Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
07200-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità. gli altri dat identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da
Giorgio FI Anna CU PP ON Federica Tondin Paolo Di MO
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore-
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PI NA, nata a [...] il [...]
Sent. sez. n. 53/2006
UP - 14/01/2026
R.G.N. 35204/2025
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio sulla sostituibilità della pena detentiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova che aveva condannato NA PI per il reato di peculato commesso in qualità di amministratrice di sostegno della zia, ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
pr
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NA PI, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di peculato, in quanto la ricorrente ha utilizzato i denari della zia per necessità della stessa o per necessità dell'intera famiglia, come aveva sempre fatto anche prima della sua nomina come amministratore di sostegno.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di peculato. La ricorrente, infatti, non ha mai inteso appropriarsi del denaro né l'ha mai utilizzato per fini estranei alla famiglia;
al più vi può essere stata una erronea valutazione sugli obblighi connessi al ruolo di amministratore di sostegno, errore che esclude il dolo. In ogni caso, valutata la minima intensità del dolo, la difesa chiede di rideterminare la pena, con ogni conseguenza in ordine al beneficio della sospensione condizionale e delle pene accessorie.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 58 I. n. 689/1981 e 20-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità, di cui sussistevano tutti i presupposti, in quanto il precedente penale da cui è gravata la ricorrente è remoto, il fatto non è grave e il danno è stato risarcito.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identico motivo, dedotto in appello e respinto con motivazione adeguata e pertinente alle censure difensive. La Corte di appello ha evidenziato che la circostanza che la ricorrente si sia appropriata di un consistente importo di denaro (oltre 60.000,00 euro) attraverso sistematici prelievi, destinati a soddisfare esigenze diverse da quelle dell'amministrata, è provata in modo certo dall'entità dei prelievi, dalla mancanza di giustificazioni, dal mancato pagamento della retta della casa di riposo dove la zia era ricoverata, retta che costituiva essenzialmente l'unica voce di spesa a favore della amministrata.
2
Peraltro, parte di tale somma è stata prelevata con assegno circolare destinato al pagamento di una operazione commerciale della ricorrente, mentre altra parte è stata erogata direttamente alla madre della stessa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo. La Corte di appello ha rilevato che l'impiego di denaro per finalità radicalmente contrarie agli interessi dell'amministrata, che ha anche rischiato di non poter più permanere nella struttura dove era ospitata non essendo state pagate le relative rette per un lasso di tempo considerevole, oltre che la totale assenza di rendicontazione rendono indubbia la coscienza e volontà di appropriarsi delle somme di cui la ricorrente disponeva in qualità di amministratrice di sostegno.
3. Inammissibile è la richiesta di rigerminazione della pena, in quanto non proponibile in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 58 I. n. 689/1981, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attribuisce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. Il comma 1 di tale disposizione, infatti, prevede che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Il giudice, quindi, deve tenere conto della gravità del reato (art. 133, comma, 1 cod. pen.) e della capacità a delinquere dell'imputato (art. 133, comma 2, cod. pen.) nella valutazione relativa della finalità rieducativa della pena sostitutiva e del contenimento del rischio di recidiva. Anche i precedenti penali (art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen.) rilevano, quindi, nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. Si è, quindi, ritenuto che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i
3
for
precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la gravità della condotta, la negativa personalità dell'imputata desunta da una serio precedente per furto e "l'odiosità" del reato, attuato a rischio di privare la zia della possibilità di collocamento nella casa di riposo rendano la sanzione sostituiva inidonea alla rieducazione. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastata dal ricorso che, sul punto, è infondato.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso il 14/01/2026
Il Consignete estensore Federica Tondin
Il Presidente Giorgia FI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il 14/01/2026
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
23 FEB 2026
LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.seppina Cirimele