Sentenza 16 luglio 2010
Massime • 1
È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'applicazione, al pubblico ufficiale autore di delitti contro la P.A., della misura cautelare dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui egli svolge la propria attività lavorativa, qualora in tal modo si sia voluto esclusivamente contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, atteso che la stessa esigenza può essere efficacemente soddisfatta attraverso l'applicazione della meno grave misura interdittiva della sospensione dal servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà confermativa del provvedimento applicativo dell'obbligo di dimora).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: concorre con il falso se la condotta non si esaurisce nel compimento dell'attoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assorbimento dell'abuso d'ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esaurisca nel compimento dell'atto falso, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all' art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 18/12/2019 , n. 3515 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/06/2019, il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2010, n. 32402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32402 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2010
Dott. AGRÒ NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1273
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44765/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NT;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 16 ottobre 2009;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
udito il difensore avv. Cantelli Giovanni.
FATTO E DIRITTO
Nei confronti di NT OR - pubblico ufficiale in servizio presso la Procura generale di Napoli - veniva emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 28 aprile 2008, la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di corruzione, favoreggiamento e rivelazione di segreti di ufficio.
Con ordinanza del 5 giugno 2008, lo stesso Tribunale di Napoli concedeva all'OR gli arresti domiciliari escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (tale provvedimento era impugnato dal P.m. e annullato da questa Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante, ma veniva confermato dallo stesso Tribunale in sede di rinvio, in punto di misura cautelare di minor rigore, con ordinanza del 12 marzo 2009). Nelle more, in data 26 agosto 2008, veniva dichiarata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di fase. Contestualmente, veniva applicata nei riguardi dell'OR la misura del divieto di dimora, poi sostituita dal Tribunale di Napoli con quella dell'obbligo di dimora in Comune di Orta di Atella con ordinanza del 2 dicembre 2008. L'OR era quindi rinviato a giudizio di fronte al Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto del 10 aprile 2009 per i reati di cui sopra.
Successivamente, in data 11 giugno 2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava, quale giudice procedente, la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Quindi il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, respingeva l'appello proposto dall'imputato.
Il Tribunale di Napoli riteneva di non poter modificare il proprio giudizio negativo sulla personalità dell'imputato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, perché il prevenuto aveva dimostrato di voler piegare la gestione del proprio ufficio pubblico a finalità personali di ausilio di soggetti di nota caratura criminale;
ciò che faceva ritenere che gli episodi criminosi non fossero occasionali e che la condotta fosse strettamente connessa all'ufficio o almeno all'ambiente di lavoro. Di tal che era del tutto sconsigliabile il suo rientro in ufficio. Osservava, infatti, il Collegio, che la sospensione dall'ufficio "è strettamente legata alla esistenza della misura, si che viene meno in una con questa".
L'OR propone ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 299 c.p.p.. Le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. più non sussistevano in conseguenza della intervenuta sospensione dal servizio nell'Ufficio della Procura presso il Tribunale di Napoli. Tale circostanza non era stata minimamente valutata dal Collegio che aveva fatto semplicemente riferimento a vari provvedimenti con i quali aveva già reiterato un giudizio negativo sulla personalità. Il Tribunale avrebbe dovuto motivare il suo giudizio anche alla luce del decorso del tempo e del passaggio a una fase successiva del procedimento. Inoltre, la valutazione negativa della personalità si basava esclusivamente sulla ritenuta gravità delle condotte ascritte.
Del tutto inadeguata appariva, infine, la motivazione secondo cui le esigenze di tutela garantite dalla misura dovevano prevalere sulla necessità dell'indagato di trovare un lavoro per mantenere la famiglia. Nessuna valutazione era stata fatta sulla eventualità della concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è fondato per quanto di ragione in accoglimento del primo profilo del motivo.
Il Tribunale del riesame non solo ha errato nel confermare l'obbligo di dimora basandosi sui soli dati negativi della personalità desunti dai precedenti provvedimenti cautelari già emessi nei riguardi dell'OR senza neppure rispondere alla argomentazione secondo cui l'imputato era sospeso dal servizio, ma soprattutto ha errato nel ritenere - ciò che poteva essere rilevato nell'ambito del devolutum col quale si contestava l'applicazione dell'obbligo di dimora - che la sospensione dal servizio fosse necessariamente legata alla permanenza di quest'ultima misura, di modo che l'eventuale revoca di essa avrebbe automaticamente comportato la riammissione in servizio dell'imputato. Peraltro, trattandosi nel caso di reati contro la pubblica amministrazione, l'esigenza cautelare di impedire la reiterazione di delitti della stessa specie, ben avrebbe potuto e dovuto essere salvaguardata, ove ancora necessario, con la misura interdittiva della sospensione dal servizio (art. 289 c.p.p.). Anzi, tale misura, sin dall'origine, o meglio da quando era venuta a cessare la misura degli arresti domiciliari, appariva quella proporzionata (art. 275 c.p.p., comma 2) al fine di garantire l'anzidetta esigenza, invece di quella dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello del luogo di lavoro - implicante, tra l'altro, disagi per l'indagato non necessari - per evitare che egli potesse riassumere il servizio. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto revocare l'ordinanza impositiva dell'obbligo di dimora ed applicare, ove ancora necessario, la misura interdittiva della sospensione dal servizio di cui all'art. 289 c.p.p., rispondente al principio di proporzionalità che nella specie risulta essere stato violato. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli che si adeguerà ai principi sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010