Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14975 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
1 4975/03 IN NOLE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 8176/01 SEZIONE LAVORO Cron. N. 30197 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Stefano Ciciretti -Presidente- -Consigliere- Ud. 29.04.2003 2.cc Alberto Spanò 3.66 Capitanio Natale -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Amoroso -Consigliere- Giovanni ha pronunciato la seguente " SENTENZA sul ricorso proposto DA INPS- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo,con loro elettivamente domiciliato, in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto come da procura in atti Ricorrente CONTRO 4 PALMAR S.p.A. (già PALMAR S.r.l.), in persona dell'Amministratore Delegato Massimo Diamante, elettivamente 2514 domiciliata in Roma, Via Ripetta 22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende per procura a margi- ne ricorso disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Agostino Pac- chiana Parravicini del foro di Torino Controricorrente per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 60 del 28.3.2000/30.3.2000 R. G. n. 68/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.4.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Fabio Fonzo per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19.1.1999 il Pretore di Torino accoglieva l'opposizione proposta dalla MA S.r.l. avverso due decreti in- giuntivi, con i quali veniva intimato a tale società di pagare ri- spettivamente £.
2.456.864.000 e £. 592.740.000 per contributi evasi e somme aggiuntive per il periodo gennaio 1994/febbraio 1996 su compensi versati ai dipendenti a titolo di rimborso per spese di viaggio sotto la voce "rimborsi chilometrici". L'INPS proponeva appello avverso la decisione di primo grado rilevando che le somme corrisposte ai dipendenti da parte della MA dovevano essere qualificate come retribuzioni e quindi 1 dovevano essere assoggettate a contribuzione, non essendo stata fornita la prova circa la natura di rimborso spese delle somme 3 stesse. All'esito la Corte di Appello di Torino con sentenza n. 60 del 2000 respingeva l'appello e confermava l'impugnata decisione. Il giudice di appello in particolare osservava che i dipendenti erano stati autorizzati all'uso del mezzo proprio per spostarsi da un cantiere all'altro, sicché avevano diritto al rimborso delle spe- se sostenute, il cui importo veniva determinato mese per mese in base ai chilometri percorsi e alle tariffe ACI. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. La MA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 12- secondo comma n. 2 e/o 1 della legge n. 153 del 1969, nonché violazione dell'art. 2697 Cod. Civ. e degli Cod, Civ. artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all'art. 2700 e all'art. 360 n. 3 C.P.C. L'ente previdenziale sostiene che il giudice di appello, nel valu- tare i mezzi di prova, ha mancato di attribuire all'atto pubblico, costituito dal verbale di verifica fiscale (n. 24803/75933/111/ 2^ di prot. del 30.7.1996) compiuto dalla Guardia di Finanza, l'efficacia privilegiata attribuita dalla legge, facendo fede tale atto fino a querela di falso dei fatti compiuti dal pubblico uffi- ciale. In particolare la censura verte sul fatto che è stato del tutto tra- scurato l'anzidetto verbale sul punto della predeterminazione, che prescinde dalla reale entità, del chilometraggio, posto a base del calcolo adoperato dalla società nella determinazione dell'indennità, dandosi rilievo alle testimonianze, secondo le quali i chilometri venivano indicati dal personale e l'indennità era fissa, perché i cantieri erano, nel 1994 e nel 1995, sempre gli stessi. La doglianza è priva di pregio e non merita di essere condivisa. In linea di diritto non può essere posto in discussione il princi- pio, più volte affermato e ribadito da questa Corte, secondo cui l'atto pubblico, come il verbale della Guardia di Finanza, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti. Tuttavia tale efficacia probatoria non si estende al merito dell'accertamento, alla veridicità delle dichiarazioni, alle valutazioni e alle conclusioni dei verbalizzanti, che sono quindi liberamente valutabili dal giudice di merito (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 3350 dell'8 marzo 2001; Cass. sentenza n. 3973 del 18 aprile 1998). Orbene il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del ri- cordato principio, atteso che, ha liberamente apprezzato gli ac- certamenti e le valutazioni della Guardia di Finanza, non avendo gli stessi efficacia probatoria privilegiata, e, sulla base dei docu- menti acquisiti agli atti e delle risultanze testimoniali, ha rite- 5 nuta raggiunta da parte della MA la prova che le somme, cor- risposte ai lavoratori per rimborso spese, fossero state determi- nate in base ai chilometri percorsi e alle tariffe ACI. D'altro canto la stessa Corte di Appello si è data carico di ri- spondere alle obiezioni dell'INPS, ribadite nel ricorso per cassa- zione, evidenziando come non fosse stata contestata la circostan- za dell'autorizzazione data ai lavoratori di servirsi dei propri veicoli per raggiungere i vari cantieri e della diversità degli im- porti riconosciuti ai singoli lavoratori. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, contraddit- toria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della 116-controversia, in relazione agli artt. 115- primo comma-, primo comma- e 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo l'INPS osserva che il giudice di appello a fronte dell'accertamento in fatto dell'atto pubblico, secondo cui i chi- lometri percorsi indicano anche i millimetri, ha sorvolato sul pro- cedimento di calcolo, non cogliendo e quindi non motivando le carenze in considerazione dell'irrealtà del chilometraggio inden- nizzato. Anche questa censura non coglie nel segno e non può essere con- divisa, giacché oppone un apprezzamento di segno opposto a quello riservato ai giudici di merito che, come già si è detto, hanno proceduto ad una valutazione dei documenti e delle prove fornendo una motivazione adeguata e logica delle conclusioni raggiunte in ordine al riconoscimento dei rimborsi per le spese sostenute dai lavoratori. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 58,00 , oltre € 5000/00 per onorario. Così deciso in Roma addì 29 aprile 2003 Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro De Neuss Vilaca Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 10 OTT. 2003 IL CANCELLIERE