Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/2001, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Peth 001 14/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NO LA CORTE SU ENALICASSAZIONE Oggetto Донно посодесе SEZIONE TERZA CIVILE Revelut vin in euelb Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8249/97. - Presidente - Dott. Angelo GIULIANO Dott. Vincenzo Consigliere SALLUZZO Cron.117 PERCONTE LICATESE Dott. Renato 23 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 31/05/00 Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE. per diritti L. 3000 RIVA DINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato CASTAGNI || 8 GEN 2001- IL CANCELLIERE GIANCARLO che lo difende unitamente agli avvocati DALLE MULE FLAVIO, DALLE MULE LUCA, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
FLLI AV TT SNC, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA V.LE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato SERRA IGNAZIO, che lo difende unitamente all'avvocato 2000 RAVAGNI FABIO, giusta delega in atti;
1074 controricorrente M nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BOGO SERGIO, ASSICURATRICE VAL PIAVE SOC MUTUA ASS;
UFFICIO COPIE intimati Rilasciata copia legale al Sig.Petti avverso la sentenza n. 611/96 della Corte d'Appello di per diritti L. 20 MAR. 2001 VENEZIA, emessa il 18/10/95, depositata il 09/05/96; IL CANCELLIERE RG. 1297/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GIANCARLO CASTAGNI;
udito l'Avvocato ENRICO VOLPETTI (per delega Avv. Ignazio Serra); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento 1° motivo, accoglimento 4°, accoglimento p.q.r. 6° assorbimento 8°, rigetto restanti motivi. 3 Svolgimento del processo Con citazione notificata il giorno 11 settembre 1985, VA DI, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di Belluno, il danneggiante BO RG, quale conducente dell'auto investitrice, la società F.LI AV in nome collettivo, quale pro- prietaria dell'autoveicolo, e la assicuratrice Valpia- ve, chiedendone la condanna solidale al risarcimento 2 M e morale, conse- dei danni, biologico, patrimoniale guenti ad un incidente avvenuto il 6 settembre 1978, nel corso del quale il VA riportava lesioni. Il ricorrente deduceva la forza del giudicato pe- nale esterno, tra le parti, sul punto della responsa- bilità esclusiva del BO e sulle statuizioni civili;
si costituivano per resistere alle pretese l'assicurazione e la società proprietaria del mezzo, restava contumace il BO. Istruita la lite, il Tribunale, ritenuto che il giudicato penale non precludeva l'accertamento della concreta responsabilità dei conducenti antagonisti, interessati dall'incidente sulla circolazione dei vei- coli, riconosceva un paritetico concorso di colpa e condannava i convenuti al risarcimento dei danni in solido (v. amplius nel dispositivo della sentenza)ed alle spese del giudizio, accogliendo la domanda di ri- valsa proposta dalla AV nei confronti dell'assicuratrice. La decisione era impugnata dal danneggiato sia per il concorso di colpa che per la liquidazione delle varie voci di danno;
resistevano il responsabile civi- le e l'assicuratrice, chiedendo il rigetto dell'appello; restava contumace il BO. Con sentenza depositata il 9 maggio 1996 la Corte 3 3 di appello di Venezia così decideva: .in parziale riforma della sentenza impugnata con- danna la società AV e BO RG, in via solida- le, a corrispondere al danneggiato la somma complessi- va di lire 41.352.072 con gli interessi legali dalla data della decisione di primo grado sino al saldo;
compensa per la metà le spese del giudizio di se- condo grado e pone la residua metà a carico degli ap- pellati;
.pone le spese della CTU a carico della parte ap- pellante;
. condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore della assicuratrice Valpiave. Contro la decisione ha proposto ricorso il danneg- giato VA, deducendo otto motivi di ricorso;
resiste con controricorso la società AV. VA ha prodotto memoria. Con ordinanza del 23 novembre 1999 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti della società assicuratrice LP (interes- sata dai motivi del ricorso principale) e nei confron- ti di BO RG, quale danneggiante. Tali adempimenti risultano eseguiti. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento per quanto di ra- л gione, rigettandosi il primo, secondo, terzo e sesto motivo, per le seguenti considerazioni. Per ragioni di chiarezza e secondo l'ordine logico precede l'esame dei motivi che vengono respinti. Nel primo motivo si deduce l'error iuris e la vio- lazione del giudicato esterno, sul rilievo che la sen- tenza del Tribunale penale di Belluno, passata in giu- dicato, applicava l'amnistia al danneggiante, ma con- fermava le statuizioni civili del Pretore, così accer- tando la responsabilità esclusiva del BO, che non poteva essere riesaminata o diversamente valutata dai giudici civili. Il BO aveva in vero proposto ricorso per la cassazione della decisione penale, ma tale ri- corso era stato dichiarato inammissibile. In senso contrario si osserva come i giudici del merito abbiano correttamente valutato tale giudicato, con una interpretazione che integra un apprezzamento in fatto non denunciabile in questa sede (cfr.Cass.9 marzo 1984 n.1638; Cass.17 maggio 1997 n. 4339). Ed in vero la sentenza del Tribunale, sul punto delle sta- tuizioni civili, recita: "condanna il BO RG, in solido con la ditta AV e coll'assicuratrice Val- piave, al risarcimento dei danni in favore della parte civile VA DI, che ne ha fatto richiesta e ne ha diritto, da liquidarsi in separata sede perché non 5 Z completamente accertati, quanto meno per l'entità dei postumi". Tale formula, per quanto non ortodossa, è tale da consentire ai giudici civili un ampio apprezzamento del fatto storico e della sua dinamica, per pervenire all'accertamento del paritetico concorso di colpa. Il motivo risulta pertanto infondato. Con il secondo motivo si deduce l'error iuris per violazione degli artt. 1223 e 2056 CC. Sulla mancata liquidazione del danno patrimoniale consequenziale al danno biologico, essendo il VA un lavoratore autono- mo, piccolo imprenditore, ed essendo ed essendo proba- bile la perdita della capacità lavorativa specifica conseguente alla gravità delle lesioni. Ma la Corte di appello (ff.9 e 10 della motivaz.) ha adeguatamente motivato sul difetto di prova del quantum debeatur, non avendo il VA dimostrato di aver subito una personale e diretta diminuzione dei propri redditi e tale onere era a suo carico. Con il terzo motivo si deduce l'error iuris per la valutazione del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 4 della legge 1977 n.39, assumendosi che il reddito an- dava valutato al tempo della liquidazione. In senso contrario si osserva come i giudici del merito hanno tenuto conto del reddito prodotto dal danneggiato, che 6 M si riferisce all'anno dell'evento. Poiché l'onere dell'allegazione e della dimostra- zione dell'entità del danno compete al danneggiato i giudici del merito hanno valutato le prove iuxta aLI- gata, senza compiere alcuna violazione di legge. Con il sesto motivo si denuncia la violazione della liquidazione equitativa del danno biologico, che sarebbe stato liquidato con riguardo alla vita di re- lazione, e non alla sua integralità. In senso contrario si osserva che i giudici del merito (ff.12 motivaz.) hanno compiuto una nuova e più favorevole liquidazione globale a punto, con un crite- rio equitativo che sfugge al sindacato di legittimità, essendo un apprezzamento in fatto congruamente motiva- to. Meritano accoglimento, per quanto di ragione, i seguenti motivi: .il quarto e il quinto motivo vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione: nel quarto motivo si deduce l'error iuris per la violazione degli artt. 1224, 1226, 2056 C. C. per la mancata attualizzazione del danno da parte dei secondi giudici a distanza di sette anni dalla prima pronun- cia;
.con il quinto motivo si deduce la violazione de- 7 M gli articoli 1193 e 1194 c.c. in relazione alla riva- lutazione delle somme (acconti) ricevuti dal danneg- giato, senza tener conto di tali norme sulla imputa- zione del pagamento e degli interessi. Il quarto motivo è fondato, in quanto, per l'effetto devolutivo dell'appello e per l'effetto del mancato adempimento risarcitorio dei solidali, il dan- no doveva essere riliquidato dai giudici dell'appello, specie quando accoglievano anche in parte le richieste del danneggiato, all'attualità, trattandosi di debito di valore e non di valuta almeno sino alla definitiva liquidazione;
la omissione si è tradotta nella lesione del principio di risarcimento integrale ed ai valori attuali. Resta assorbito il quinto motivo, poiché i giudici del merito dovranno tener conto degli acconti e dei criteri di imputazione secondo le regole della legge e dell'omogeneizzazione delle poste. .con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art.1226 C. C. e la omessa valutazione dell'ammissibilità delle prove sul punto relativo ai danni patrimoniali emergenti (danni all'auto, ai ve- stiti, per spese mediche etc.) Il motivo è fondato, essendo apodittica e contrad- dittoria la motivazione che ritiene tali danni non provati, nulla però dicendo sull'ammissibilità delle 8 л 2 prove ritualmente e circostanziatamente dedotte. .con l'ottavo motivo si deduce la illegittimità della condanna del danneggiato alle spese legali so- stenute dall'assicurazione; nonché sulla illegittimi- tà delle spese di CTU medico legale, accollate al dan- neggiato. Il motivo appare infondato per la prima parte, po- sto che la mala gestio era deducibile dall'assicurato e non dal danneggiato;
è invece fondato per la seconda censura, posto che le spese di consulenza medico lega- le devono far carico ai danneggiati ed ai loro solida- li e non a chi ha subito danno, essendo stata determi- nata dalla necessità di valutazione esatta dei danni a fronte delle contestazioni del danneggiante e dei suoi solidali. La Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio, si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati, provvedendo anche per le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo, il secondo, il terzo, il sesto motivo del ricorso, accoglie gli altri per quanto di ragione, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. 9 Roma 31 maggio 2000 Il Consigliere est. betik Helfrom IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 10 Il Presidente tin Depositato in Cancelleria - 5 GEN, 2001 OGGI, AL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Conestie Amendola) 109T 250.000 456T Coa TOT. 310000 9.1.017 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 8. FEB. 2001 6731 versate $. 310,000 Serie 4 an. (lire trecentodiecimilo - p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maná Gazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio At Gudizlar RACCICH E T A M O 8 R B T E S F % 0 0 DELLE E T A R T