Sentenza 17 settembre 2002
Massime • 1
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condizione di prolungata detenzione in carcere del richiedente non preclude, nella verifica di compatibilità del reddito con i limiti fissati dalla legge, la considerazione - a mente dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990 n. 217 - dei redditi conseguiti dal coniuge o da altri familiari conviventi, atteso che l'interruzione della convivenza, a tali fini, si determina non già per il mero e forzato distacco dal nucleo familiare, quanto piuttosto per l'eventuale scioglimento della comunanza di affetti e interessi in cui si sostanzia detta convivenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2002, n. 37992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37992 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 17/09/2002
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 1822
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 004864/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC PP N. IL 02/09/1958;
avverso ORDINANZA del 12/12/2001 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO PP;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
LA CORTE OSSERVALa Corte d'Appello di Palermo - giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della terza sezione di questa Corte, dell'ordinanza 20 luglio 2000 della medesima Corte che aveva confermato il provvedimento della Corte d'Assise di Palermo di rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da CC PP - ha nuovamente confermato il precedente provvedimento negativo sulla richiesta. Contro questo provvedimento ha proposto ricorso CC PP denunziando che la Corte di merito non si sarebbe attenuta ai principi di diritto espressi dalla sentenza 6 aprile 2001 di questa Corte - che aveva ritenuto che gli accertamenti sul reddito effettivo dell'istante dovessero avere carattere di attualità - ed ha inoltre disatteso l'indirizzo espresso nella medesima decisione diretto ad ottenere la partecipazione dell'intendente di finanza (adesso direttore regionale delle entrate) all'accertamento delle condizioni economiche del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio. Ha poi dedotto il ricorrente la violazione dell'art. 3 comma 2^ l.217/1990 per avere, il provvedimento impugnato, preso in considerazione, ai fini della decisione, anche il reddito di familiari non conviventi.
Il Procuratore generale presso questo ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal difensore privo di procura speciale.
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore generale è infondata. Risulta infatti dagli atti del procedimento che CC ha proposto un ricorso di contenuto identico a quello proposto dal suo difensore che, peraltro, era munito di procura rilasciata all'atto della proposizione personale del ricorso.
Nel merito il ricorso è peraltro infondato. Non sussiste infatti la violazione dell'art. 627 c.p.p. essendosi, il giudice del rinvio, uniformato (salvo quanto più avanti si dirà) ai principi di diritto stabiliti da questa Corte con la citata sentenza di annullamento. In sintesi la terza sezione di questa Corte aveva ritenuto elle la Corte di merito avesse violato la normativa in tema di ammissione al gratuito patrocinio sotto due profili: perché aveva fatto riferimento a vicende risalenti nel tempo senza preoccuparsi di accertare l'attualità della disponibilità reddituale idonea a respingere la richiesta;
perché, negli accertamenti svolti su tale situazione, non era stato coinvolto l'intendente di finanza (ora direttore regionale delle entrate).
Sotto il primo profilo la Corte d'Appello di Palermo ha svolto gli accertamenti demandati rilevando e precisando che quelli già svolti, seppur la circostanza non fosse stata sufficientemente esplicitata nell'ordinanza annullata, si riferivano anche al periodo attuale. In particolare la Corte ha rilevato come dovesse ritenersi l'inattendibilità dell'autocertificazione prodotta da CC in quanto il suo nucleo familiare, composto di sei persone, vivrebbe con il solo reddito costituito da una pensione sociale di cui gode la madre del ricorrente.
Assume poi un ruolo confermativo di questi accertamenti, caratterizzati dal richiesto requisito dell'attualità, il pregresso ruolo verticistico svolto dal ricorrente all'interno dell'organizzazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra" e la disponibilità di danaro conseguente ad un sequestro di persona risalente nel tempo che però aveva fruttato una somma assai rilevante (lire 4.800.000.000).
Per ragioni di ordine logico va esaminata di seguito la censura che si riferisce alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato per aver preso in considerazione la situazione reddituale di familiari non conviventi. Ma anche questa censura, fondata sostanzialmente sulla circostanza che CC è detenuto fin dal 1990, è infondata perché la convivenza, cui fa riferimento l'art. 3 comma 2^ l. 217/1990, non è esclusa da un periodo, sia pur protratto nel tempo, di detenzione ma soltanto per il venir meno della comunanza di affetti e interessi in cui si sostanzia la convivenza familiare;
venir meno che, nella specie, neppure è affermato dal ricorrente. Diversamente, nel caso di detenuti, dovrebbe sempre affermarsi l'inesistenza di familiari conviventi dando esclusivo rilievo al forzato distacco di fatto del componente del nucleo familiare interessato.
Quanto al coinvolgimento, nelle indagini reddituali, dell'intendente di finanza deve osservarsi che la citata sentenza di annullamento della terza sezione di questa Corte è stata pronunziata il 6 aprile 2001 mentre la legge 29 marzo 2001 n. 134, che ha modificato diverse norme contenute nella l. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, è entrata in vigore il 5 maggio 2002. il comma 9 bis dell'art. 1 l. 217, introdotto dalla legge del 2001, ha modificato il precedente sistema consentendo al giudice cui la richiesta è presentata un autonomo controllo sulla fondatezza della domanda, in precedenza precluso perché il giudice doveva basarsi esclusivamente sulla prodotta autocertificazione e poteva soltanto revocare l'ammissione a seguito degli accertamenti compiuti dall'intendente di finanza.
Nel sistema modificato dalla legge più recente invece l'art. 9 bis consente al giudice un controllo preventivo anche a mezzo della Guardia di finanza. È quindi venuta meno l'esclusività degli accertamenti in capo all'intendente di finanza previsti dalla previgente normativa e questo sistema risulta confermato dalla recente riforma contenuta nel d. l.vo 30 maggio 2002 n. 113 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) il cui art. 96 riproduce, per la parte che interessa, le disposizioni precedenti confermando il venir meno dell'esclusività degli accertamenti da parte degli uffici finanziari.
Alla luce dell'innovazione legislativa in esame corretta appare quindi la decisione della Corte palermitana che ha appunto applicato i principi in precedenza enunciati non coinvolgendo nell'accertamento il direttore regionale delle entrate.
Deve quindi verificarsi esclusivamente se ciò possa aver comportato la violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per avere, il giudice di rinvio, uniformandosi all'innovazione legislativa intervenuta dopo la sentenza della Corte di Cassazione, violato i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità. Questa sezione ritiene di uniformarsi all'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affermato che l'obbligo di uniformarsi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento non è assoluto e se ricomprende i casi di mutamenti giurisprudenziali (ritenuti irrilevanti per il fine che interessa: v. Cass., sez. 3^, 29 ottobre 1998 n. 12947, Schiavone) non obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi ai detti principi nel caso di nuova disciplina legislativa della materia (in questo senso v. sez. 5^, 30 novembre 2001 n. 11990, Agosta;
in tema di mutamento della competenza per territorio v. sez. 5^, 5 maggio 1995 n;
7107, Micelli;
sez. 2^, 25 gennaio 1995 n. 575, Fiorino). Poiché dunque, in base agli accertamenti disposti nel procedimento, era emersa una situazione idonea a ritenere l'esistenza dei fondati motivi per ritenere che l'interessato non versasse nelle condizioni richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ben poteva la Corte di merito confermare il provvedimento reiettivo impugnato senza attendere gli accertamenti del direttore regionale delle entrate e indipendentemente da essi.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2002