Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 1
Nel procedimento amministrativo che si conclude con il provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 legge n. 401 del 1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso all'interessato del suo avvio, a norma dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, in quanto tale norma non si applica ai procedimenti che hanno disciplina speciale e derogatoria, come quella introdotta con la citata legge n. 401.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 21405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21405 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 07/04/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 462
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 44030/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO LE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 12.11.2004 dal g.i.p. del tribunale di Verona;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 12.11.2004 il g.i.p. del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento in data 8.11.2004 con cui il questore di Verona, ai sensi dell'art. 6 della legge 401/1989, aveva imposto ad LE DO il divieto di accesso per tre anni agli stadi del territorio nazionale dove si svolgono partite di calcio, nonché alla stazione ferroviaria di Modena e al percorso dalla stessa stazione allo stadio di calcio modenese nei giorni in cui vi è impegnata la squadra di calcio del Modena, e aveva altresì prescritto di comparire presso la questura di Modena quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita disputata dalla squadra di calcio del Modena sia in casa che in trasferta. Ha osservato il giudice che ricorrevano i presupposti legali per i provvedimenti restrittivi, giacché il DO in occasione dei gravi disordini verificatisi al termine della partita di calcio tra l'LA Verona e il Modena, in data 30.10.2004, era stato arrestato in flagranza (assieme ad altri due tifosi della squadra modenese) e denunciato per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, rissa, danneggiamento e lancio di materiale pericoloso di cui all'art. 6 bis legge 401/1989. Ha aggiunto il giudice veronese che il DO, per la gravità dei fatti e del connesso turbamento dell'ordine pubblico, doveva considerarsi pericoloso.
2- Il DO ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
2.1 - Col primo lamenta mancanza o apparenza di motivazione, nonché violazione dell'art. 6 legge 401/1989. Sostiene che ne' il provvedimento questorile ne' quello giurisdizionale hanno accertato addebiti specifici contro lo stesso DO e neppure hanno motivato sulla sua persistente pericolosità, sulla necessità e urgenza del provvedimento e sulla congruità della durata delle prescrizioni. Tanto più che, sotto il primo profilo, altro g.i.p. del tribunale di Verona, con provvedimento del 3.11.2004, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per gli anzidetti reati, osservando che il DO non compariva nelle riprese video effettuate dalla forze dell'ordine durante gli scontri e non indossava nell'occasione sciarpe, cappelli o altri indumenti idonei a garantire il travisamento.
2.2 - Col secondo motivo denuncia violazione dell'art. 7 legge 241/1990 e omessa motivazione sul punto, giacché il questore di
Verona aveva omesso di comunicare allo stesso DO l'avvio del provvedimento amministrativo, adducendo non specificate ragioni di necessità e urgenza ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disatteso il secondo motivo di ricorso. Il questore di Verona, nel motivare il suo provvedimento, aveva tra l'altro osservato che non era stata effettuata comunicazione di avvio del procedimento "viste le particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo per la necessità e l'urgenza dell'emissione del provvedimento, ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, previste dall'art. 7, primo comma, della legge n. 241/1990". Questa norma, emanata per la disciplina generale del procedimento amministrativo, stabilisce che "ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi".
Ma siffatta norma generale, che mira a garantire una minimale partecipazione del privato al procedimento amministrativo che lo interessa, non trova applicazione per i procedimenti che hanno una disciplina speciale, come quella stabilita dall'art. 6 della legge 401/1989, la quale - come tale - ha valore derogatorio rispetto alla disciplina generale. Oltre tutto, la disciplina speciale prevista nell'art. 6, stabilendo che il provvedimento questorile perde efficacia se entro novantasei ore dalla sua notifica non è convalidato dal giudice per le indagini preliminari (v. Cass. Sez. 1^, n. 20654 del 9.5.2003, Basile, rv. 227141) e attribuendo al destinatario il diritto di proporre memorie e deduzioni difensive davanti allo stesso giudice, assicura certamente all'interessato una tutela più forte di quella minima prevista dalla legge generale n. 241 del 7.8.1990.
Sul punto, si deve quindi concludere che il richiamo che il questore ha fatto all'art. 7 della legge 241/1990 è improprio, ma che tuttavia la affermata esistenza di esigenze di celerità e urgenza, se non vale a esonerare dall'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (appunto perché nella fattispecie non è applicabile), può servire per motivare in ordine a quel presupposto di eccezionale necessità e urgenza che il terzo comma dell'art. 13 Cost. impone per legittimare tutti i provvedimenti amministrativi di limitazione della libertà personale (v. al riguardo Corte cost. sent. n. 512/2002).
4 - Resta quindi da esaminare il primo motivo di ricorso, per il quale occorre tener presente il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che è stato massimato nel modo seguente:
"In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.,
l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (v. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (sent. 44273 del 12/11/2004, c.c. 27/10/2004, Labbia, rv. 229110). Orbene, il ricorrente lamenta che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non ha motivato in ordine: a) alla attribuibilità individuale delle condotte addebitate;
b) alla pericolosità concreta e attuale del soggetto;
c) alla necessità e urgenza del provvedimento;
d) alla durata della misura prevenzionale. 4.1 - Sotto i primi due profili la censura è infondata.
Invero, il giudice ha analiticamente considerato che il DO, assieme ad altri due tifosi della squadra di calcio del Modena, era stato arrestato in flagranza dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 583, 588, 635 c.p. e 6 bis legge 401/1989, mentre partecipava a violenti scontri della tifoseria modenese contro l'opposta tifoseria della squadra LA Verona e contro le forze dell'ordine intervenute per sedare gli scontri;
che durante gli episodi di violenza il commissario capo dottor Cecchetto aveva riportato un trauma facciale con frattura coronale e perdita di cinque denti;
che gli ultras modenesi erano arrivati in forza con un gruppo di circa 400 persone trasportati a bordo di sette pullman, mostrando sin dall'inizio una programmata aggressività verso la tifoseria opposta e verso le forze di polizia in servizio di ordine pubblico;
che per queste ragioni era giustificato il giudizio di concreta e individuale pericolosità del DO e degli altri tifosi coinvolti nelle violenze. Siffatta motivazione si deve considerare adeguata, considerando il carattere sommario e urgente del giudizio, in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 6 legge 401/1989 per giustificare il provvedimento questorile (denuncia o condanna per determinati reati, incitamento o induzione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive), nonché in ordine alla esistenza di alcuni presupposti generali richiesti dall'ordinamento per legittimare misure di prevenzione limitative della libertà personale (più precisamente la imputabilità al destinatario della misura prevenzionale delle condotte contestate, e la pericolosità sociale del medesimo).
In particolare, sul punto della attribuibilità al BA delle condotte per cui è stato arrestato e denunciato, è corretta l'osservazione del g.i.p. secondo cui, in sede di convalida della misura di prevenzione, non ha rilievo la circostanza che lo stesso ufficio del g.i.p. (nella persona di altro magistrato) non abbia accolto la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria ex artt. 272 e segg. c.p.p. contro il medesimo BA. E infatti una cosa sono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari che giustificano la misura cautelare personale prevista dal codice di rito, altra cosa sono i presupposti specifici che legittimano quella diversa misura di prevenzione atipica che consiste nell'obbligo di presentarsi a un ufficio di polizia in concomitanza di determinate manifestazioni sportive. Proprio perché minore è la limitazione alla libertà personale che deriva dalla misura di prevenzione, a tal fine è sufficiente che il destinatario della misura sia stato denunciato con sufficienti indizi come autore di determinati reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive e che risulti perciò pericoloso per la tranquillità e l'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive stesse. Mentre per le misure cautelari, che quasi sempre comportano una limitazione molto più incisiva della libertà personale, sono necessari da una parte gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e dall'altra diverse esigenze cautelari, con la particolarità che se la esigenza cautelare mira ad evitare la recidiva in reati della stessa indole, la misura cautelare è possibile solo si tratta di delitti con pena edittale non inferiore a quattro anni di reclusione (art. 274 lett. c) c.p.p.). Insomma, per le misure cautelari personali sono necessari gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari più intense, una delle quali è quella di evitare la commissione di gravi delitti della stessa indole;
per le misure di prevenzione di cui trattasi occorrono soltanto sufficienti indizi di colpevolezza e una meno grave pericolosità sociale che sia però specificamente relativa alle manifestazioni sportive.
4.2 - Sotto gli altri due profili, invece, la censura è fondata e va accolta.
Invero il giudice veronese non ha esercitato il doveroso controllo nè sul requisito costituzionalmente necessario della necessità e urgenza (cfr. Corte cost., 5.12.2002 n. 512), ne' sulla durata della misura di prevenzione atipica.
Il fatto che il questore abbia esplicitamente motivato sulla necessità e urgenza della misura (anche se nel modo improprio sopra sottolineato) non esonera il giudice dall'obbligo di esercitare il controllo giurisdizionale anche su questo specifico profilo in base agli elementi concreti della fattispecie (in primo luogo in base alla distanza temporale tra gli episodi di violenza all'origine del provvedimento e la data del provvedimento medesimo). Sul punto però la ordinanza impugnata difetta di qualsiasi motivazione. Anche sulla congruità della durata, in relazione alla concreta pericolosità del DO, manca qualsiasi motivazione.
5 - Per queste ragioni la impugnata ordinanza va annullata limitatamente all'omesso controllo sulla necessità e l'urgenza, nonché sulla durata della disposta misura prevenzionale, con rinvio allo stesso giudice (ex art. 623 lett. a) c.p.p.) che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti.
Va infatti ribadito al riguardo l'ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta sentenza Labbia, secondo cui va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, "limitandosi a un controllo meramente formale, omelia di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale" (rv. 229112).
Occorre anche precisare che l'annullamento con rinvio di una ordinanza di convalida tempestivamente adottata non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore e convalidate dal giudice. La decadenza delle prescrizioni questori li sancita dal terzo comma dell'art. 6 legge 401/1989, infatti, discende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga un qualsiasi provvedimento giudiziale di convalida, ma è esclusa se il provvedimento giudiziale che interviene tempestivamente è annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (Cass. Sez. 1^, n. 48369 del 15.12.2004, Morelli, rv. 229361).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005