Sentenza 19 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2002, n. 14854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14854 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA B 1 4 854/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 11014/2000 Dott. Stefano Ciciretti Presidente - Consigliere 66 Michele De Luca 66 Rep. 66 Fabrizio Miani Canevari "66 Antonio Lamorgese Cron. 34658 Z 66 Ud. 9.7.2002 66 Pasquale Picone Relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 3385 da FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni – in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
BU RA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 164 in data 6 marzo 2000 (R.G. 1488/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.7.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Vacirca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Ancona, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato nei confronti di RA BU avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettata l'impugnazione, confermando la statuizione di accertamento del diritto del dipendente all'inquadramento nel 5° livello stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 1992, con la condanna dell'azienda al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale ha motivato la decisione interpretando il quarto comma dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992 nel senso che attribuiva il diritto al superiore livello stipendiale per i lavoratori che avessero maturato indifferentemente l'anzianità richiesta in una delle categorie menzionate dall'articolo (nella specie 3^ e 4^); più specificamente, non ha condiviso la tesi dell'appellante, secondo la quale non sarebbe stato ammissibile considerare l'anzianità maturata nelle categorie, secondo il 2 sistema di classificazione del precedente c.c.n.l., diverse da quella 3^/4^ di operatore specializzato (nonché dalla 5^/6^, di tecnico specializzato), perché non trovava fondamento nella lettera della clausola, che non consentiva di fare alla alcuna differenziazione. La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Ferrovie dello Stato per due ulteriormente precisali con memoria Syata in seven Just' art. 378 eye iResiste con controricorso RA BU.motivi Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione falsa applicazione degli art. 1362 e seguenti c.c. in relazione all'art. 23 del contratto collettivo, mentre con il secondo motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Nella sostanza le censure sono intimamente ☑ collegate e vanno esaminate unitariamente.. Si assume che il Tribunale non ha considerato che, nell'ambito della disciplina del diritto al conseguimento del livello stipendiale superiore, l'art. 23 del contratto si riferiva, con i primi 3 commi ai livelli, e, quindi soltanto alla progressione in carriera per l'anzianità maturata a partire dall'entrata in vigore dello stesso contratto (che aveva introdotto i livelli in luogo delle categorie), mentre il comma 4 dettava una norma transitoria e di chiusura preordinata a salvaguardare le anzianità maturate sotto il regime del precedente contratto. La lettera del comma 4 non era affatto chiara, come ritenuto dal Tribunale, stante il riferimento all'anzianità maturata "nell'ex 3^ e 4^ categoria (che poteva far pensare alla considerazione di due categorie diverse: la 3^ di operatore qualificato e la 3^/4^ di operatore specializzato), ma elementi utili dovevano trarsi dal riferimento all'anzianità complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria, di tecnico specializzato, non 3 potendosi ammettere che le parti avessero inteso disporre diversamente per situazioni identiche. Sarebbe stata comunque la lettura degli altri commi dello stesso articolo a dimostrare come le anzianità pregresse, solo se valutate nel senso della tesi esposta, corrispondessero a quelle richieste per la progressione in carriera secondo il nuovo sistema. Ed inoltre, dalla lettura delle clausole del c.c.n.l. 1987/1989 sarebbe risultato che per il passaggio dalla 5^ categoria (tecnico semplice) alla 5^/6^ (tecnico specializzato) era richiesto un accertamento professionale mediante prove selettive, sicché coerentemente, il comma 4 dell'art. 23 dei nuovo contratto faceva salva esclusivamente l'anzianità f maturata nell'ex 3^/4^ e 5^/6^ categoria. Si conclude, infine, con l'affermazione delle conseguenze illogiche cui avrebbe condotto l'interpretazione del Tribunale, giacché, ad esempio, ove si facesse salva l'anzianità maturata nell'ex 3^ categoria, spetterebbe al dipendente l'inquadramento nel 5° livello, senza neppure passare per il 4°, con una professionalità inferiore a quella richiesta nell'ambito dell'area di inquadramento. La Corte giudica il ricorso fondato. Oggetto dell'interpretazione contestata è l'art. 23, comma quarto, del contratto collettivo 1990-1992 dei ferrovieri, come riportato nella sentenza e nel ricorso, recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1992 il personale in servizio a tale data conseguirà il 5° livello stipendiale al compimento dell'anzianità di 9 anni complessivamente maturata nell'ex 3^ e 4^ categoria e il 7° livello al compimento dell'anzianità di 8 anni complessivamente maturata nella ex 5^-6^ categoria". 4 Il Tribunale ha inteso l'anzianità da prendere a base per l'applicazione della norma come quella maturata in tutte le categorie menzionate (3^, 4^, 5^ e 6^), ammettendo la possibilità di sommare le anzianità maturate in ciascuna. A tale risultato interpretativo è pervenuto valorizzando la lettera della disposizione, che non avrebbe offerto alcun elemento a sostegno della tesi retsrittiva dell'azienda. Indubbiamente, ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (cfr., tra le numerose affermazioni della giurisprudenza della Corte in tal senso, Cass. 20 maggio 1997, n. 4480; 27 giugno 1997, n. 5734; 13 maggio 1998, n. 4811). Ma, è stata omessa proprio, in violazione dell'art. 1362, la valutazione del senso letterale delle parole, che pure il giudice del merito dichiara di privilegiare: da una parte, manca l'indagine relativa alla portata dei primi tre commi dell'art. 23, necessaria per stabilire il significato dell'avverbio "complessivamente" nel 4° comma;
dall'altra, non è stato considerato il testo del proprio di tale comma nella parte in cui prevede, per il conseguimento del quinto livello stipendiale, il compimento di un'anzianità di nove anni "complessivamente maturata nell'ex 3^ e 4^ categoria", mentre richiede per il conseguimento del settimo livello stipendiale il compimento di un'anzianità di otto anni "complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria". Infatti, intesa l'espressione "ex 3 e 4 categoria" nel significato, conforme alla lettera, di equiparazione dei servizi prestati nell'una e nell'altra (operatore specializzato, precedentemente inquadrato nella 3^/4^ categoria, e operatore qualificato, 5 precedentemente inquadrato nella 3^ categoria), sarebbe stato poi necessario spiegare adeguatamente la diversa formulazione del riferimento all"ex 5/6 categoria", che, sempre dal punto strettamente letterale, appare riferirsi all'unica, particolare, categoria prevista nel precedente contratto per il "tecnico specializzato". Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto approfondire le ragioni della diversità, onde stabilire se le parti avessero voluto disciplinare in modo diverso le due ipotesi, ovvero, al contrario, se dovesse accordarsi prevalenza alla prima o alla seconda formulazione. Il rilievo è sufficiente per dimostrare che ad un corretto risultato interpretativo poteva pervenirsi solo all'esito dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, non limitata al senso letterale delle parole. A questo fine, come denuncia la ricorrente, elementi utili potevano desumersi: a) verificando se le anzianità complessive, richieste dalla norma transitoria di cui al comma 4 per il passaggio rispettivamente al quinto ed al settimo livello, fossero identiche alla somma di quelle di permanenza nei due livelli inferiori previste per tale passaggio, nella vigenza del nuovo inquadramento;
b) approfondendo il sistema di inquadramento nel contratto collettivo precedente, al fine di trarne gli elementi utili per stabile a quale servizio avesse inteso riferirsi la norma transitoria. Infine, vi è da considerare l'argomentazione della ricorrente, secondo cui l'interpretazione della sentenza impugnata condurrebbe al risultato assurdo che un operatore qualificato potrebbe direttamente transitare al quinto livello (e un tecnico al settimo), senza esser mai transitato per i livelli intermedi, con una valorizzazione della professionalità più favorevole nel regime transitorio rispetto a quello definitivo. Tale argomentazione resta sostanzialmente assorbita nell'affermata necessità di indagare 18th data la comune intenzione delle parti, in presenza di un testo negoziale dal sensoquale 6 letterale non univoco, avuto riguardo, perciò, al sistema di inquadramento del precedente contratto, alle differenze introdotte dal c.c.n.l. 1990/1992, alla portata della previsione del comma 4 dell'art. 23 in relazione alla salvezza delle anzianità maturate in precedenza, alla complessiva coerenza della disciplina della progressione in carriera, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 1363 c.c. che la sentenza impugnata non ha rispettato. Si osserva, infine, che, in analoghe controversie sottoposte al vaglio del giudizio di legittimità, alcune decisioni della Corte sono state di rigetto dei ricorsi proposti dall'azienda contro sentenze che avevano condiviso l'interpretazione contrattuale propugnata dai lavoratori (tra cui, Cass. 28 settembre 1998, n. 9683; 9 gennaio 2001, n. 223; 19 gennaio 2001, n. 742); altre hanno rigettato i ricorsi dei lavoratori contro sentenze di segno contrario (Cass. 8 maggio 2001, n. 6415; 19 maggio 2001, n. 6859; 3 dicembre 2001, n. 15274). Il dato riferito è soltanto un inconveniente pratico, del tutto fisiologico in un sistema che investe la Corte di cassazione non del compito di stabilire quale sia la corretta interpretazione di una norma contrattuale, ma di quello, radicalmente diverso, della verifica della correttezza del procedimento mediante il quale il giudice del merito ha proceduto all'interpretazione stessa, sotto il profilo del rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss. c.c. e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione. Non è ipotizzabile, quindi, alcun contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte (cfr. specificamente sul tema, Cass. 15271/2001, cit.). Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché in un nuovo giudizio si proceda ad interpretare la disposizione controversa nel rispetto degli art. 1362 e 1363 c.c. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del processo di cassazione. 7
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla mento regola delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2002 ПО ин Il Consigliere estensore Presidente фарматами Vilaca Роший IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,1 9 OTT. 2002 IL CANCELLIERE Ѵвише ИЙ 0 0 8