Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' sostituito dal seguente:
"E' altresi' fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".
Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , e' sostituito dal seguente:
"E' altresi' fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".