Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca è configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11897 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 73
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 24201/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI RO N. IL 15/04/1959;
2) ES AU N. IL 03/03/1965;
nei confronti di:
1) PO NI N. IL 01/12/1969;
2) GL IN N. IL 15/11/1947;
avverso la sentenza n. 1864/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che conclude per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, avv. IO che deposita conclusioni, nota spese e due sentenze della 5^ sezione penale e chiede l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. Morrà che chiede il rigetto.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della Capitale, ha assolto OD AN e GA IN perché il fatto non costituisce reato: la prima da quello di diffamazione (art. 595 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21) nei confronti di IO ER e LL IM in relazione alla redazione e pubblicazione, sul quotidiano "Liberazione" del 21 settembre 1999, di un articolo dal titolo "Due terroristi italiani fanno fortuna in Gran Bretagna" nel quale si sosteneva che i predetti attraverso una società "Easy London" avevano istituito un'organizzazione per mezzo della quale avevano reclutato giovani da tutta Europa, con la promessa di lavoro, non mantenuta, ottenendo così la possibilità di disporre mano d'opera a basso costo, con ragazzi ospitati in locali sovraffollati, senza uscite di sicurezza nè misure antincendio e in condizioni igieniche precarie e che il IO aveva reclutato "skinhead", soprattutto dalla Polonia, per inibire qualsiasi protesta dei giovani che si erano rivolti alle Ambasciate del proprio paese, raccontando di essere stati derubati e malmenati dagli "skinhead"; la seconda dal reato (artt. 57 e 595 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21), di omesso controllo quale direttore del quotidiano.
La Corte ha anche rigettato l'appello delle parti civili in relazione alla qualifica di terroristi attribuita ad esse parti civili. 2.- Il IO e ES UD ved. LL, parti civili, con il difensore procuratore speciale, propongono ricorso per cassazione, deducendo:
a.- Violazione di legge per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione estensiva del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di intervista, aa) non sussistendo un interesse pubblico alla conoscenza di quanto pubblicato da altro giornale e ab) avendo il giornale Liberazione fatto da cassa di risonanza all'altrui diffamazione, senza rigorosamente controllare la verità delle notizie riportate.
b.- Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli atti del processo, non essendo stato tenuto conto di quanto accertato con la sentenza di primo grado, secondo la quale le affermazioni contenute nell'articolo erano del tutto generiche e in contrasto con gli atti depositati e cioè con il rapporto della Digos di Roma del 29.1.03 che attestava l'assenza di riscontri in relazione ai dedotti maltrattamenti e a contatti con estremisti stranieri;
lettera del Capo della Polizia di Londra che attestava l'assenza di qualsiasi reclamo in relazione all'attività dell'azienda Meeting Point;
certificazione della Fenbec Constulting circa l'ottimo stato di conservazione degli alloggi forniti alla clientela da parte di quest'ultima; sentenze del Tribunale di Roma circa la totale falsità delle accuse di maltrattamenti della clientela;
c.- Mancanza di motivazione in relazione all'accostamento nel giornale di esse parti offese alla strage di Bologna, ritenuti coinvolti in questa, tenuto conto che dalla lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Bologna, divenuta irrevocabile, relativa alla strage di Bologna si presentava falso l'accostamento di esso IO e del LL alla predetta strage, risultando la condanna per calunnia nei confronti delle parti offese dei vertici dei sevizi segreti italiani. E ciò a distanza di cinque anni dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione. 3.- I motivi concernenti le notizie relative alla attività svolta in Inghilterra sono infondati.
La Corte territoriale ha evidenziato come, sin dall'occhiello risultava che la giornalista avesse riferito una notizia già pubblicata da un quotidiano inglese, The Mail, e come nel corpo dell'articolo si facesse riferimento, sette volte, a quanto denunciato dallo stesso quotidiano inglese.
La stessa Corte ha anche dato conto del fatto che risultavano rimostranze dei giovani stranieri nei confronti delle società gestite dalle parti offese, pubblicate su altri giornali stranieri di prestigio Sunday Mirror, Daily Telegraf, Time Out, El Pais, Sunday Time e Searchlight.
Orbene, può ben dirsi che la scriminante del diritto di cronaca trova fondamento non soltanto nella verità del fatto oggetto della notizia, ma anche nella verità della notizia in sè
indipendentemente da verità del fatto oggettivo, purché la stessa sia di interesse pubblico anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato, dovendo il giornalista soddisfare un'esigenza di informazione pubblica (Cass. sez. un. pen. 16 ottobre 2001, n. 37140). Nella specie, come sopra specificato, la Corte ha dato conto del fatto che la giornalista aveva riportato una notizia relativa alla organizzazione impiantata nel Regno Unito dal IO e dal LL, pubblicata da un giornale inglese, che essa era rilevante anche per la notorietà dei protagonisti, e che non era meramente scandalistica, perché altri giornali stranieri si erano soffermati sulle rimostranze di giovani nei confronti delle società gestite dalle parti civili e che le espressioni usate erano civili e non offensive.
E l'oggettività della notizia riportata, non meramente scandalistica, va riferita a quanto risulta al momento della pubblicazione e non, come dedotto con il ricorso, in base ad accertamenti effettuati successivamente.
È pure logica l'argomentazione della Corte territoriale che ha escluso che fosse offensivo il termine "terrorista" con cui erano stati indicati il IO e il LL. Infatti, nel linguaggio comune per terrorismo si intende un sistema di agitatori politici che si avvalgono di metodi atti ad incutere paura grande, timore che abbatte. E come risulta dalla stessa sentenza impugnata il IO e il LL avevano precedenti penali per banda armata(entrambi) e il LL anche per associazione sovversiva, esplosione di colpi di arma da fuoco, blocco stradale, incendio possesso illegale di armi e devastazione continuata: cioè avevano seguito fini politi con mezzi idonei ad incutere timore grande.
4.-È, invece, fondato il motivo concernente la pubblicazione della foto rappresentante la stazione di Bologna dopo la nota strage e il riferimento al IO e al LL. Alla sola direttrice del giornale ex art. 423 c.p.p., era stato contestato anche il fatto di avere omesso di esercitare sul contenuto del giornale il controllo necessario al fine di impedire che, attraverso la pubblicazione della predetta foto e del sommario nel quale si faceva riferimento a ER IO e IM LL quali persone coinvolte nella strage, si offendesse la reputazione degli stessi, con l'attribuzione di fatti determinati.
Orbene, la Corte territoriale ha confermato la sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non offensivo il termine "terrorista" riferito ai predetti, ma ha omesso di esaminare la questione proposta con l'appello dalle parti civili se fosse o meno offensiva la pubblicazione della foto riproducente la stazione di Bologna dopo la strage e del sommario che faceva riferimento al coinvolgimento dei querelanti. Infatti, non si può ritenere che la questione sia stata risolta con il negare valenza spregiativa al termine usato "terrorista". Infatti, anche se i querelanti erano stati condannati per associazione sovversiva in relazione ad altri fatti di minore rilievo, si doveva specificatamente distinguere l'accostamento degli stessi alla strage di Bologna, che aveva causato un gran numero di morti e di feriti, per la quale essi non erano stati mai imputati.
Per tale omissione va annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice per valore competente per l'appello, mentre i ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi relativamente ai capi a) e b); annulla la sentenza impugnata nei confronti della sola GA limitatamente al capo c) e rinvia al giudice competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010