Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
Il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato richiesta di misura alternativa non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione, ai sensi dall'art. 1 della l. n. 199 del 2010.
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- 1. Una nuova pronuncia della Cassazione in materia di doppia sospensionehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
18 dicembre 2012 Una nuova pronuncia della Cassazione in materia di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai fini della legge n. 199/2010 (c.d. 'svuota carceri' ) Cass, pen., I sez., 27 novembre 2012 (dep. 13 dicembre 2012), n. 48425, Pres. Bardovagni, Rel. Caiazzo, Ric. p.m. c. Baretto (nei confronti del condannato al quale sia stata sospesa l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e che non abbia presentato, nei trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione, alcuna domanda di misura alternativa alla detenzione in carcere, non è ammessa una ulteriore sospensione a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 26 …
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Per scaricare la sentenza Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), n. 47971, Pres. Zampetti, Rel. Di Tomassi, Imp. Vullo, clicca qui. Per scaricare la sentenza Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), n. 4972, Pres. Zampetti, Rel. Di Tomassi, Imp. Paris, clicca qui. Segnaliamo ai lettori due recentissime sentenze della Cassazione relative alla controversa questione della 'doppia sospensione dell'ordine di esecuzione', ossia al problematico coordinamento tra la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 co. 5 c.p.p. (che riguarda le pene detentive fino a tre anni, e che consente al condannato 'sospeso' di fare istanza entro 30 giorni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 48425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48425 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 3416
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 8294/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO DI CUNEO;
nei confronti di:
1) BA BE N. IL 18/12/1952;
avverso l'ordinanza n. 5/2012 TRIBUNALE di CUNEO, del 24/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
RILEVATO IN FATTO
BA TO è stato condannato, con sentenza in data 22.4.2010 del Tribunale di Cuneo, alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 641 c.p.. Con provvedimento in data 13.10.2011 il P.M. di Cuneo ha sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Il BA non ha richiesto alcuna misura alternativa e il P.M., in applicazione del disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 5, ultima parte, ha emesso ordine di esecuzione, eseguito in data 6.1.2012. Il predetto ha chiesto al P.M. la sospensione dell'esecuzione ai sensi della L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 3. Essendogli stata rifiutata, ha sollevato incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Cuneo.
Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza in data 24.1.2012, ha ordinato l'immediata liberazione di BA TO ed ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per il corso ulteriore.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, coordinando il disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 5 e della L. n. 199 del 2010, art. 1, il P.M. deve emettere il decreto di sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5 quando la pena da espiare sia compresa tra i dodici mesi e i tre anni, mentre deve sospendere senz'altro l'esecuzione e trasmettere senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza quando la pena sia inferiore ai dodici mesi.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Cuneo, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale, in quanto al condannato non poteva essere nuovamente sospesa l'esecuzione della pena ai sensi della L. n. 199 del 2010, dopo che la stessa era stata già sospesa ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5 e, non avendo il BA presentato nei trenta giorni alcuna domanda di misura alternativa alla detenzione in carcere, per il disposto dell'ultima parte dell'art.656 c.p.p., comma 5 era stato dato corso immediato all'esecuzione.
Secondo il ricorrente, non era ammissibile che la pena fosse sospesa due volte, ferma restando la possibilità di chiedere al Magistrato di sorveglianza che la pena fosse eseguita presso il proprio domicilio ai sensi della L. n. 199 del 2010. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il giudice dell'esecuzione ha sospeso una seconda volta l'esecuzione della pena nei confronti di BA TO, ritenendo che il Pubblico Ministero debba emettere il decreto di sospensione ex art.656 c.p.p., comma 5, se la pena da espiare sia compresa tra i dodici mesi e i tre anni, e debba senz'altro sospendere l'esecuzione della pena, ex L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 3, se deve essere scontata una pena inferiore (rectius non superiore) ai dodici mesi. La conclusione a cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione è giuridicamente errata, in primo luogo perché anche il condannato a una pena detentiva non superiore a dodici mesi ha diritto di chiedere al Tribunale di sorveglianza una misura alternativa più ampia della detenzione presso il proprio domicilio (e sarebbe del tutto irragionevole negargli questa possibilità) e in secondo luogo perché il fine per il quale il legislatore ha emanato la suddetta legge è diverso da quello indicato nell'ordinanza impugnata. Il punto che doveva essere preso in considerazione, invece, è se il nostro sistema normativo consenta una doppia sospensione dell'esecuzione della pena, una prima volta in applicazione dell'art.656 c.p.p. e una seconda volta in vista, alle condizioni di cui alla
L. n. 199 del 2010, del beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio.
Secondo questa Corte, la L. 26 novembre 2010, n. 199 (disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno) non può essere intesa come una seconda possibilità, oltre quella prevista dall'art. 656 c.p.p., di ottenere la sospensione dell'esecuzione al fine di scontare la pena con la speciale misura alternativa prevista dalla suddetta legge. La legge sopra menzionata è stata emanata al fine di ovviare, con una misura temporanea ed emergenziale, al problema del sovraffollamento delle carceri, estendendo il beneficio della detenzione domiciliare a categorie di condannati che, per il disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 9, non avrebbero potuto goderne, e in particolare ai condannati ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p.p., comma 4. L'art. 656 c.p.p., per quanto qui d'interesse, prevede che, se la pena detentiva non è superiore a tre anni, il Pubblico Ministero ne sospende l'esecuzione; l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative prevista dall'Ordinamento Penitenziario;
sull'istanza decide il Tribunale di sorveglianza;
la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta;
qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il Tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il Pubblico Ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e deve dare corso immediato all'esecuzione della pena. Pertanto, è fatto obbligo al Pubblico Ministero, anche nel caso in cui l'istanza di una misura alternativa alla detenzione in carcere non sia tempestivamente presentata, di revocare immediatamente il decreto di sospensione e dar corso all'esecuzione della pena in carcere. La L. n. 199 del 2010, art. 1 prevede la sospensione delle pene detentive non superiori a dodici mesi (ora diciotto mesi) solo nel caso in cui il condannato non possa beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione in carcere concedibili attraverso l'indicata procedura prevista dall'art. 656 c.p.p., in quanto il comma 3 del detto articolo stabilisce espressamente che la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione deve essere emessa dal P.M. nei casi previsti dalla stessa legge "salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5". Quindi, è evidente che se il condannato, come nel caso di specie, è nelle condizioni per essere ammesso alle misure alternative alla detenzione in carcere prevista dall'Ordinamento Penitenziario, ha diritto solo alla sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p., ed è altresì evidente che, se non è stata richiesta alcuna misura alternativa alla detenzione in carcere, non potrà usufruire di una seconda sospensione, in attesa che il Magistrato di sorveglianza valuti se si tratti di un soggetto pericoloso o comunque se sussistano le condizione per l'esecuzione della pena presso il domicilio.
Pertanto, essendo stata corretta la decisione del Pubblico Ministero di non sospendere una seconda volta la pena inflitta al BA e dar corso all'esecuzione della stessa, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha scarcerato il predetto, sospendendo l'esecuzione in attesa della decisione del Magistrato di sorveglianza sulla istanza del condannato di essere ammesso a scontare la pena presso il proprio domicilio. La presente sentenza deve essere comunicata al Procuratore della Repubblica di Cuneo per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Cuneo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012