Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7960
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7960
    Data del deposito : 3 novembre 2016

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