Art. 6.
Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , per conseguire l'assegno di previdenza, e' ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , il reddito complessivo di cui all' articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato dall'articolo 4 della presente legge."
Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , per conseguire l'assegno di previdenza, e' ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , il reddito complessivo di cui all' articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato dall'articolo 4 della presente legge."