Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
Secondo il disposto dell'art. 42 del cod. proc. civ., la sentenza che pronuncia sulla competenza (anche ai sensi degli artt. 39 e 40 dello stesso codice) senza decidere il merito della causa può essere impugnata solamente con l'istanza di regolamento di competenza. Ove avverso detta sentenza sia stato proposto appello, l'inammissibilità dello stesso può essere eccepita dalla parte interessata, ovvero rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, purché la questione non abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado (con conseguente passaggio in giudicato, in mancanza di rituale impugnazione, della relativa decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CE Sommella - Presidente -
" Vincenzo Mileo - Consigliere -
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Attilio Celentano "
" Gabriella Coletti "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.p.a. AIMERI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giulio Celebrano, che unitamente agli Avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifirò la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
IM DR, elett.te dom.to in Roma, Viale Angelico n. 35 presso lo studio dell'Avv. Domenico D'Amati, che unitamente all'Avv. Giovanni Villani lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Mondovì n. 323 del 17.10.1996 (R.G. n. 265//96). Udita nella pubblica udienza del 9.12.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto. Svolgimento del processo
Con ricorso del 14 marzo 1996 DR IM conveniva davanti al OR del lavoro di Mondovì la s.p.a. IM e, premesso che in qualità di dirigente aveva esercitato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società e di essere stato poi licenziato, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento e che la convenuta fosse condannata a corrispondergli le somme di danaro indicate nel ricorso a titolo di retribuzioni, indennità e risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la società IM deduceva che davanti al OR del lavoro di Roma era pendente un giudizio, da essa promosso contro l'INPDAI e
contro
DR IM per l'accertamento della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, in via preliminare eccepiva la litispendenza o la continenza;
nel merito, la società convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza non definitiva del 7 giugno 1996 il OR rigettava l'eccezione preliminare e con separata ordinanza disponeva per l'ulteriore corso della causa.
Avverso la sentenza non definitiva la società IM proponeva immediatamente appello, che il Tribunale di Mondovì rigettava con sentenza del 17 ottobre 1996, in base al rilievo che doveva escludersi che fra le due cause esistessero ipotesi di litispendenza, di continenza o di connessione e che non poteva nemmeno disporsi la sospensione necessaria della causa invocata dall'appellante. Ha proposto ricorso per cassazione la società IM, che ha dedotto tre distinti motivi.
Ha resistito con controricorso CE IM.
Motivi della decisione
Preliminarmente e d'ufficio va esaminata la questione inerente alla ammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla società IM avverso la sentenza non definitiva emanata dal OR. Per costante giurisprudenza, infatti, l'inammissibilità dell'appello, da qualsiasi causa determinata, in sede di legittimità può essere eccepita dalla parte interessata o rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione, purché la questione non abbia formato oggetto di esame nel giudizio di secondo grado con conseguente passaggio in giudicato, in mancanza di rituale impugnazione, della relativa decisione (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 16 marzo 1996 n. 2203 e Cass. 8 marzo 1995 n. 2722). Dispone l'art. 42 c.p.c. che la sentenza che pronuncia sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 del medesimo codice, senza decidere il merito della causa (oltre che sulla sospensione necessaria del processo), può essere impugnata solamente con l'istanza di regolamento di competenza. Ne deriva che, essendo espressamente escluso dalla legge - al contrario di quanto prevede il successivo art. 43 per le sentenze che pronunciano, oltre che sulla competenza, anche sul merito - il rimedio dell'impugnazione nei modi ordinari, qualora la decisione avente per oggetto la sola questione di competenza sia stata emessa nel giudizio di primo grado e la stessa sia stata investita con l'appello, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile.
Nella specie, come è stato esposto in narrativa, davanti al Tribunale di Mondovì era stata impugnata la sentenza non definitiva con la quale il OR della stessa città, senza esaminare il merito della causa, aveva esclusivamente pronunciato, rigettandola, sulla eccezione di litispendenza o di continenza dedotta dalla società IM. In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, quindi, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e tale pronuncia. non essendo stata resa dal Tribunale, può essere ora emanata da questa Corte, dato che sulla questione non si è formata alcuna preclusione.
Dichiarato inammissibile l'appello, la sentenza emessa dal Tribunale di Mondovì e impugnata dalla Società IM deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., dato che il processo non poteva proseguire.
Giusti motivi ricorrono per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di appello e di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999