Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
massimaris 07960-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. 2415 Angelo Matteo Socci -CC 03/11/2016 Aldo Aceto Relatore R.G.N. 19294/2016 Andrea Gentili Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RA CH, nato a [...] il [...], 2. LO US, nato a [...] il [...], avverso le ordinanze del 14/04/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri CH RA e US LO ricorrono, con separati atti, per l'annullamento delle ordinanze del 14/04/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che hanno convalidato i provvedimenti del 06/04/2016 del Questore di quella Provincia nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), avevano loro prescritto di presentarsi, per i quattro anni successivi, presso la Questura di Siracusa mezzora dopo l'inizio del primo tempo e mezzora dopo l'inizio del secondo tempo delle partite di calcio a qualsiasi titolo disputate dalla squadra di calcio A.S.D. Città di Siracusa >>.
1.1.Secondo quanto emerge dalla lettura delle due ordinanze, nell'occasione dell'incontro di calcio "U.S. Palmese 1912" vs. "A.S.D. Città di Siracusa", disputato il 10/02/2016 presso lo stadio comunale "San Giorgio" di Palmi, alcuni tifosi della squadra siracusana si erano resi protagonisti di disordini ed aggressioni provocati dalle proteste per la eccessiva onerosità del prezzo del biglietto di ingresso e dalla pretesa di alcuni di loro (tra questi il RA) di entrare nello stadio insieme con un altro tifoso avvalendosi di un solo accredito rilasciato dalla società siracusana.
1.2. Nello specifico, il RA aveva minacciato lo steward addetto all'ingresso con le parole: Falli entrare sennò te la vedi brutta e ti tagliamo la testa, se non ci fate entrare scendiamo in paese e distruggiamo tutto>>, mentre un altro tifoso colpiva con due pugni lo stesso steward e altri tifosi ospiti sfondavano il cancello posto a presidio dello stadio superando il blocco delle forze dell'ordine e invadendo la tribuna ospiti;
lo LO, invece, aveva sfondato il varco di ingresso ed aveva successivamente aggredito con calci e pugni i dirigenti della U.S. Palmese.
1.3. Alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione dei due ricorrenti si era giunti attraverso la visione delle immagini e le dichiarazioni rese da persone informate dei fatti, compendiate nella nota del Commissariato di PS del 05/04/2016 ed in quelle della DIGOS del 17/03/2016, 29/03/2016 e 04/04/2016. 1.4.Di qui, secondo il G.i.p. che ha disatteso, sul punto, le argomentazioni di cui alle memorie difensive, la legittimità dei provvedimenti del Questore, urgentemente adottati per contenere la pericolosità dei ricorrenti e prevenire il rischio di analoghe condotte aggressive e violente, e la congruità della durata della prescrizione, correlata alla gravità dei fatti e alla personalità dei loro autori.
2.RA CH articola quattro motivi.
2.1.Con il primo eccepisce l'omesso esame delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva ritualmente depositata (argomentazioni riprese e sviluppate nei successivi motivi di ricorso).
2.2.Con il secondo motivo, lamentando la violazione dei diritti di difesa, censura la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo in mancanza di ragioni di necessità e di urgenza del provvedere (eccezione che, deduce, era stata proposta anche con la memoria difensiva), assenza desumibile dal lungo periodo di tempo trascorso tra il momento in cui si sarebbe realizzata 2 la propria condotta antigiuridica (10/02/2016) e la data del provvedimento (06/04/2016), scarto temporale non giustificabile come afferma il Giudice - con eventuali difficoltà riscontrate per la sua identificazione nemmeno menzionate nel provvedimento amministrativo.
2.3.Con il terzo motivo contesta l'assenza di ogni indicazione in ordine alla specifica condotta da lui tenuta nella fattispecie e lamenta il criterio di giudizio adottato secondo il quale, in ossequio ad una sorta di responsabilità oggettiva, sarebbe sufficiente la mera presenza sui luoghi interessati ai disordini per poter essere ritenuti soggetti pericolosi. Il dato, prosegue, è oltremodo rilevante se si considera che i disordini erano stati provocati da contestazioni sul prezzo del biglietto di cui lui era in regolare possesso. Anche per questo motivo, conclude, assume maggior rilevanza la omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.
2.4.Con il quarto motivo eccepisce la eccessiva durata della prescrizione non in linea con (e superiore a) quella astrattamente irrogabile dal giudice all'esito del dibattimento nella misura minima di due anni, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 7, legge n. 401 del 1989. Anche questo argomento, afferma, costituiva oggetto delle deduzioni difensive contenute nella memoria.
3.Lo LO propone, a sostegno del ricorso, le stesse doglianze proposte dal RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 4.I ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
5.Osserva a tal fine il Collegio che:
5.1.diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, le condotte loro ascritte sono state specificamente individuate e descritte dal Giudice nei termini sopra indicati;
5.2.l'urgenza del provvedere non è affatto smentita dal periodo di tempo resosi necessario per ricostruire (nei termini indicati dal G.i.p.) la complessa vicenda in questione;
5.3.in ogni caso l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza (Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012, Pinelli, Rv. 252346; Sez. 3, n. 29923 3 del 06/07/2006, Minonzio, Rv. 236265; Sez. 3, n. 21405 del 07/04/2005, Brandolini, Rv. 231982; Sez. 1, n. 3759 del 12/12/2002, Favaron, Rv. 223399);
5.4.le ordinanze impugnate hanno respinto, con motivazione articolata e immune da censure, le tesi difensive qui riproposte tal quali (con i relativi inammissibili richiami al fatto) giustificandole con la eccezione, del tutto infondata, del loro superamento con clausole di stile;
5.5.non ha alcun fondamento né rilevanza l'ultimo motivo di ricorso che pretende di limitare, con interpretazione "contra legem", la durata dell'obbligo immediato di presentazione imposto dal Questore (misura preventiva) ancorandola invariabilmente a quella minima prevista in caso di condanna irrevocabilmente intervenuta per i medesimi fatti (pena accessoria), e ciò a prescindere da ogni valutazione sulla diversità strutturale e funzionale dei due provvedimenti (il d.a.spo. e la sentenza), sul giudizio di pericolosità attuale dell'obbligato e sulla prognosi della sua durata, che orientano la decisione del Questore e la convalida del Giudice;
5.6.il possibile concorso della misura di prevenzione con la pena accessoria è questione che esula dall'economia del presente giudizio e che dunque non rileva.
6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale Aero Pale Acol Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB 2017 4 IL CANCELLIERE Lund NT