Articolo 14 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
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29 dicembre 2002
Art. 14. (Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici) 1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, e' autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002