Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 21405
CASS
Sentenza 7 aprile 2005

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Nel procedimento amministrativo che si conclude con il provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 legge n. 401 del 1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso all'interessato del suo avvio, a norma dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, in quanto tale norma non si applica ai procedimenti che hanno disciplina speciale e derogatoria, come quella introdotta con la citata legge n. 401.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2005, n. 21405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21405
    Data del deposito : 7 aprile 2005

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