Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Minsitro "pro tempore";
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Livorno;
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore "pro tempore";
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett. dom. presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12 Roma.
- ricorrente -
contro
C.T.C. FIDI COMMERCIO E TURISMO S.C.AR.L con sede in Livorno, in persona del legale rappresentante "pro tempore" BARSOTTI GIACOMO, rappresentata e difesa dall'avv. ADALBERTO GUELI per procura speciale notarile allegata al controricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il difensore, via Crescenzio 82;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 161 in data 20.11.99 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 21.1.2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.10. 2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. LO GIUDICE per delega;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SORRENTINO FEDERICO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza presentata all'intendenza di Finanza di Livorno e reiterata nel confronti della Direzione Regionale delle Entrate, la società cooperativa Fidi Commercio e Turismo chiedeva il rimborso del crediti di imposta scaturenti dalle ritenute a titolo di acconto - subite sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari - per gli anni dal 1984 al 1988 compresi. Contro il silenzio-rifiuto, la cooperativa ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, sosteneva di essere soggetta ad IRPEG, a sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601.73, fruendo della riduzione di un quarto dell'IRPEG e dell'ILOR. Non essendo soggetto esente, la ritenuta sugli Interessi bancari doveva intendersi operata a titolo di acconto e non di imposta.
2. Si costituiva la Direzione Regionale delle Entrate ed eccepiva che a sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 600.73 cit. le cooperative sono soggetti esenti da IRPEG, onde l'imposta va applicata a titolo definitivo. La ritenuta a titolo di Imposta deve intendersi applicabile non solo nei casi di esenzione totale o parziale, ma "in ogni altro caso", vale a dire nel casi di esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione delle imposte sui redditi.
3. La Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso, ritenendo che la cooperativa in questione fosse soggetta ad IRPEG, sia pure con la riduzione di un quarto dell'imposta; nessun rilievo doveva attribuirsi all'art. 26 del D.P.R. n. 600.73. 4. Proponeva appello la Direzione Regionale delle Entrate, facendo rilevare che il richiamo all'art. 12 del D.P.R. n. 601.73 - operato dalla Commissione Tributarla di primo grado - era inconferente;
invero, le cooperative possono fruire di un regime di "sospensione" dell'imposta, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire gli utili tra i soci. La Direzione Regionale delle Entrate dava atto che la cooperativa aveva presentato domanda di condono "tombale" per gli anni dal 1985 al 1990, ma la stessa non aveva versato alcuna somma a titolo di IRPEG per gli anni dal 1985 al 1988.
5. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello, così motivando:
- le ritenute sugli interessi e sul redditi di capitale si applicano a titolo di imposta, ex art. 26 del D.P.R. n. 600.73, nei confronti dei soggetti esenti da IRPEG;
- sono esenti da tale Imposta, a sensi degli arti 10 e 11 del D.P.R. n. 601.73, le cooperative agricole, della piccola pesca e quelle di produzione e lavoro;
- a sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601.73, le cooperative diverse da quelle anzidetto, tra le quali rientra la cooperativa In esame, fruiscono di una riduzione di un quarto dell'IRPEG e dell'ILOR, il che conferma come non si tratti di soggetti "esenti";
- "improponibile, oltre che non condivisibile essendo essa riferibile a fattispecie diversa, si rivela poi l'eccezione data con riferimento alla Legge n. 904.77, trattandosi di motivo nuovo non dedotto in primo grado e come tale non consentito";
- quanto al condono, si rileva che nella relativa dichiarazione risultano versati importi a fronte del 1989 e 1990, il che conferma la soggezione della cooperativa ad imposta.
6. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziarla dello Stato, nella triplice veste indicata In epigrafe, deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa idi Commercio e Turismo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso per Cassazione va considerato ammissibile, stante il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con sentenza in data 29.4.2003 n. 6633: il trasferimento dal Ministero delle Finanze all'Agenzia delle Entrate, verificatosi dal 1.1.2001, di tutti i rapporti relativi al contenzioso, ha costituito un trasferimento di rapporti a titolo particolare, ex art. 111 Codice di Procedura Civile;
è perciò ammissibile il ricorso per Cassazione
notificato dal (o al) Ministero dell'Economia e delle Finanze come pure quello notificato (dal o) all'Agenzia delle Entrate, beninteso relativamente a processi iniziati prima del 1.1.2001. 8. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 546.92, nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non esaminabile l'argomento desumibile dall'art. 12 della Legge n. 904.77: motivo nuovo è quello che investe il giudice di appello di una diversa situazione sostanziale non ricompresa dell'oggetto del processo;
nel caso di specie non si è delineata una situazione diversa e non si è modificata la domanda iniziale sotto il profilo del motivi. L'Amministrazione si è limitata ad indicare un "supporto normativo che è alla base della sostenuta non imponibilità ai fini IRPEG anche delle società cooperative di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 601.73".
9. La controricorrente non controdeduce in ordine alla presunta novità del motivo, come ritenuta dai giudici di appello;
essa entra nel merito della questione, per sostenere che l'art. 12 della Legge n. 904.77 configura una "sospensione di imposta" e non una esclusione dalla stessa;
con la conseguenza che le ritenute "de quibus" sono a titolo di acconto. Laddove esista il citato "error in indicando" dedotto dall'Amministrazione, esso può essere corretto dalla Corte di Cassazione.
10. Il motivo è fondato. Nella fattispecie, si controverte sul problema se le ritenute operate sugli interessi bancali percepiti dal 1984 al 1988 siano da considerare a titolo di acconto (ove la cooperativa sia soggetta ad IRPEG) ovvero a titolo di imposta (ove la cooperativa sia esente da IRPEG). In prime cure, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha sostenuto che la cooperativa è soggetta a ritenuta di imposta a titolo definitivo, in quanto rientrante nei casi di <esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione delle imposte sui redditi:¯. In appello, al fine di censurare la decisione di primo grado che riteneva la cooperativa soggetta ad IRPEG con la mera riduzione di un quarto dell'ammontare dell'imposta, l'Amministrazione ha ribadito che trattasi di soggetto interamente escluso dall'IRPEG essendosi avvalsa dell'art. 12 della Legge n. 904.77, norma la quale consente di accantonare gli utili in regime di sospensione di Imposta, alla condizione che di essi non sia possibile la distribuzione tra i soci neppure all'atto dello scioglimento. 11. Ove si consideri che in primo grado l'Amministrazione Finanziaria dello Stato aveva sostenuto la tassabilità degli Interessi bancari a titolo di imposta In ogni caso di esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione delle imposte sui redditi, non pare che la menzione dell'art. 12 della Legge n. 904.77 abbia introdotto in appello una eccezione nuova, ne' sotto il profilo del "petitum" ne' sotto quello della "causa petendi". In buona sostanza, l'Amministrazione ha sempre sostenuto che in tanto si paga a titolo di acconto t'imposta sugli interessi bancari, in quanto il soggetto debba scontare l'IRPEG. Viceversa, quando per qualunque ragione non si è soggetti all'IRPEG, si paga l'imposta "secca" sugli interessi bancari. Introdurre un nuovo argomento di diritto per sostenere la propria tesi - già compiutamente proposta - non appare rivestire gli estremi del "quid novi", tale da far scattare la preclusione processuale applicata dal giudice di appello.
12. La Commissione Tributaria Regionale doveva pertanto entrare nel merito ed esaminare la situazione della cooperativa in relazione all'IRPEG per gli anni a fronte del quali aveva chiesto il rimborso della ritenuta sugli Interessi bancari. Avrebbe, cioè, dovuto accertare se negli anni dal 1984 al 1988 la cooperativa avesse dichiarato utili astrattamente assoggettabili ad IRPEG ma di fatto a tale imposta non assoggettati, In virtù del regime di sospensione di Imposta evidenziato dall'ufficio. In tale contesto, occorrerà tener presente il principio affermato nella sentenza di questa Corte di Cassazione 8.5.2000 n. 5786: "Le società cooperative di garanzia, pur esercitando un'attività che non è considerata commerciale al fini delle imposte suo reddito e dell'Iva, sono ricomprese tra gli enti assoggettati ad IRPEG a norma dell'art. 2 comma 1 lett. "a" del D.P.R. n. 598.73, cui corrisponde, nella disciplina vigente, l'art. 87 comma 1 lett. "a" del D.P.R. n. 917.86, e pertanto le ritenute operate nei loro confronti sugli Interessi bancari percepiti, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600.73, sono da ritenere a titolo di acconto e non di imposta, dato l'inequivoco tenore del quarto comma di tale articolo Va tenuto presente poi il principio di soggezione od esenzione da verificare anno per anno delle cooperativa, di cui a Cass. 22.11.2001 n. 14774. 13. Coi secondo motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 26 comma 4 del D.P.R. n. 600.73 e 14 della Legge n. 28.99, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. La legge di interpretazione autentica sopra citata conferma che gli enti non assoggettati ad IRPEG scontano a titolo di imposta la ritenuta sugli interessi bancari.
14. Replica sul punto la controricorrente: il riferimento ai soggetti esenti od esclusi dal IRPEG è fuorviante, essendo pacifico che le cooperative di garanzia sono soggette ad IRPEG.
15. Il motivo è fondato, nei limiti di cui "infra": la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto accertare se, per gli anni a fronte dei quali è stato chiesto il rimborso, la cooperativa avesse in concreto fruito del regime di sospensione dell'IRPEG sugli utili, previo loro accantonamento. Tale accertamento è stato compiuto, sulla scorta della dichiarazione di "condono tombale", limitatamente agli anni 1989 e 1990, a conferma della soggezione della cooperativa predetta ad imposta. Si tratta peraltro di annualità estranee alla materia del contendere, mentre sarà utile stabilire se dal 1984 al 1988 compresi la cooperativa ha denunciato utili assoggettabili ad IRPEG ma di fatto a tale imposta non assoggettati, In virtù del sopra Indicato regime di "sospensione" il quale, di fatto, equivale ad esenzione. 16. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributarla Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 13 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004