Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 2 0% REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2803/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron27066 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 23 Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere Dott. Attilio Celentano aprile 2002 Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: AL TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Labicana n. 44, Studio avv. Francesca Di Mattia Feluca, presso l'avv. Anto- nio Feluca che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 1746
contro
- Cliniche Lazzaro Spallanzani società Laboratorio di Analisi Chimico elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Ziliotto n. 20,S.a. s., presso Fusco Ferdinando, presso l'avv. Michele Franco che lo rappre- senta e difende giusta delega in atti;
л controricorrente avverso la sentenza n. 1285/99, decisa in data 1 dicembre 1999 e pubblicata in data 7 dicembre 1999, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 336/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Michele Franco nell'interesse della società controri- corrente%;B udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 febbraio 1992 AL TO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Nola in funzione di Giudice del Lavoro la società Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche Lazza- ro Spallanzani S.a.s., al fine di ottenere il pagamento di diffe- renze salariali per il lavoro svolto negli anni dal 1981 al 1991. Con sentenza n. 154/96 in data 8 giugno - 9 ottobre 1996, il Giu- dice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello la datrice di lavoro e in esito il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1285/99, emessa in data 1 - 7 dicembre 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A sostegno della decisione rilevava che la procura era stata rila- sciata su foglio spillato che non ne consentiva la riferibilità al 2 A ricorso introduttivo. Osservava al riguardo che la modifica dell'art. 83 cpc, nel senso di considerare la procura come apposta in calce anche se rila- " sciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", comporta la necessità di un riferimento che "non può soltanto essere quello materiale della sua unione all'atto ma che sia invece esplicito e non controvertibile". Tale nullità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, poteva es- all'art. 125 cpc e cioè sere sanata cui"soltanto nei limiti di posteriormente alla notifica dell'atto, ma anteriormente alla CO- stituzione" Osservava ancora il Tribunale "del resto", quale ulteriore argo- mento a sostegno della decisione, che la procura in esame, priva di data, non poteva considerarsi come rilasciata "contestualmente alla redazione dell'atto giudiziario". Propone ricorso per cassazione AL TO con atto notifi- cato in data 28 gennaio 2001 e deduce tre motivi (impropriamente numerati uno, tre e quattro). La società Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Lazzaro Spal- lanzani S.a.s., resiste con controricorso, col quale rileva, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso non contiene censura di sorta alla ratio decidendi fondata sulla man- canza di data nella procura. MOTIVI DELLA DECISIONE È preliminare l'esame del rilievo avanzato dal controricorrente 3 circa l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di una ra- tio decidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisione. Il rilievo non è fondato. Nella sentenza denunciata in questa sede, dopo lo svolgimento del- le argomentazioni sopra richiamate circa l'esigenza che la procura cui viene spillata si affermacontenga un "riferimento" all'atto che "del resto" la procura è priva della data del rilascio per cui "'non potrebbe trovare applicazione il principio della contestuali- tà che più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato nel ritenere presumibile che il mandato sia stato rilasciato conte- stualmente alla formazione dell'atto giudiziario". Rileva la Corte che si viene così ad enunciare non un'autonoma ra- tio decidendi ma un mero argomento rafforzativo, a sostegno della tesi per cui la procura spillata e materialmente unita all'atto non può essere considerata in modo unitario allo stesso ma deve e- videnziare nel proprio ambito gli elementi atti а dimostrare l'indispensabile collegamento. Invero il ricorrente ha, sia pure sinteticamente, censurato le considerazioni del Collegio di merito in ordine alla eventuale di- vergenza tra la data della procura e quella in cui l'atto assume rilevanza processuale, richiamando (motivo indicato come num. 4, pag. 9) la disciplina del processo del lavoro ove la costituzione in giudizio avviene col deposito in cancelleria e precede la noti- fica dell'atto introduttivo alla controparte. E poiché l'onere di impugnare le autonome rationes decidendi non può essere esteso fino a imporre una diffusa ed approfondita cen- sura di mere argomentazioni rafforzative non idonee a sorreggere il decisum ove risulti errata in radice la soluzione adottata, il ricorso si deve considerare ammissibile. Col motivo indicato come num. 1) si denuncia, con riferimento al la violazione о falsa applicazione degli n.3 dell'art. 360 срс, artt. 83 e 159 cpc. Si osserva che erra il Tribunale quando affer- ma che la procura deve contenere comunque un riferimento al pro- cesso in corso poiché è sufficiente la materiale unione all'atto cui essa inerisce. Col motivo indicato come num. 3) si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'insufficiente e contraddittoria motiva- zione e si osserva che manca, nella denunciata sentenza, qualsiasi argomentazione in ordine alla circostanza che il difensore di con- troparte nulla ha eccepito circa la riferibilità a difensore muni- to di mandato dell'attività processuale svolta dal medesimo. Col motivo indicato come n. 4 si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione dell'art. 125 cpc e si Osserva che i principi ivi indicati in tema di sanatoria dell'originario difetto di procura non trovano applicazione nel processo del lavo- ro. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la stretta con- nessione e risultano fondati per effetto delle argomentazioni che di seguito si enunciano. L'art, 83 cpc è stato modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 1997, 5 A n. 141, mediante aggiunta al secondo capoverso della frase "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su fo- glio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce". Al riguardo le Sezioni Unite, nella sentenza 10 marzo 1998, n. 2646 hanno affermato che "quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo- che dal suo testo non si rilevi il contrario deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cpc anche se non contiene alcun giudizio da promuo- riferimento alla sentenza da impugnare o al vere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cpc (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della 1. 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto material- mente all'atto), è idonea, al tempo stesso, a conferire la certez- za della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, nel giudizio di 6 legittimità considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze ine- renti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, espri- mentesi in materia nella libera scelta del difensore operata dai privati possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quan- to quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, poten- risolversi in do fra l'altro una tale non prevista necessità pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustifica- to da esigenze di tutela della controparte". Tali principi, cui questo Collegio ritiene di uniformarsi, risul- tano palesemente applicabili anche al giudizio di primo grado. D'altro canto l'espressione "cui si riferisce" ha un significato ben chiaro: leggerla "cui deve contenere un riferimento", comporta lo stravolgimento del senso letterale delle parole usate dal legi- slatore e l'arbitraria introduzione di una nuova incombenza forma- le, con distorsione di un testo normativo finalizzato ad eliminare inutili formalismi. Si deve pertanto cassare 1'impugnata sentenza, con rinvio ad altro 7 A giudice in grado di appello, che si designa nella Corte di Appello di Napoli, per la decisione in ordine all'appello, con l'esame delle ragioni proposte in rito e in merito dalla parte che ha in- trodotto il gravame. Lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli. Guylien I will Roma, 23 aprile 2002 IL PRESIDENTE Alberto ba IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 9LUG 2002 E DI oggi, M E R P IL CANCELLIERE