Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5698
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una iniziale domanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limite delle distanze legali, condanna il convenuto all'arretramento del stesso fino ad una distanza di m. 1,5, ritenendo che, a seguito della modificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della ratio e del contenuto delle due azioni, l'una disciplinata dalle norme sulle distanze tra costruzioni e altra da quelle concernenti l'aperture di vedute sul fondo del vicino. Con le prime, infatti, il legislatore ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5698
    Data del deposito : 18 aprile 2001

    Testo completo