Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
La produzione documentale di pareri positivi di compatibilità paesaggistica, se relativi ad abusi edilizi "minori" realizzati in zona vincolata (art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308), obbliga il giudice dell'esecuzione ad esercitare il potere - dovere di verificare se sia legittimamente intervenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica, comportando quest'ultimo l'inapplicabilità o l'obbligo di revocare l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2009, n. 7111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7111 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE AL - rel. Consigliere - N. 1413
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 19363/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO AT AL, N. IL 10/02/1949;
avverso l'ordinanza n. 170/2008 TRIBUNALE di ISERNIA, del 18/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AL FIALE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
A AS TO AL - quale amministratore di fatto della "Società Agricola Venafrana di AS & C." - è stata applicata pena concordata (ex art. 444 c.p.p.) dal Tribunale monocratico di Isernia (con sentenza del 2.10.2008, divenuta irrevocabile il 31.10.2008), in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere eseguito, in un'area del Comune di Sesto
Campano assoggettata a vincolo paesaggistico, lavori edilizi in difformità dalla autorizzazione ambientale e, con quella sentenza, è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, u.c.. Il AS ha proposto incidente di esecuzione, per ottenere la revoca di detto ordine ripristinatorio, producendo:
- nota del 23.2.2007 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, avente ad oggetto un richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica, in cui si esprime parere positivo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167, comma 5;
- nota del 4.4.2007 della Direzione generale delle politiche del territorio della Regione Molise, avente ad oggetto l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, in cui, "preso atto del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise", si esprime parere favorevole, sul presupposto che "le parti aggiunte possano essere intese come volumi tecnici e non aumento di superfici utili", e si prescrive che "sia comunque prevista una riqualificazione dell'area";
- permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di Sesto Campano in data 26.3.2008, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36;
- certificato di agibilità, rilasciato dal medesimo Comune in data 1.10.2008.
Il Tribunale monocratico di Isernia, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18.2.2009, ha rigettato la richiesta, argomentando che;
- la documentazione prodotta è antecedente alla sentenza di applicazione di pena e doveva essere fatta valere nel giudizio di cognizione;
- il permesso di costruire rilasciato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art.36 non sana la violazione paesaggistica.
Avverso tale ordinanza il AS ha proposto ricorso per Cassazione, ex art. 666 c.p.p., comma 2, obiettando che il permesso in sanatoria sarebbe valido sia ai fini edilizi che a quelli paesaggistici e che il giudice, nella prospettiva della revoca dell'ordine di restituzione in pristino, avrebbe dovuto comunque valutare tutti gli elementi - ancorché preesistenti al giudizio di cognizione - offerti dalla difesa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Ai fini della responsabilità penale, gli elementi di prova preesistenti, non acquisiti nel giudizio di cognizione, possono essere fatti valere solo con il meccanismo della revisione, ma non possono essere valutati nel giudizio di esecuzione, perché altrimenti quest'ultimo diverrebbe una forma di impugnazione della decisione emessa in sede di cognizione.
2. Diverso è, invece, il discorso per l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi impartito ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, u.c., che è una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale con un potere autonomo, che tuttavia deve essere necessariamente coordinato con tutta la normativa di riferimento e con le scelte della pubblica amministrazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - che il Collegio riafferma - detta sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile infuse esecutiva, atteso che spetta al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine ripristinatorio medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di rimessione in pristino impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.
3. In relazione alla fattispecie in esame, deve ribadirsi anzitutto l'orientamento costante di questa Corte secondo il quale il permesso di costruire rilasciato ex D.P.R. n. 389 del 2001, art. 36 estingue - ai sensi del successivo art. 45 - soltanto i reati di cui al cit. D.P.R., art. 44.
L'effetto estintivo non si estende, invece, alle violazioni della L. n. 431 del 1985 (come trasfuse nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e nel D.Lgs. n. 42 del 2004), poiché, a norma del D.P.R. n. 389 del 2001, art. 45, comma 3, del, il rilascio del permesso di costruire in seguito ad intervenuto accertamento di conformità "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3: 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287;
25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, a 1658).
La Corte Costituzionale, al riguardo - con l'ordinanza n. 327 del 21.7.2000 - ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità della L. n. 47 del 1985, art. 22, comma 3, nella parte in cui quella norma non prevedeva che il rilascio della concessione in sanatoria ex L. n. 47 del 1985, art. 13 estinguesse, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato ambientale, pure nella "ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo disciplinato dal cit. art. 13, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole di cui alla L. n. 1497 del 1939, art. 7, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo".
4. Va rilevato, però, alla stregua delle prospettazioni e delle produzioni documentali del ricorrente, che - contrastando con il principio (enunciato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 fino dalla sua formulazione originaria) dell'impossibilità di rilascio di una autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione dei lavori - il comma 36 dell'articolo unico della L. n. 308 del 2004 (con previsioni trasfuse nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art, 181, commi 1 ter e quater e, successivamente, anche nell'art. 167, commi 4 e 5) ha introdotto (in relazione al reato contravvenzionale contemplato dal cit. D.Lgs., art. 181, comma 1) la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 - l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non si applica o deve essere revocato.
Si tratta, in particolare:
- dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art.
3. Nei casi anzidetto l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento avviene "secondo le procedure di cui al D.Lgs. n.42/2004, art. 181, comma 1 quater, introdotto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni.
5. Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto pareri positivi di compatibilità paesaggistica e su tali documenti il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere il suo potere-dovere di sindacato per verificare se sia legittimamente intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004, art. 181, commi 1 ter e quater, come modificati dalla L. n. 308 del 2004 e dal D.Lgs. n. 157 del 2006.
Tale doveroso accertamento, invece, di fatto è stato omesso.
6. L'impugnata ordinanza, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 666, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Isernia quale giudice dell'esecuzione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010