Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4225
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

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Secondo il disposto dell'art. 42 del cod. proc. civ., la sentenza che pronuncia sulla competenza (anche ai sensi degli artt. 39 e 40 dello stesso codice) senza decidere il merito della causa può essere impugnata solamente con l'istanza di regolamento di competenza. Ove avverso detta sentenza sia stato proposto appello, l'inammissibilità dello stesso può essere eccepita dalla parte interessata, ovvero rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, purché la questione non abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado (con conseguente passaggio in giudicato, in mancanza di rituale impugnazione, della relativa decisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4225
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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