l'operazione può חסה
prescindere dal contenuto della dichiarazione riferita, che può riguardare fatti appresi (talvolta si tratta di ulteriori dichiarazioni, e quindi il contenuto della dichiarazione de relato è a sua volta una dichiarazione de relato) ○ atti dello stesso dichiarante. come accade nel Caso in cui il terzo abbia reso a chi poi le ha riferite in giudizio dichiarazioni confessorie E' chiaro che tanto maggiori devono essere le cautele quanto più il fatto da provare risulta remoto rispetto a chi rende la dichiarazione de e che sotto questo aspetto,relato
15 la dichiarazione che ha ad oggetto atti del normalmente, questo riferiti, ė tra quelle la terzo, da cui valutazione è più agevole.
Ciò premesso e venendo alle dichiarazioni di SO e di DE deve rilevarsi che la corte di assise di appello ne ha verificato l'attendibilità intrinseca E le ha controllate attraverso una serie di riscontri relativi sia alle circostanze concernenti i due dichiaranti
(viaggio а Torino per la rapina, ritorno a Roma in serata, incontro il giorno successivo per commettere una rapina poi procrastinata e effettivamente commessa), sia alle circostanze oggetto dei racconti confessori dei ricorrenti%3B circostanze queste ultime che costituiscono un riscontro tanto per le dichiarazioni di SO e di
DE quanto per le confessioni da questi ricevute.
E' stato già ricordato che la vicenda del duplice omicidio riferita da DI e da trova DE testimonianzenelle corrispondenza RI. di
OV E TT, sia per lo svolgimento del fatto
(anche per altri aspetti risultato come era stato descritto da SO, come ad esempio per le barbare modalità di esecuzione dLI omicidi), sia per la presenza delle autovetture (Alfa Duetto e Golf targata
Mi) di cui disponevano LI e TR. Ulteriori elementi di riscontro sono costituiti dall'uso, per il duplice omicidio. di una Beretta cal.9, accertato dopo le dichiarazioni di SO, dall'uso quello stesso giorno a
Torino da parte di AI di un'arma dello stesso tipo e dal possesSO da parte di persone legate a TR delle armi rapinate ai due agenti, armi che hanno formato oggetto di vari trasferimenti, ammessi anche da BE
CA.
Pertanto ia sentenza impugnata non merita censura per l'utilizzazione che ha fatto delle dichiarazioni di
SO e di DE, né la merita per la valutazione di altri elementi di prova.
I ricorrenti imputati lamentano che il giudice di appello ПО ha dato la giusta rilevanza ad alcune che non avevaaffermazioni di RI TT, riconosciuto nLI imputati le persone con le quali era stata in macchina la notte del duplice omicidio ed aveva escluso che la persona scesa dalla Golf avesse un borsello. Il giudice di appello ha ritenuto di non poter prestare fede ad alcune dichiarazioni della TT
16 perché questa le aveva rese essendo fortemente impaurita, con "il terrore e lo spavento propri di chi ha la consapevolezza di costituire un bersaglio fisso sotto gli alberi di viele Piltdzuski, là dove è solita sostare". Si tratta di una valutazione rientrante nella sfera di del giudice di merito e logicamente apprezzamento incensurabile%3 perciò può ravvisarsi un vizio di חס ח motivazione perché, in presenza del quadro probatorio già ricordato. la sentenza impugnata non ha ritenuto di poter escludere 0 mettere in dubbio la responsabilità dLI imputati per i l mancato riconoscimento da parte della
TT.
Per quanto più specificamente riguarda il borsello ricordare che a detta di SO gli agenti avevano occorre chiesto a TR di mostrare il contenuto del SUO borsello e AI dopo aver fatto vedere alcuni Oggetti aveva estratto la Beretta cal.
9. La TT ha escluso che la persona scesa dalla Golf, nella quale secondo i giudici di merito è da identificare TR. avesse un borsello;
di qui le argomentazioni difensive volte a mettere in discussione le dichiarazioni di OH e tutte le risultanze probatorie. La corte di assise di appello ha ritenuto che il borsello fosse stato tenuto nell'Alfa Romeo Duetto. presso la quale TR si era recato dopo essere uscito dalla Golf ove aveva lasciato l'amico con la TT, e
1 ricorrenti imputati rilevano che l'opinione della corte
છે sorretta da prove. I l rilievo è esatto, nel senso חסה
che quella della corte può solo essere un'ipotesi ma si tratta di un'ipotesi пол arbitraria. che fa capire perché nella sola affermazione della TT di non aver visto il borsello non può ravvisarsi un elemento sufficiente - come vorrebbero i ricorrenti per far dubitare delle dichiarazioni di SO mettere in crisi tutto il quadro probatorio. Potrebbe anche pensarsi che il borsello non sia stato notato per la scarsa attenzione presumibilmente dedicata all'epoca dalla TT a circostanze marginali
РОСО significative per una donna che incontrava e in successione più uomini e ПО aveva alcun motivo Der interessarsi particolarmente agli imputati e ai loro comportamenti. Quello che si vuol dire, in sostanza. che le dichiarazioni della TT concernenti il borsello, sulle quali hanno indugiato i motivi dei ricorrenti, non hanno carattere decisivo. haLI, come si è precedentemente ricordato, criticato anche alcuni passaggi della motivazione che lo riguardano personalmente. Si tratta peròvcritiche che поп
17 fanno emergere omissioni, contraddizioni. illogicità
° travisamenti е tendono solo a contrapporre valutazioni e argomenti difensivi alle valutazioni e agli argomenti correttamente svolti nella sentenza impugnata.
5. Del pari infondato è il motivo con il quale
ON ha sostenuto che in base allo stesso accertamento contenuto nella sentenza impugnata LI avrebbe dovuto piena anzichéessere assolto con formula per insufficienza di prove, mentre risultano fondati gli opposti motivi dedotti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno per censurare la pronuncia assolutoria adottata per PE e per
LI,
Secondo l'accertamento della corte di assise di appello, dopo che NISTRI aveva estratto la pistola, puntandola contro l'agente che lo stava controllando,
PE aveva disarmato l'altro agente. mentre GIANNELLI era intervenuto solo successivamente, essendo "comparso sulla scena del dramma al momento del disarmo per raccogliere le armi". I l dubbio circa il concorso di
PE е di LI si collega, nella sentenza diversità riscontrata tra impugnata, ad le una dichiarazioni di SO e quelle di DE: infatti il primo ha riferito di aver saputo da LI che
l'uccisione dei due agenti era stata decisa di comune accordo ed ha aggiunto che la decisione era stata presa per la "consapevoleza di essere facilmente individuabili
a causa della macchina di LI", mentre il secondo ha detto che non c'era stata tra i tre imputati una consultazione e che le decisione era stata presa da
TR.
La divergenza tra le due dichiarazioni era stata superata dalla corte di primo grado considerando che
SO aveva riferito circostanze apprese da LI, mentre le dichiarazioni di OD apparivano "frutto di una valutazione, di un SUO giudizio", desunto dalla distinzione del "ruolo del TR, il capo, rispetto a quello di LI e di ON. i gregari" Questo diverso apprezzamento delle dichiarazioni di RO e di
DE è stato messo in discussione dalla corte di secondo grado che ha ritenuto di dover attribuire loro eguale peso e quindi di trovarsi di fronte a prove circa l'intervento, prima del duplice contrastanti omicidio, di una decisions comune dei tre imputati. La corte ha considerato anche che la situazione " assai difficilmente avrebbe consentito lo svolgimento di una procesSO sommario al termine del quale si sarebbe deciso
18 il verdetto di morte".
Non è sufficiente però dubitare od anche escludere che gli imputati abbiano valutato insieme la situazione e poi pervenuti ad siano ed espressa una comune deliberazione per concludere che non può esservi certezza circa una responsabilità a titolo di concorso. Infatti hanno ragione le amministrazioni ricorrenti quando rilevano che "la volontà può essere validamente espressa in forme del tutto tacite, come col silenzio, per facta concludentia" e che una possibilità del genere dalla sentenza impugnata non è stata presa in considerazione.
E' noto del resto che per giurisprudenza costante in casi limite il concorso "Quò realizzarsi anche con la semplice presenza alla consumazione del reato da parte gel correo"
(Sez. VI, 20.2.1986. Iadarola, m. 173092), e va rilevato che nella specie c'era stato ben di più di una semplice presenza, perché tanto ON quanto LI avevano operato. commettendo reati. nel corso dell'azione che era sfociata nel duplice omicidio LI in particolare intervenuto Der ultimo ma sempre prima delle era uccisioni, che nella sequenza ricostruita dalla sentenza impugnata (ved. pag.171) avevano seguito il disarmo ed il trasporto nell'Alfa Romeo Duetto delle armi e dLI altri quali aveva oggetti rapinati (operazioni queste alle partecipato LI). Per quanto rapida, i a sequenza che ha portato all'uccisione dLI agenti non risulta, anche Der le sue modalità (gli agenti Sono stati fatti inginocchiare e poi Sono stati colpiti alla testal tanto imorovvisa da поп consentire a ON e a LI di rendersi per tempo conto di quanto stava per accadere;
perciò il giudice di merito non poteva limitarsi a giudicare поп sufficientemente provato un previo ed espresso accordo tra gli imputati ma era tenuto ad ulteriori accertamenti circa la condotta di ON e di
LI. I l giudice di merito infatti avrebbe dovuto stabilire se. pure in mancanza di un previo accordo. omicidi, fosse altrimenti ravvisabile Un concorso nei due comportamentisarebbe potuto radicare in che si materiali di ausilio o in atteggiamenti adesivi.
Le amministrazioni ricorrenti hanno ragione anche quando. con il secondo motivo, deducono che. nel caso di una conclusione negativa circa la ravvisabilità nella specie di una concorso a norma dell'art. 110 c.p.. la corte di assise di appello avrebbe dovuto stabilire Se
ON e LI fossero tenuti a rispondere dei due omicidi a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c. p.. dato il rapporto individuato dalla corte tra i reati dei quali questi imputati sono stati ritenuti responsabili 0
1e
19 gli omicidi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso delle parti civili, la sentenza relativamente al capo in questione deve essere annullata con rinvio al giudice d'appello in sede civile.
8. LI ha dedotto inoltre che поп avendo LI partecipato all'azione di disarmo avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di furto anziché di rapina, in quanto si era limitato a prendere le armi e gli altri oggetti agli agenti, e che la sentenza sottratti impugnata carente di sulla motivazione sua e responsabilità per la ricettazione e per il porto della
Beretta cal. 9.
Entrambi i motivi sono palesemente infondati.
cheal primo е sufficiente Quanto Osservare LI ર intervenuto per prendere le armi e gli altri oggetti quando l'azione violenta era in corso e che quindi la sua condotta di sottrazione e di impossessamento integra il delitto di rapina. Quanto al secondo occorre ricordare che la ricettazione ed il porto della Beretta cal.9 non avevano formato oggetto di motivi di appello;
di conseguenza rispetto a questi reati ОП
può addebitarsi al giudice di secondo grado un vizio di motivazione.
นกON e LI hanno inoltre dedotto 7. difetto di motivazione della sentenza impugnata circa il rigetto del motivo di appello con il quale era stata chiesta la prevalenza delle attenuanti generiche e circa
l'entità della pena, determinata in misura sensibilmente superiore a quella minima. Secondo ON la sentenza sarebbe totalmente mancante di motivazione sia sul primo, sia sul secondo punto;
LI invece rileva la totale mancanza di motivazione sull'entità della репа mentre riconosce che la sentenza spiega le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado ma considera queste ragioni incongrue.
due motivi di ON e quello sull'entità I della pena di GIANNELLI si basano Su un equivoco, data l'affermazione dei ricorrenti che sui punti in questione manca del tutto la motivazione mentre questa nella sentenza è presente. Infatti i criteri che hanno guidato il giudice nella determinazione della pena sono enunciati per tutti gli imputati a pag. 186, mentre le ragioni per
20 le quali חס ח é stato accolto il motivo di appello di
ON diretto a far affermare la prevalenza delle attenuanti generiche sono indicate a pag.187. E' quindi evidente l'infondatezza dei tre motivi.
Quanto alle attenuanti generiche applicate a
LI la corte di assise di appello ha ritenuto di esprimere giudizio di equivalenza "in dover un considerazione gravità obiettiva della del fatto delittuoso e della pericolosità sociale" dimostrata dall'imputato. Si tratta di una motivazione tutt'altro che incongrua, perché considera aspetti Oggettivi e soggettivi emersi in modo consistente nella vicenda delittuosa conclusasi con l'omicidio dei due agenti e che giudizio determinare l'esito del di ben possono comparazione tra le circostanze. Di conseguenza anche questi motivo è privo di fondamento.
8. invece fondato il motivo con il quale il E
PROCURATORE GENERALE ha censurato l'applicazione a TR delle attenuanti generiche. Il ricorrente ha rilevato che la corte di assise di appello "he preso e dato atto del fatto che TR ё 'delinquente costituzionale', che 'è scivolato sempre più in basso verso forme più le degradanti del crimine comune . che in pochi attimi ha due agenti, deciso di uccidere barbaramente riposto nella Sua '1'io omicida ancestrale risvLIando che il crimine commes SO coscienza', 2 particolarmente gravi precedenti persona dai molti eefferato, che e penali e quindi pericolosa, che поп ha dimostrato, fatto. alcun segno di pietà o di nemmeno dopo il tuttavia ha conces SO le attenuanti ravvedimento. E sola considerazione della giovanissima generiche sulla
'manifesta sudditanza a spinte età e della sua di un'aberrazione caratteriale acquisita' irrefrenabili
I rilievi del PROCURATORE GENERALE sono esatti.
generiche sono motivate In realtà le attenuanti attraverso la descrizione del modo in cui secondo la la personalità di AI si corte di assise di appello fortemente andata formando con caratteristiche radicate "nella struttura del delinquenziali, SUO
si ё sempre dimostrato contorto che carattere e
Dalla lettura delle numerose pagine della abbrutito". motivazione dedicate alle condizioni caratteriali di
TR, in un quadro che considera anche, più in
i comportamenti dei giovani appartenenti generale. ai movimenti deila destra eversiva, si trae la conclusione
21 che le attenuanti generiche sono state applicate nella che l'imputato "in senso antropologico" 5i convinzione
"come delinquente costituzionale" e che presentasse поп lui addebitabili quellea caratteristiche del fossero carattere che 10 avevano portato a delinquere e in particolare a commettere i delitti dei quali in questo processo è stato ritenuto responsabile. Emerge cosi' che gli elementi considerati dalla corte di assise di appello l'applicazione delle attenuanti generiche sono ben per diversi da quelli che l'ordinamento considera in senso favorevole ai fini della determinazione della репа e delle circostanze dell'art. 62 bis c.p.. perché in sostanza la corte ha finito CON l'attribuire valore positivo ad aspetti dell'imputato espressivi di una delinquere e di una tendenza a capacità aelevata delinquere.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata nel punto relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di TR.
e TT hanno dedotto vizi di TO w9.
w della sentenza impugnata circa l'assoluzione motivazione formula dubitativa dalle imputazioni relative alla CON ricettazione, alla detenzione e al porto delle armi sottratte ai due agenti, che a detta di SORDI sarebbero state date a TO, dentro ad una vettura Golf da questo presa in consegna. e poi sarebbero state restituite а SO da TT e IC dentro una
Secondo i ricorrenti gli stessi elementi borsa. considerati dalla sentenza condurrebbero ad una totale svalutazione delle dichiarazioni di SO е quindi non consentirebbero di configurare nella specie una situazione di insufficienza di prove.
L'assoluzione per insufficienza di prove è messa in discussione anche dal ricorso della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno; secondo questi ricorrenti l'assoluzione sarebbe חסת sorretta in modo logico dalle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
Le censure relative all'assoluzione di TO,
TT e IC con la formula dubitativa sono prive di fondamento. La sentenza impugnata infatti ha ricordato che il duplice passaggio delle armi risultava dalle dichiarazioni di SO, il quale aveva dichiarato di esserne stato uno dei protagonisti, e trovava un riscontro nelle dichiarazioni di PP ma поп anche in quelle di DE, e che inoltre esistevano varie
22 circostanze che potevano far dubitare che la vicenda si fosse svolta nel modo riferito e che TO, TT e
IC fossero consapevoli che la Golf presa in consegna (da TO) e la borsa restituita (de TT
e IC) contenessero le armi.
di prova Боло stati valutati in I diversi elementi l'incompletezza de i riscontri. modo corretto e. data l'assoluzione con la formula risults incensurabile dubitativa. alla quale la corte di assise di appello Е pervenuta ritenendo che in quelle condizioni la chiamata in correità operata da SO fosse insufficiente a sorreggere un'affermazione di responsabilità.
LO Con atto del 7.4.1987 ha chiesto 10. - al pubblico ministero di raccogliere la Sua dichiarazione di dissociazione ai fini della 1. 18.2.1987, n.34. La dichiarazione che poi LO ha reso è del tutto generica: un lato. per quanto concerne la "ammissione delle da attività effettivamente svolte", sono solo richiamate le dichiarazioni fatte nel corso del procedimento. che non risultano ammissive;
dall'altro non vengono specificati i
"comportamenti oggettivamente univocamente e incompatibili CON il permanere del vincolo associativo", comportamenti che LO si limita ad affermare di aver
"posto in essere" E'significativo inoltre che la richieste pubblico ministero sia stata fatta al consentito dalla nell'ultimo giorno legge e immediatamente dopo la decisione della corte di assise di appello, che è del 6.4.1987. evitando cosi' di Drovocare espressa valutazione delle asserite precedenti una condotte di dissociazione da parte del giudice di merito che lo stava giudicando.
Di fronte a una situazione siffatta questa Corte ritiene che mediante la dichiarazione resa al pubblico ministero поп siano state realizzate effettivamente le condotte di dissociazione previste dall'art. 1 1. 0.34 E cit. inoltre da rilevare che questa dichiarazione. '
dato il SUO tenore, nulla ha aggiunto rispetto alla precedente condotta di ZURLD. sicche l'eventuale dissociazione avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla di assise di appello e la del corte mancanza riconoscimento avrebbe dovuto essere dedotta Con i motivi che alla ricorso. Deve quindi concluder si di gli dichiarazione in questione non possono ricollegarsi effetti vantaggiosi previsti dalla 1. n. 34 cit.
aAll'inammissibilità del ricorso di IC 11. rigetto dei ricorsi di LO. LI, ON, al
23 TO e TT consegue la condanna di questi ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno di loro al versamento della
Somma di lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende. TR, LO, LI e ON devono essere condannati in solido a rimborsare alle parti civili
Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire ottocentomila per onorario, oltre che al pagamento delle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Corte di cassazione dichiara inammissibili La i ricorsi del IC e del PROCURATORE GENERALE nei confronti dello LO, del LI. del TO, del
ON, del IC e dello TT;
rigetta i ricorsi dello LO, del LI, del TO, del
ON e dello TT;
condanna i predetti IC,
LO, LI, TO, ON e TT in solido pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al al versamento della somma di lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende;
in accoglimento del ricorsp del PROCURATORE GENERALE e del EL e del TR annulla la sentenza impugnata nei capi concernenti nel punto l'omicidio del DE e i reati connessi e relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del TR e rinvia per un nuovo giudizio sui capi e sul punto suindicati ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso del TR;
in accoglimento del ricorso delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri
P Ministero dell'interno annulla la stessa sentenza ai soli effetti civili nei confronti del ON e del
LI nel capo concernente gli omicidi di PE
AR e di Franco SA e rinvia per un nuovo giudizio sullo stesso capo alla Corte di appello di Roma in sede civile rigetta nel resto il ricorso delle medesime parti civili;
condanna il AI, lo LO, il
LI e il ON in solido al rimborso in favore delle predette parti civili delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire ottocentomila per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.
Roma 22 febbraio 1988
I l presidente llam me Il consigliere estensore
Boris Janawa DEPOSITATA 24 IN CANCELLERIA
12 APR 1988
IL DIRETTORE DI SEZIONE IL CA CE (Carlo Navacci)