Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/1988, n. 4510
CASS
Sentenza 22 febbraio 1988

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La chiamata di correo, pur essendo suscettibile di utilizzazione ai fini della prova, non può, tuttavia, essere considerata, come si desume dall'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., ne' nella Forma, ne' nella sostanza, una testimonianza e cioè un elemento che consenta di ritenere provato un fatto solo perché una persona lo ha riferito. Ne consegue che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità, ed "estrinseco" da operare mediante riscontri desumibili da dati obiettivi o da dichiarazioni di testimoni, di coimputati o di imputati di reati connessi. ( V mass n 174871; ( V mass n 176506).*

La dichiarazione "de relato" deve essere valutata con particolare scrupolo sia se proviene da un coimputato o da un imputato di reati connessi, sia se proviene da un testimone, risolvendosi in un elemento indiretto che introduce nel processo, ai fini probatori, la dichiarazione di una terza persona, la quale a sua volta deve essere valutata ed eventualmente riscontrata. ( V mass n 174871; ( V mass n 176506).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/1988, n. 4510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4510
    Data del deposito : 22 febbraio 1988

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