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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23001 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato RICCI ALESSANDRO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
in subordine, rilevata la maturata prescrizione e l'improcedibilità ai sensi del D.Igs. 150/2022, insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23001 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, riduceva alla misura indicata in dispositivo la pena inflitta a GI OL per I delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per avere sottratto, a scopo di ingiusto profitto, l'energia elettrica che serviva alla propria abitazione, allacciandosi direttamente al cavo esterno dell'ente erogatore. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. Ci si era limitati ad acquisire il verbale di verifica redatto dai tecnici Enel ed, invece, si sarebbero dovuti escutere, in dibattimento, gli stessi. Anche per accertare se realmente vi fosse stata violenza sulle cose. Erroneamente si erano ritenute superflue tali prove orali che, invece, apparivano decisive. Non si era poi provato che l'imputato fosse stato l'unico occupante dell'immobile servito dall'allaccio abusivo. Né si era provato che l'allaccio fosse stato realizzato proprio dal prevenuto. Non si era poi precisato quale parte del verbale di verifica fosse stata ritenuta utilizzabile. Né si era chiarito quali elementi di prova si fossero tratti dal verbale di arresto dell'imputato. Del tutto irrituale era stata l'esclusione di ogni altra fonte di prova. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Non si era in alcun modo motivato il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti. Le precedenti condanne datavano a molti anni prima, 16 in un caso, 23 nell'altro. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1 1. Il primo motivo, sulla prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di furto di energia elettrica ascrittogli, è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che è deputato solo a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva considerato che, al momento del rilievo della condotta illecita, era indubitabilmente emerso che il prevenuto fosse l'utilizzatore dell'immobile servito dall'illecita derivazione. E che ne era perfettamente consapevole, non transitando l'energia per il contatore e non dando pertanto luogo a conteggio e, di conseguenza, a pagamento alcuno. Privo di rilievo era l'accertamento su chi avesse materialmente realizzato la derivazione, posto che l'imputato comunque se ne giovava (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e pacifico il faccio che l'allaccio al cavo di rete ne comporti la modifica (quantomeno forzandone l'isolamento) e concreti, pertanto, l'aggravante della violenza sulle cose (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190). Tale esaustivo quadro probatorio rendeva del tutto irrilevante la richiesta di integrazione probatoria, peraltro priva della necessaria specificità, invocata dalla difesa. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile considerando che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Se2:. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso impedisce anche di procedere alla verifica della avvenuta proposizione della querela (si veda la sentenza Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) in applicazione delle novità normative apportata con il d. Igs. n. 150 del 2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 199 del 2022.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023. —
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato RICCI ALESSANDRO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
in subordine, rilevata la maturata prescrizione e l'improcedibilità ai sensi del D.Igs. 150/2022, insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23001 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, riduceva alla misura indicata in dispositivo la pena inflitta a GI OL per I delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per avere sottratto, a scopo di ingiusto profitto, l'energia elettrica che serviva alla propria abitazione, allacciandosi direttamente al cavo esterno dell'ente erogatore. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. Ci si era limitati ad acquisire il verbale di verifica redatto dai tecnici Enel ed, invece, si sarebbero dovuti escutere, in dibattimento, gli stessi. Anche per accertare se realmente vi fosse stata violenza sulle cose. Erroneamente si erano ritenute superflue tali prove orali che, invece, apparivano decisive. Non si era poi provato che l'imputato fosse stato l'unico occupante dell'immobile servito dall'allaccio abusivo. Né si era provato che l'allaccio fosse stato realizzato proprio dal prevenuto. Non si era poi precisato quale parte del verbale di verifica fosse stata ritenuta utilizzabile. Né si era chiarito quali elementi di prova si fossero tratti dal verbale di arresto dell'imputato. Del tutto irrituale era stata l'esclusione di ogni altra fonte di prova. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Non si era in alcun modo motivato il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti. Le precedenti condanne datavano a molti anni prima, 16 in un caso, 23 nell'altro. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1 1. Il primo motivo, sulla prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di furto di energia elettrica ascrittogli, è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che è deputato solo a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva considerato che, al momento del rilievo della condotta illecita, era indubitabilmente emerso che il prevenuto fosse l'utilizzatore dell'immobile servito dall'illecita derivazione. E che ne era perfettamente consapevole, non transitando l'energia per il contatore e non dando pertanto luogo a conteggio e, di conseguenza, a pagamento alcuno. Privo di rilievo era l'accertamento su chi avesse materialmente realizzato la derivazione, posto che l'imputato comunque se ne giovava (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e pacifico il faccio che l'allaccio al cavo di rete ne comporti la modifica (quantomeno forzandone l'isolamento) e concreti, pertanto, l'aggravante della violenza sulle cose (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190). Tale esaustivo quadro probatorio rendeva del tutto irrilevante la richiesta di integrazione probatoria, peraltro priva della necessaria specificità, invocata dalla difesa. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile considerando che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Se2:. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso impedisce anche di procedere alla verifica della avvenuta proposizione della querela (si veda la sentenza Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) in applicazione delle novità normative apportata con il d. Igs. n. 150 del 2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 199 del 2022.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023. —