Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Sussiste il reato di tentata rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso in cui il soggetto, sorpreso in flagranza a sottrarre o impossessarsi della cosa altrui da agenti di polizia giudiziaria, li aggredisca e usi violenza per assicurarsi l'impunità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2008, n. 34845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34845 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 09/07/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 00934
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 004013/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
SNITIKOV VIACESLAV, N. IL 14/01/1978;
avverso SENTENZA del 25/11/2003 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P. Generale di Napoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre in Cassazione contro l'ordinanza emessa in data 27/03/2008 da quel Tribunale con la quale è stata dichiarata, ai sensi degli artt 415 bis e 416 c.p.p., la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato UD NC, ed è stata disposta la trasmissione degli atti al P.M..
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Assorbente, rispetto agli altri motivi, è la censura indicata al punto quattro del ricorso, con la quale il P.M. ricorrente , rileva la tardività dell'eccezione sollevata dal difensore, circostanza questa che, già di per sè sola, avrebbe dovuto comportare il rigetto di detta eccezione.
Invero, risulta acquisito agli atti il verbale di udienza preliminare del 21/06/2007 dal quale si evince con chiarezza che in quella sede nessuna eccezione venne sollevata dal difensore, che venne, invece, dedotta, per la prima volta in dibattimento, dopo la conclusione dell'udienza preliminare, ed era dunque tardiva.
Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, l'eventuale nullità della richiesta di rinvio a giudizio, è da considerarsi nullità a regime intermedio e, come tale, eccepibile o rilevabile nella fase dell'udienza preliminare mentre, nel caso in esame, essa è stata eccepita e rilevata soltanto al dibattimento.
Si è, in conclusione, in presenza di una ordinanza del tutto abnorme, poiché emessa al di fuori dei poteri dì controllo assegnati al Giudice del dibattimento, e che ha comportato una illegittima regressione alla fase delle indagini preliminari. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, annulla l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al P. M. presso il Tribunale di Napoli per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008