Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11377
CASS
Sentenza 31 luglio 2002

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Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione; la qualificazione dell'azione operata dal giudice a quo non preclude comunque alla cassazione la possibilità di dare alla opposizione un più appropriato "nomen iuris", anche ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11377
    Data del deposito : 31 luglio 2002

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