Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 02- C IVILE Traport modalità di pagam alempianto delle istruzio III. Composta dagli Il mi gg.rl Magistrati: R.G.N. 6925/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente 8698/99/p9537/9 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- Consigliere Cron. 5948 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rep. 731 Dott. Fabio Consigliere MAZZA Ud.20/09/02 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MAGLIFICIO MONDIAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ir persona del liquidatore sig. LI SE, elettivamente 20,domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAROLEO, che la difende insieme all'avvocato BRUNO DELL'ACQUA, giusta procura speciale del Notaio Mario Laina-i in Gallarate 26/3/1999, Rep.74.364; ricorrente
contro
GENERALE DE BANQUE, ir. persona degli S.A. 2002 amministratori delegati Signori Johan Tack e Philipe 1591 1 Dierckx, elettivamente domiciliaza in ROMA VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che la difende insieme all'avvocato FRANCO TCFFOLETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
RA INTERNATIONAL SERVICE, ORGANI FRET SERVICE, Avv. MICELI AURELIO: - intimati E e sul 2° ricorso n° 08698/99 proposto da: in persona RA INTERNATIONAL SERVICE S.R.L, dell'Amministratore, sic. RE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato STMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, difesa dagli avvocati GIULIO PALMIGIANO e CLAUDIO PALMIGIANO, giusta delega in atti: controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GENERALE DE BANQUE, in persona degli S.A. amministratori delegati Signori Johan Tack e Philipe Dierckx, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che la difende insieme all'avvocato FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in atti 2 controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
MAGLIFICIO MONDIAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ORGANI FRET SERVICES S.P.R.L.; - intimati e sul 3° ricorso n° 09537/99 proposto da: S.P.R.L., in persona de_ suo ORGANI FRET SERVICES legale rappresentante sig. HR DO, elettivamente domiciliata i ROMA VIA GREGORIANA 5, presso 10 studio dell'avvocato PAOLO TODARO, che la difende insieme agli avvocati ENRICO ADRIANO RAFFAELLI ed ENRICO SISTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GENERALE DE BANQUE, in persona dogli S.A. amministratori delegati Signori Johan Tack Е Philipe Dierckx, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato FAOLO QUATTROCCHI, the la difende insieme all'avvocato FRANCO TOFFCLETTO, giusta delega in acti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
MAGLIFICIO MONDIAL S.R. . IN LIQUIDAZIONE, RA INTERNATIONAL SERVICE S.R.L.; } intimati avverso La sentenza Π. 3244/98 della Corle d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 30/9/1998, depositata il 04/12/98; rg.1652/96; udita la relazione della causa svolta nelia pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato PAOLO QUATTROCCHI;
udito l'Avvocato BRUNO DELL'ACQUA, udito l'Avvocato GIANCARLO CALZETTA per delega AVV. Enrico A. Raffaelli }; udito il P.M. in persona del Scstituto Procuratore ER Dott. Rosaric RUSSO che ha concluso previa riunione de i giudizi;
accoglimento del ricorso proposto dal IO AL;
inammissibilità del ricorso incidentale HI - IO AL;
incidentale HI ORfretaccoglimento ricorso SEs Spa, con assorbimento ricorso incidentale ORfret SEs Sprl- HI. 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata sentenza lo svolgimento del processo di primo grado è esposto (ripetendo quanto esposto dal Tribunale) come segue: PI....Con atto notificato in data 23.3.91, IO AL s. I, 1 in liquidazione, corrente in Angera, esponeva: che, nel mese di dicembre 1989, essa attrice aveva concluso con la HI TI SE s.r.t. un contratto avente ad oggetto il trasporto e la consegna di prodotti di maglieria alla FO PR di Bruxelles, per il valore complessivo di lire 92.419.100; che il vettore aveva obbligo di consegnare la merce previo ricevimento dell'attestazione bancaria di avvenuto pagamento da parte della ditta destinataria ed invece, il vettore aveva consegnato la merce accettando attestazione bancarie di pagamento a 60 - 90 - 120 giorni, senza informare l'attrice; poichè la destinataria della merce non aveva provveduto al pagamento, essa attrice aveva subito danni. Conveniva pertanto in giudizio la s.r.l. HI TI SE s.r.l., corrente in Cassano D'Adda, per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 92.419.100, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva che era spedizioniere;
che aveva trasmesso le istruzioni alla corrispondente belga ditta OR FR SEs s.p.r.l., della quale si avvaleva quale sostituto (ex art. 1717 c.c. ) per le spedizioni in Belgio, che quest'ultima aveva consegnato la merce previa ricevuta di n. 4 attestazioni bancarie della Générale De Banque di Bruxelles, aventi ad oggetto un ordine irrevocabile di pagamento. Concludeva per il rigetto della domanda;
in 5 subordine, per la condanna della OR FR SEs sp.r.i. a rivalere direttamente l'attrice o, in ulteriore subordine, a tener indenne essa convenuta per capitale, accessori e spese. Previa autorizzazione del GI, con atto notificato in data 26.6.91, la convenuta chiamava in causa la OR FR SE s.p.r.l., con sede in Bruxelles assumendo anche nei suoi confronti le esposte conclusioni. Si costituiva la terza chiamata, la quale eccepiva: che l'azione della HI era prescritta, che essa chiamata era carente di legittimazione passiva per aver assunto solamente l'obbligo di consegnare la merce, che la Générale De Banque di Bruxelles aveva dichiarato l'emissione di un ordine irrevocabile di pagamento da parte del destinatario. Concludeva per il rigetto della domanda. Previa autorizzazione del Gl, con atto notificato in data 29.6.92, la OR FR SE chiamava in causa la Générale De Banque S.A., per sentirla condannare, in via subordinata, a tener indenne essa chiamante. Si costituiva anche quest'ultima parte, la quale concludeva, nel merito, per il rigetto della domanda". II Tribunale accoglieva la domanda attrice nei confronti della convenuta HI, poichè era risultato che l'ordine di consegnare la merce previa attestazione bancaria di avvenuto pagamento era stata trasmessa dalla HI (vettore) alla sua corrispondente OR FR SEs che materialmente aveva effettuato il trasporto (sub-vettore), senonchè quest'ultima aveva consegnato la merce alla destinataria EN PR ricevendo solo l'attestazione bancaria da parte della Général De Banque di un ordinc irrevocabile di RA De EL di pagamento a 60, 60, 90 e 120 giomi. Quindi riteneva responsabile la OR FR SEs nei confronti della convenuta HI. Escludeva la responsabilità della Générale De Banque perché nessun obbligo diretto aveva assunto nei confronti delle parti in causa, ma si era limitata ad attestare quanto dichiarato dal destinatario. Conseguentemente, condannava la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice pari al corrispettivo della merce di lire 92.419.100, oltre agli interessi dalle singole fatture al saldo effettivo. Inoltre, condannava l'attrice al pagamento del corrispettivo pattuito per il trasporto pari a lire 5.501.039, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. Condannava l'OR FR SEs a tenere indenne la convenuta delle somme dovute all'attrice per capitale interessi e spese. Dichiarava che l'eccezione di prescrizione proposta dalla OR FR SEs era infondata, perchè il decorso della prescrizione risultava documentalmente interrotto. Rigettava le domande proposte dalla OR FR SEs contro la Générale De Banque. Condannava la HI a rifondere all'attrice le spese processuali, da distrarsi a favore dell'avv. Miceli antistatario e la OR FR SEs a rifondere quelle sostenute dalla HI e dalla Générale De Banque. Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva. Avverso codesta decisione proponeva appello la s.r.l. HI TI SE chiedendo la riforma della sentenza nei suoi confronti, perchè non responsabile del mancato pagamento da parte della banca promittente e comunque, chiedeva di essere manlevata dalla OR FR nell'ipotesi di una qualsiasi responsabilità. L'appellante contestava la distrazione delle spese di lite disposta a favore dell'avv. Miceli. Resisteva in giudizio l'avv. Aurelio Miceli che chiedeva il rigetto dell'appello in ordine alla distrazione. Resisteva in giudizio anche la s.r.l. IO AL chiedendo il rigetto dell'appello; e, in subordine, la condanna in via solidale o alternativa della HI 7 e della OR FR SEs al pagamento in suo favore della somma di lire 91.419.100 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Resisteva in giudizio anche la Générale De Banque, chiedendo il rigetto del gravame. Si costituiva la OR FR SEs spri, chiedendo di essere assolta da ogni domanda o nel caso di conferma della condanna di essere tenuta indenne e manlevata dalla Générale De Banque. Con sentenza 30.9 - 4.12.98, la Corte d'Appello di Milano cosi provvedeva: "La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla s.r.l. HI TI SEs, in persona del suo legale rapprentante pro-tempore, avverso la sentenza emessa il 12.12.1995 dal Tribunale di Milano - sezione XI civile -, che parzialmente riforma, respinge la domanda proposta dal IO AL srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore. Condanna il IO AL in liquidazione al pagamento delle spese giudiziali in favore della HI s..., che liquida per il primo grado in complessive lire 9.716.000 e per il presente grado in complessive lire 13.391.805, come specificato in motivazione. Condanna i IO AL in liquidazione al pagamento delle spese processuali sostenute da OR FR SEs S. P. R. L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che liquida per il giudizio di primo grado in complessive lire 8.087.000 e per il presente grado in complessive lire 9.620.000. Condanna il IO AL in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore della Générale De Banque, che liquida per il giudizio di 0 08 primo grado in complessive lire 8.400,000 e per il presente grado in complessive lire 10,447,800. Respinge l'appello della s... HI nei confronti dell'avv. Aurelio Miceli e la condanna a rifondere all'avv. Aurelio Miceli le spese giudiziali della presente fase processuale, che liquida in complessive lire 5.690.000. Conferma nel resto l'impugnata sentenza." Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il IO AL s.r.l. in liquidazione (che ha depositato osservazioni ex art. 379u.c.c.p.c.). Ha resistito con controricorso la RA TI SE s.r.1., la quale ha inoltre proposto ricorso incidentale nei confronti del IO AL e della OR FR. La ORFR SEs s.p.r.l. ha resistito con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale ed ha inoltre proposto ricorso incidentale sia nei confronti della HI che nei confronti della GENERALE DE BANQUE. Al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali ha resistito con controricorso la S.A. GENERALE DE BANQUE. la ORFR SEs 5.p.r.
1. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto rilevare che l'avv. Miceli, in considerazione delle vicende processuali sopra indicate e dell'oggetto dei motivi dei ricorsi predetti, non può più essere considerato un litisconsorte necessarin (mentre lo sono le altre parti in questione), quindi tutte le problematiche concernenti la sua rituale citazione uel presente giudizio di cassazione (ad es. non gli è stato notificato il ricorso incidentale della HI) debbono ritenersi giuridicamente irrilevanti. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali vanno esaminati insieme in 9 applicata la relativa disciplina che prevede, all'art. 1692 c.c. la responsabilità del vettore nei confronti del mittente qualora questi esegua la consegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui la cosa è gravata o senza csigere il deposito della somma controversa La Corte D'Appello non ha tenuto conto della predetta norma, basando la propria decisione su motivazioni che si ritiene esulino da quello che è il punto principale della controversia e precisamente il rispetto o meno da parte del vettore delle istruzioni impartite dal IO AL. Se da una parte la Corte ha ritenuto rilevante l'osservanza delle istruzioni impartite dal IO da parte della HI, non si capisce perché non abbia invece considerato il mancato rispetto delle predette istruzioni da parte della OR FR;
di fatto la OR FR non ha rispettato le istruzioni che le erano state impartile, sebbene più rigorose di quanto richiesto dal IO, ma di fatto che fossero più rigorose o meno a nulla è rilevato dal momento che sono state violate. Infatti la OR FR ha accettato al momento della consegna della merce una attestazione che nulla aveva a che vedere con quella richiesta, attestazione contenente l'ordine irrevocabile di pagamento da parte del sig. RA De EL di incaricare la PL di pagare al IO AL un determinato importo a 60 90 120 giomi. La dichiarazione rilasciata dalla banca ha un contenuto sicuramente ingannevole ma che comunque differisce notevolmente da quello richiesto di avvenuto pagamento;
trattasi infatti di un ordine di pagamento da effettuare a distanza di tempo e pertanto evidenzia non solo che il pagamento non era certo avvenuto ma che neppure erano stati accantonati i fondi necessari alla effettuazione dello stesso. Oltre tutto l'attestazione consegnata al IO AL neppure faceva riferimento alla società destinataria delle merci, bensì conteneva la promessa di pagamento proveniente da un terzo estraneo al rapporto quanto connessi. Il ricorrente principale IO AL s.r.l. in liquidazione, con i suoi due motivi, denuncia "1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1692 c.c., art. 360 n. 3 cp.c. 2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, art. 360 n. 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Il rapporto dedotto in giudizio rientra senza dubbio nel contratto di trasporto, mediante il quale una parte (vettore) si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Il IO AL ha incaricato la s. r.l. HI TI SE di inviare la propria merce in Belgio e precisamente alla ditta FO PR ed appare evidente che il contratto concluso tra le parti non fosse un contratto di spedizione come sostenuto in prima istanza dalla stessa HI. II IO AL ha stipulato il contratto direttamente con la HI che a sua volta si è avvalsa, nell'ambito della propria organizzazione interna, della OR FR quale corrispondente per le consegne in Belgio. Che il vettore originario si sia avvalso di un subvettore non esclude l'esistenza del contratto di trasporto né porta ad una diversa qualificazione del rapporto e dalla documentazione agli atti si evince che la HI ha assunto la veste di vettore obbligandosi ad eseguire il trasferimento della merce direttamente alla ditta destinataria, FO Project. A nulla rileva il fatto che la HI si sia avvalsa dell'opera di altro soggetto e che questo ulteriore soggetto abbia assunto la veste di subvettore, perché resta ferma comunque la responsabilità del vettore nei confronti del mittente. II Tribunale di Milano aveva già pronunciato nel senso di ritenere il rapporto dedotto in giudizio come trasporto. La questione non è più stata riproposta in appello per cui si ritiene divenuta inconstestabile e di fatto la Corte d'Appello non ha pronunciato sul punto. Ritenuto pertanto il rapporto in causa un contratto di trasporto, allo stesso va 10 tra le parti, il sig. RA De EL. La Corte ha motivato la propria decisionc affermando che le fatture contenevano comunque una postergazione del pagamento e che la locuzione "pagamento avvenuto a 60 giomi" dovesse necessariamente essere interpretata nel senso che il pagamento sarebbe stato effettuato a 60 giorni. La motivazione non può essere condivisa e lo stesso trasportatore ha ben interpretato il significato della clausula. Il fatto che la fattura contenesse una postergazione del pagamento non poteva riguardare il subvcttore dal momento che questi doveva limitarsi ad eseguire le istruzioni impartitegli dal vettore. Inoltre nelle attestazioni rilasciate dalla banca alla OR FR, la postergazione del pagamento è stata indicata in 60 - 90 - 120 giomi, termini questi diversi, comunque, da quelli indicati in fattura (30 e 60 giorni) a dimostrazione del fatto che la postergazione è stata fissata dalla banca nel modo e nei termini che ha ritenuto. Nel caso in cui un trasporto è accompagnato dall'incarico di ricevere una determinata attestazione di pagamento, tale prescrizione non ha rilevanza autonoma ma inerisce allo stesso contratto di trasporto. Quindi nel caso in cui il mittente abbia prescritto la consegna della merce contro il rilascio di una determinata attestazione ed il vettore non ottemperi all'istruzione impartitagli, sorge una responsabilità da parte di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dell'art. 1692 c.e. L'aver ritenuto rilevante da parte della Corte la mancata contestazione del IO circa la differente attestazione consegnata, non può far venir mono la responsabilità del vettore nella vicenda. La fornitura si è svolta nell'arco di un mese per cui il IO non ha potuto rendersi immediatamente conto di quanto stava accadendo. Il IO, ricevute le diverse attestazioni, nulla poteva fare in proposito, se non sperare nel pagamento, dal momento che la merce era già stata consegnata. Per quanto riguarda il comportamento della banca, 12 si ritiene che il documento rilasciato avesse un contenuto ingannevole dal momento che ha attestato l'esistenza di un ordine di pagamento da eseguire per mezzo delle banche italiane ma senza precisare che il pagamento sarebbe avvenuto solo nel caso in cui vi fosse stata disponibilità di fondi sul conto currente del sig. De EL. La banca ha incaricato direttamente gli istituti italiani di pagare il IO AL assumendo pertanto un impegno che, se posto nel nulla, attesta una mancanza di buona fede da parte della stessa. Detto comportamento, proprio perché molto discutibile si ritiene debba essere valutato in sede di liquidazione delle spese di giudizio. La ricorrente incidentale HI TI SE s.r.1., con l'unico motivo proposto "...In via semplicemente cautelativa e subordinata..... verso il IO AL...." denuncia “... violazione degli artt. 1717; 1737 e 1362 c.c., in relazione all'art. 360 N. 3 e 5 c.p.c...." esponendo le seguenti doglianze. Se per assurdo - si potesse ritenere accoglibile e fondato l'avversario ricorso, si dovrebbero prendere in considerazione le eccezioni di cui agli artt. 1737 e 1717 c.c. in quanto la HI doveva necessariamente avvalersi, in loco, di sua sostituta data la natura dell'affare ed essendo nota, al mandante, tale sostituzione (doc. 7), tant'è che il medesimo IO nc chiese l'intervento. Per quanto riguarda, poi, la qualità della HI, non è stato provato, dal IO, che ne er gravato trattandosi di presupposto della sua pretesa, che la deducente non aveva operato come spedizioniere, ragione per la quale la sentenza avrebbe dovuto indicare specificatamente le ragioni per le quali si escludeva l'intervento a titolo di spedizioniere. Ed è in atti la dimostrazione che la HI aveva trasferito, alla OR FR, le istruzioni del IO. Nei confronti della OR FR la HI fonda il suo ricorso incidentale 13 “...sugli artt. 1703; 1737 e/o 1693 c.c., in relazione all'art. 360 N. 3 e 5 c.p.c...." esponendo quanto segue. Per la remota eventualità che dovesse essere accolto il ricorso del IO AL e potesse essere affermata la civile responsabilità della HI, la stessa avrebbe titolo a rivalersi, integralmente, nei confronti della OR FR, da essa incaricata della consegna delle merci alla destinataria, con la precisa indicazione del ritiro della attestazione bancaria. Tale diritto di regresso è legittimo in ogni caso, quale che fosse il rapporto intercorso fra la HI e la OR FR: di mandato con submandato, di spedizione con subspedizione e/o di trasporto con subtrasporto. La ORFR SEs s.p.r. propone (" In via semplicemente cautelativa e subordinata per il caso di accoglimento del ricorso AL...) ricorso incidentale nei confronti della RA denunciando 1) omessa motivazione ex arl. 360, 5° comma c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1717. 3° comma c.c. ex art. 360, 3° comma c.p.c." ed esponendo le seguenti doglianze. 1) La Corte d'Appello ha testualmente affermato che "non è contestato che le istruzioni del IO AL sono state trasmesse dalla società HI correttamente alla corrispondente ORFR" (pag. 7). La ORfret SEs ba già rilevato la sostanziale diversità delle istruzioni de quibus. Non si comprende come la Corte possa avere ignorato non soltanto il merito delle contestazioni formulate dalla difesa della ORFR SEs, a addirittura lo stesso fatto della loro proposizione. 2) La sentenza appare altresi censurabile sotto il diverso profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi in particolare dell'art. 1717, 3° comma c.c., il quale testualmente recita: "Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto". Il giudice di secondo grado avrebbe, pertanto, 14 dovuto rigettare rigettando le pretese avanzate da HI nei confronti di ORFR in quanto la prima era comunque tenuta, ai sensi di legge, a rispondere delle istruzioni da essa impartite. La ORFR SEs s.p.r.l. propone inoltre (...Nella denegata e remota ipotesi in cui venissero ccolti sia il ricorso proposto da AL che il ricorso incidentale proposto da HI nei confronti di ORFR e fosse altresi respinto il controricorso da quest'ultima proposto, in via semplicemente cautelativa e subordinata...), ricorso incidentale avverso la ER De Banque per i seguenti motivi: ..1) violazione degli artt. 1453 e/o 1337 o, in subordine, 1375 c/o 2043 ட்ட் c.c. ai sensi dell'art. 360, 3° comma c.p.c.; 2) contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, 5° comma c.p.c...."; ed esponendo le seguenti doglianze. La Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare gli artt. 1453 c.c. e/o 1337 o, in subordine, 1375 c.c., e/o 2043 c.c. al caso di specie dal momento che ER ha rilasciato attestazioni bancarie false e comunque di contenuto maliziosamente ambiguo, cagionando (d'intesa collusiva con il debitore, o meno), un ingiusto danno a ORFR. Se ER già avesse dato (INCARICHIAMO) l'ordine di pagamento, essa stessa sarebbe stata responsabile della provvista nei confronti della banca italiana corrispondente. Né l'ordine era irrevocabile, né ER incaricava con l'attestazione la banca corrispondente! E' lo stesso tenore letterale delle attestazioni bancarie rilasciate (NOI INCARICHIAMO) a confermare la falsità delle attestazione stesse nonché l'inevitabile equivoco in cui sono incorse ORFR, HI e AL. Infatti, la dichiarazione di ER di avere dato istruzioni di pagamento ad altra banca comporta che al rapporto tra cliente e ER si aggiunge e sostituisce il rapporto tra ER e banca appoggio, alla 15 quale ER (e non il cliente!) DICE DI AVER DATO ORDINE DI PAGAMENTO. Ciò comporta, o per lo meno avrebbe comportato se le attestazioni fossero state veritiere, che il vincolo delle somme all'adempimento era già imposto e che il pagamento era solo soggetto a un termine. Il ricorso principale, nella sua parte principale ed essenziale, deve essere accolto. Occorre infatti rilevare che il Giudice di primo grado era pervenuto alla decisione di condannare la HI a pagare al IO AL la somma suddetta, di condannare la OR FR SEs a tener indenne la HI e di rigettare le domande contro la ER de Banque, essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni: a) la HI ...trasmise correttamente le istruzioni ricevute alla sua "corrispondente" OR FR SEs..." -b) la HI assunse la veste di vettore e la OR FR SEs quella di subvettore;
-c) il tenore dell'istruzione impartita dall'attrice doveva ritenersi chiaro per le parti " tant'è che la stessa convenuta ha precisato al suo vettore che, prima della consegna, fosse necessaria un'attestazione bancaria di "blocco dei fondi messi a disposizione dal destinatario..."; -d) "... Invece la OR FR SEs ha accettato, ritenendola sufficiente, ben altra documentazione. Infatti la ER de Banque si è limitata a dare atto che il destinatario si era obbligato irrevocabilmente a pagare (tramite essa banca) il corrispettivo dovuto dopo 60, 90 e 120 giorni..." -e) " né la ER de Banque è inadempiente, perché quest'ultima, non aveva assunto alcun obbligo diretto nei confronti delle parti in causa e si è limitata ad altestare quanto dichiarato dal destinatario..."; f) - "...poiché non v'è rapporto contrattuale tra mittente e subvettore, la convenuta risponde nei confronti dell'attrice dell'inadempimento della OR FR SEs 16 e quest'ultima è invece inadempiente nei confronti della HI...". Di fronte a quest'iter argomentativo del Giudice di primo grado, la Corte d'Appello, nel riformare detta sentenza, appare anzitutto concludere che “. non è rilevabile alcuna negligenza nell'espletamento dell'incarico da parte della HI e della OR FR, che rispettivamente hanno trasmesso ed eseguito correttamente le disposizioni del IO AL ma perviene a tale conclusione senza una sufficiente motivazione (che consenta di capire con adeguata precisione quali risultanze abbia ritenuto attendibili e quali no;
ed in base a quali criteri); e tra l'altro senza che risulti neppure sufficientemente chiaro quali fossero le istruzioni in questione (si consideri ad es. a pag. 7 si legge: "...risulta documentalmente ... ed anzi che la consegna era subordinata al blocco dei fondi..."; mentre alla fine di tale pagina ed all'inizio della successiva si legge: "...le fatture indicavano un pagamento postergato di trenta giomi per le prime due e di sessanta giorni per le altre due..."). tSuccessivamente (a pag. 9) la Corte afferma Quel che rileva è che l'attestazione è stata richiesta e rilasciata dalla ER de Banque e quindi trasmessa alla AL, che nessun rilievo ha effettuato, sicché nessuna negligenza è ascrivibile alla HI ed alla OR FR...". Ma se le istruzioni sono state ben trasmesse ed eseguite non si comprende su quale base possa ancora sussistere un problema di accertamento di una eventuale negligenza della HI o della OR FR;
né in cosa potrebbe consistere una siffatta negligenza. Se poi, secondo la Corte dette istruzioni non sono state ben trasmesse e/o ben eseguite diviene ancor meno comprensibilc la precedente motivazione;
e comunque se l'inadempimento in questione (della della HI e/o della OR FR;
consistente in detta non esatta trasmissione e/o esecuzione) vi era già stato (il che 17 corrisponde alla tesi del primo Giudice) non appare chiaro in fatto perché il mancato (o ritardato) "rilievo” (v. sopra) da parte del IO AL dovrebbe apparire particolarmente significativo (nel ricorso principale di tale parte si legge: "Il IO, ricevute le diverse attestazioni, nulla poteva fare in proposito, se non sperare nel pagamento, dal momento che la merce era già stata consegnata", ed in effetti va rilevato che sarebbe stato necessario, per seguire un adeguato iter logico, che la Corte chiarisse adeguatamente il senso e l'utilità pratica di una eventuale immediata contestazione); in diritto poi non appaiono adeguatamente spiegati la rilevanza e gli effetti di un siffatto comportamento del IO AL dopo l'inadempimento predetto (in ipotesi sussistente;
qualora questo non sussistesse la rilevanza decisiva v. l'espressione: Quel che rileva..."a pag. 9- - che la Corte attribuisce al successivo comportamento de quo resterebbe priva di adeguata spegazione). In particolare dalla motivazione della Corte di merito non emerge con sufficiente chiarezza il suo assunto (sotto i vari profili rilevanti) circa la tesi del Giudice di primo grado secondo la quale la HI assunse la veste di vettore e Ja OR FR SEs quella di subvettore. In conclusione la motivazione in esame per le ragioni ora esposte (tutte rapportabili esplicitamente od implicitamente a rituali motivi di ricorso) consiste in un percorso argomentativo logicamente non compiuto ed esauriente e quindi insufficiente. La sussistenza di detto vizio logico deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori doglianze della parte ricorrente principale. Le problematiche supra considerate (e che dovranno essere nuovamente affrontate dal giudice di rinvio) si collocano inoltre dal punto di vista logico- 18 giuridico "a monte” rispetto alle doglianze contenute nei motivi dei ricorsi incidentali (tra l'altro nel senso che le conclusioni alle quali detto Giudicante perverrà a proposito delle problematiche stesse potranno eventualmente incidere sulla decisione in ordine alle questioni sollevate in detti ricorsi incidentali). Ritiene pertanto il collegio che, una volta accolto il ricorso principale per le ragioni sopra esposte, la decisione sul punto abbia affetti assorbenti anche rispetto ai ricorsi ulteriori. L'impugnata decisione va cassata in relazione al ricorso (principale) accolto, e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;
cassa l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso a Roma il 20.9.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE All . . IL CANCELLIERE C1 NN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 FEB. 20032003...... CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLERE C1 IN TI presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 13-9-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 3/361 versate € 180,76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rigg