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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15173 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di RA AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15173 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia confermava l'anteriore provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nella parte in cui era stato accolto il reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto AR RA. Questi, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. peri., si era doluto della decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito penitenziario. Il Tribunale osservava che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo. 2. Il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41- bis e 69 Ord. pen., negando che in materia potesse attivarsi la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione, che l'Autorità giudiziaria avrebbe invaso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, sostenendo, quanto al merito della restrizione, che la parità di trattamento penitenziario è ragionevolmente derogata, in regime differenziato, sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno, e che la scelta dell'Amministrazione di limitare la fruizione del servizio televisivo ai canali nazionali considerati sicuri, a prescindere dalla contingenza delle programmazioni, non potrebbe affatto considerarsi discriminatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle 2 posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali dell'intervento giurisdizionale sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01, in motivazione). E' peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01). E' a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). Il giudice a quo non apporta argomentazioni tali da indurre alla rimeditazione di questo consolidato orientamento. La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01). 3. In base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata, 3 dunque, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata. E questa Corte ha già, più volte (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01), qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto in tema di fruizione dei canali televisivi, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto costituzionale all'informazione, né su quello alla regolare fruizione del trattamento rieducativo, entrambi assicurati dalla mantenuta possibilità di accesso ad un'ampia e diversificata offerta televisiva, riguardante forme varie della cultura e dell'intrattenimento, bensì soltanto sulle modalità del loro esercizio, che restano affidate, anche a livello tecnico-organizzativo, alla discrezionalità amministrativa. 4. L'ordinanza impugnata, e quella di primo grado, che hanno pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, devono essere annullate senza rinvio, previo assorbimento del motivo ulteriore d'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, limitatamente all'ampliamento dell'offerta televisiva, quella del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24.11.2020. Così deciso il 20/12/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15173 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia confermava l'anteriore provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nella parte in cui era stato accolto il reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto AR RA. Questi, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. peri., si era doluto della decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito penitenziario. Il Tribunale osservava che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo. 2. Il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41- bis e 69 Ord. pen., negando che in materia potesse attivarsi la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione, che l'Autorità giudiziaria avrebbe invaso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, sostenendo, quanto al merito della restrizione, che la parità di trattamento penitenziario è ragionevolmente derogata, in regime differenziato, sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno, e che la scelta dell'Amministrazione di limitare la fruizione del servizio televisivo ai canali nazionali considerati sicuri, a prescindere dalla contingenza delle programmazioni, non potrebbe affatto considerarsi discriminatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle 2 posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali dell'intervento giurisdizionale sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01, in motivazione). E' peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01). E' a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). Il giudice a quo non apporta argomentazioni tali da indurre alla rimeditazione di questo consolidato orientamento. La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01). 3. In base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata, 3 dunque, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata. E questa Corte ha già, più volte (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01), qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto in tema di fruizione dei canali televisivi, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto costituzionale all'informazione, né su quello alla regolare fruizione del trattamento rieducativo, entrambi assicurati dalla mantenuta possibilità di accesso ad un'ampia e diversificata offerta televisiva, riguardante forme varie della cultura e dell'intrattenimento, bensì soltanto sulle modalità del loro esercizio, che restano affidate, anche a livello tecnico-organizzativo, alla discrezionalità amministrativa. 4. L'ordinanza impugnata, e quella di primo grado, che hanno pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, devono essere annullate senza rinvio, previo assorbimento del motivo ulteriore d'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, limitatamente all'ampliamento dell'offerta televisiva, quella del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24.11.2020. Così deciso il 20/12/2022