CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35835 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato SANTORO PIER GERARDO del foro di ROMA, in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato DIDDI ALESSANDRO del foro di ROMA in difesa di NO VA, che si riporta ai motivi del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro, quale giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'appello di AN MB contro l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia che respingeva l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, MB è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati degli articoli 416-bis cod. pen., 629, aggravato dall'articolo 416- Penale Sent. Sez. 1 Num. 35835 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/06/2023 bis.1, cod. pen., 321, aggravato dall'articolo 416-bis.1, cod. pen. L'ordinanza genetica è del 12 dicembre 2019. Nell'atto di appello cautelare la difesa del ricorrente sostiene l'affievolimento o il venir meno delle esigenze cautelari determinato dal tempo trascorso dalla data di esecuzione della misura, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni di polizia giudiziaria e dai coimputati, dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dalla persona offesa del reato di estorsione e dalle risultanze della istruttoria ancora in corso per il reato di corruzione. Il Tribunale del riesame ha respinto l'appello osservando che la gravità indiziaria per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. comporta l'applicazione della presunzione relativa alle sussistenza delle esigenze cautelari, che gli elementi di novità addotti dalla difesa/ come la distanza tra la residenza del condannato in Roma a far data dal 1991 ed il luogo del sodalizio individuato in Vibo Valentia/ non sono equivalenti ad una dissociazione espressa, né sufficienti a dimostrare l'impossibilità di futura ricaduta nel reato. Il Tribunale ha aggiunto che la tesi difensiva secondo cui non è possibile replicare le condotte di reato, perché l'associazione ormai si è disciolta, non è condivisibile perché il rischio di reiterazione del reato riguarda genericamente condotte dello stesso tipo, che l'effetto deterrente esercitato dalla detenzione in carcere è asserito ma concretamente indimostrato, che il corretto comportamento inframurario è una doverosa osservanza delle prescrizioni ed ad esso non può riconoscersi valenza premiale, che il tempo decorso ha valenza neutra, che l'incensuratezza del cautelato è già stata valutata al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, e che, per quanto riguarda gli esiti di istruttoria dibattimentale in corso, essa non si è ancora conclusa e le parziali risultanze non sono adatte ad incidere sul grave quadro cautelare/ che rimane pertanto immutato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui il difensore deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che la figura di MB è emersa solo dopo oltre due anni dall'inizio dell'attività investigativa, dall'attività di intercettazione sono emerse soltanto telefonate intercorse tra lo stesso e ON, con cui vi era peraltro un rapporto di natura economica, e solo sette incontri intercorsi con SO di cui sarebbe stato in ipotesi accusatoria il factotum, che nel corso del dibattimento erano emerse incongruenze nel racconto del collaboratore di giustizia DR MA che riferiva di un rapporto con SO fino al 2016, ma ciò sarebbe in contrasto con la circostanza che DR MA è sottoposto a detenzione dal 2 2011; inoltre, le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria AU in ordine al fatto che MB fosse portavoce di SO derivavano da un'indagine della D.D.A. di Roma nell'ambito der quale però MB non è stato neanche rinviato a giudizio;
inoltre, l'ordinanza impugnata non spiega perché non sia rilevante la distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e il luogo del sodalizio;
inoltre la ordinanza impugnata non ha attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dalla asserita vittima della estorsione1 che ha riferito di non aver subito nessuna pressione da parte del ricorrente, mentre con riferimento alla vicenda relativa alla presunta corruzione in dibattimento è emerso che è stato l'altro soggetto coinvolto nel fatto ad aver preteso un'utilità economica dall'imputato. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Alessandro Diddi, per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'istanza del ricorrente che ha originato la ordinanza di rigetto del g.i.p., e poi quella del Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, impugnata in questo giudizio, aveva chiesto la rivalutazione non dei gravi indizi di colpevolezza, ma solo delle esigenze cautelari. In presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo, il titolo di reato contestato comporta ex art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", la presunzione della proporzionalità ed adeguatezza della custodia in carcere, che può essere superata soltanto quando "risulti" che mancano del tutto le esigenze cautelari. Per affermare che "risulta" l'inesistenza delle esigenze cautelari, e che è conseguentemente illegittima la motivazione della ordinanza impugnata, il ricorso sostiene che il dibattimento in corso avrebbe fatto emergere incongruenze nel racconto del collaboratore di giustizia DR MA, testimone d'accusa nei confronti del ricorrente, avrebbe depotenziato le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria AU, avrebbe consentito di acquisire le dichiarazioni rese dalla asserita vittima della estorsione che ha riferito di non aver subito nessuna 3 pressione da parte del ricorrente, ed avrebbe fatto emergere, con riferimento alla vicenda relativa alla presunta corruzione, che è stato l'altro asserito soggetto attivo del reato ad aver preteso un'utilità economica dall'imputato. Si tratta, peraltro, di argomenti che - al di là della circostanza che sono soggetti a lettura non univoca, in quanto dovrebbero essere apprezzati non con valutazione frazionata, ma insieme a tutti gli altri elementi di prova - non sono in grado di incidere sulle esigenze cautelari, e non sono in grado, quindi, di disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata, in quanto la utilizzabilità di tali elementi probatori nella valutazione non dei gravi indizi, ma delle esigenze cautelari dipende dalla circostanza che il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza di una misura cautelare contiene anche una valutazione "sull'entità del fatto e sulla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.), ma, in un reato che prevede ex lege la proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere, la valutazione sulla gravità del fatto di cui al comma 2 dell'art. 275 citato è effettuata direttamente una volta per tutte dalla legge. Esclusa la possibilità di utilizzare gli esiti del dibattimento in corso per il giudizio sulla proporzionalità della misura, residua soltanto la possibilità di ritenere che essi conducano ad escludere del tutto la sussistenza delle esigenze cautelari in modo da superare la presunzione di pericolosità ma, in realtà, quando è presentata una istanza cautelare nel corso del dibattimento - considerato che la valutazione delle prove da parte del giudice della cautela non può sovrapporsi a quella del giudice del dibattimento - i margini di valutazione della insussistenza delle esigenze cautelari diventano molto ristretti, consistendo soltanto nella possibilità di verificare, ai fini della revoca della misura, la esistenza delle fattispecie impeditive all'applicazione della custodia cautelare in carcere elencate dal quarto comma dell'art. 275 citato (Sez. 1, Sentenza n. 3277 del 26/05/1995, Alberino, Rv. 201922: Dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, la competenza del tribunale cosiddetto della libertà è limitata alla verifica delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto, con esclusione di ogni potere di sindacato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione è ormai demandata ai giudici del dibattimento;
quando poi la sussistenza di tali esigenze e l'adeguatezza della misura concretamente adottata sono sottratte alla discrezionalità del giudice, perché presunte dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., i poteri di detto tribunale si restringono ulteriormente, residuando solo la possibilità di verificare, ai fini della revoca della misura, la sussistenza delle fattispecie impeditive dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere elencate dal comma quarto della citata disposizione), norma che è pacificamente inconferente con il caso in esame. 4 Il presidente La stessa deduzione ulteriore contenuta in ricorso sulla distanza esistente tra il luogo di residenza del ricorrente e il luogo del sodalizio, oltre che essere preesistente alla ordinanza genetica, non è idonea a viziare la motivazione della ordinanza impugnata, che, in modo non illogico, atteso il titolo di reato ed i comportamenti in concreto contestati all'imputato, ha ritenuto tale elemento non sufficientemente dimostrativo della prognosi di non ricaduta nel reato. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023 Il consigliere estensore
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato SANTORO PIER GERARDO del foro di ROMA, in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato DIDDI ALESSANDRO del foro di ROMA in difesa di NO VA, che si riporta ai motivi del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro, quale giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'appello di AN MB contro l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia che respingeva l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, MB è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati degli articoli 416-bis cod. pen., 629, aggravato dall'articolo 416- Penale Sent. Sez. 1 Num. 35835 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/06/2023 bis.1, cod. pen., 321, aggravato dall'articolo 416-bis.1, cod. pen. L'ordinanza genetica è del 12 dicembre 2019. Nell'atto di appello cautelare la difesa del ricorrente sostiene l'affievolimento o il venir meno delle esigenze cautelari determinato dal tempo trascorso dalla data di esecuzione della misura, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni di polizia giudiziaria e dai coimputati, dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dalla persona offesa del reato di estorsione e dalle risultanze della istruttoria ancora in corso per il reato di corruzione. Il Tribunale del riesame ha respinto l'appello osservando che la gravità indiziaria per il reato dell'articolo 416-bis cod. pen. comporta l'applicazione della presunzione relativa alle sussistenza delle esigenze cautelari, che gli elementi di novità addotti dalla difesa/ come la distanza tra la residenza del condannato in Roma a far data dal 1991 ed il luogo del sodalizio individuato in Vibo Valentia/ non sono equivalenti ad una dissociazione espressa, né sufficienti a dimostrare l'impossibilità di futura ricaduta nel reato. Il Tribunale ha aggiunto che la tesi difensiva secondo cui non è possibile replicare le condotte di reato, perché l'associazione ormai si è disciolta, non è condivisibile perché il rischio di reiterazione del reato riguarda genericamente condotte dello stesso tipo, che l'effetto deterrente esercitato dalla detenzione in carcere è asserito ma concretamente indimostrato, che il corretto comportamento inframurario è una doverosa osservanza delle prescrizioni ed ad esso non può riconoscersi valenza premiale, che il tempo decorso ha valenza neutra, che l'incensuratezza del cautelato è già stata valutata al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, e che, per quanto riguarda gli esiti di istruttoria dibattimentale in corso, essa non si è ancora conclusa e le parziali risultanze non sono adatte ad incidere sul grave quadro cautelare/ che rimane pertanto immutato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui il difensore deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che la figura di MB è emersa solo dopo oltre due anni dall'inizio dell'attività investigativa, dall'attività di intercettazione sono emerse soltanto telefonate intercorse tra lo stesso e ON, con cui vi era peraltro un rapporto di natura economica, e solo sette incontri intercorsi con SO di cui sarebbe stato in ipotesi accusatoria il factotum, che nel corso del dibattimento erano emerse incongruenze nel racconto del collaboratore di giustizia DR MA che riferiva di un rapporto con SO fino al 2016, ma ciò sarebbe in contrasto con la circostanza che DR MA è sottoposto a detenzione dal 2 2011; inoltre, le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria AU in ordine al fatto che MB fosse portavoce di SO derivavano da un'indagine della D.D.A. di Roma nell'ambito der quale però MB non è stato neanche rinviato a giudizio;
inoltre, l'ordinanza impugnata non spiega perché non sia rilevante la distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e il luogo del sodalizio;
inoltre la ordinanza impugnata non ha attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dalla asserita vittima della estorsione1 che ha riferito di non aver subito nessuna pressione da parte del ricorrente, mentre con riferimento alla vicenda relativa alla presunta corruzione in dibattimento è emerso che è stato l'altro soggetto coinvolto nel fatto ad aver preteso un'utilità economica dall'imputato. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Alessandro Diddi, per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'istanza del ricorrente che ha originato la ordinanza di rigetto del g.i.p., e poi quella del Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, impugnata in questo giudizio, aveva chiesto la rivalutazione non dei gravi indizi di colpevolezza, ma solo delle esigenze cautelari. In presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo, il titolo di reato contestato comporta ex art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", la presunzione della proporzionalità ed adeguatezza della custodia in carcere, che può essere superata soltanto quando "risulti" che mancano del tutto le esigenze cautelari. Per affermare che "risulta" l'inesistenza delle esigenze cautelari, e che è conseguentemente illegittima la motivazione della ordinanza impugnata, il ricorso sostiene che il dibattimento in corso avrebbe fatto emergere incongruenze nel racconto del collaboratore di giustizia DR MA, testimone d'accusa nei confronti del ricorrente, avrebbe depotenziato le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria AU, avrebbe consentito di acquisire le dichiarazioni rese dalla asserita vittima della estorsione che ha riferito di non aver subito nessuna 3 pressione da parte del ricorrente, ed avrebbe fatto emergere, con riferimento alla vicenda relativa alla presunta corruzione, che è stato l'altro asserito soggetto attivo del reato ad aver preteso un'utilità economica dall'imputato. Si tratta, peraltro, di argomenti che - al di là della circostanza che sono soggetti a lettura non univoca, in quanto dovrebbero essere apprezzati non con valutazione frazionata, ma insieme a tutti gli altri elementi di prova - non sono in grado di incidere sulle esigenze cautelari, e non sono in grado, quindi, di disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata, in quanto la utilizzabilità di tali elementi probatori nella valutazione non dei gravi indizi, ma delle esigenze cautelari dipende dalla circostanza che il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza di una misura cautelare contiene anche una valutazione "sull'entità del fatto e sulla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.), ma, in un reato che prevede ex lege la proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere, la valutazione sulla gravità del fatto di cui al comma 2 dell'art. 275 citato è effettuata direttamente una volta per tutte dalla legge. Esclusa la possibilità di utilizzare gli esiti del dibattimento in corso per il giudizio sulla proporzionalità della misura, residua soltanto la possibilità di ritenere che essi conducano ad escludere del tutto la sussistenza delle esigenze cautelari in modo da superare la presunzione di pericolosità ma, in realtà, quando è presentata una istanza cautelare nel corso del dibattimento - considerato che la valutazione delle prove da parte del giudice della cautela non può sovrapporsi a quella del giudice del dibattimento - i margini di valutazione della insussistenza delle esigenze cautelari diventano molto ristretti, consistendo soltanto nella possibilità di verificare, ai fini della revoca della misura, la esistenza delle fattispecie impeditive all'applicazione della custodia cautelare in carcere elencate dal quarto comma dell'art. 275 citato (Sez. 1, Sentenza n. 3277 del 26/05/1995, Alberino, Rv. 201922: Dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, la competenza del tribunale cosiddetto della libertà è limitata alla verifica delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto, con esclusione di ogni potere di sindacato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione è ormai demandata ai giudici del dibattimento;
quando poi la sussistenza di tali esigenze e l'adeguatezza della misura concretamente adottata sono sottratte alla discrezionalità del giudice, perché presunte dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., i poteri di detto tribunale si restringono ulteriormente, residuando solo la possibilità di verificare, ai fini della revoca della misura, la sussistenza delle fattispecie impeditive dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere elencate dal comma quarto della citata disposizione), norma che è pacificamente inconferente con il caso in esame. 4 Il presidente La stessa deduzione ulteriore contenuta in ricorso sulla distanza esistente tra il luogo di residenza del ricorrente e il luogo del sodalizio, oltre che essere preesistente alla ordinanza genetica, non è idonea a viziare la motivazione della ordinanza impugnata, che, in modo non illogico, atteso il titolo di reato ed i comportamenti in concreto contestati all'imputato, ha ritenuto tale elemento non sufficientemente dimostrativo della prognosi di non ricaduta nel reato. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023 Il consigliere estensore