Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 DE POPOL ITALIANO0 2 1 77 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 6291/99 Consigliere Cron.5218 D'ANGELO Dott. Bruno Dott. Michele Consigliere Rep. DE LUCA - Rel. Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato CURTI ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente App
contro
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO già ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio 4430 in -1- dell'avvocato PAOLO BOER, rappresentato e difeso dagli FRANCO, PALMAS LITA, BOER PAOLO,avvocati GIORDANO giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 7772/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 06/04/98 R.G.N. 456/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- DO D SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi al Pretore di Torino del 6/8/94 l'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, contestando la pretesa sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi per il pagamento, in favore dell'LS, rispettivamente di £ 156.067:578 e di £ 126.804.519 per i due periodi dal 1/1/84 al 30/4/90 e dal 1/5/90 al 30/6/93, per contributi omessi ed accessori, relativi a rapporti di lavoro con alcuni lavoratori dello spettacolo. L'LS contrastava la domanda ed il Pretore, riuniti i procedimenti, dichiarava la inammissibilità delle opposizioni per intervenuto condono previdenziale, con pagamento dell'intera somma dovuta, e per inammissibilità della contestuale clausola di riserva di ripetizione. d Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza del medesimo Teatro Regio, con sentenza del 3/12/97 - 6/4/98, riteneva ammissibili le opposizioni, per avere l'LS in primo grado accettato il contraddittorio difendendosi esclusivamente sul merito, senza prendere posizione sulla ammissibilità o meno di una clausola di riserva, con la conseguenza che il giudice doveva, per il disposto dell'art. 112 CPC, "attenersi all'ambito della controversia, senza introdurre una problematica nuova e che non era stata nemmeno prospettata dalle parti: La questione dell'ammissibilità della clausola di riserva, apposta alla istanza di condono, era estrariea al thema decidendum, sottoposto dalle parti al giudice, e quindi non poteva essere presa in 1 considerazione d'ufficio dal giudice di prime cure, né essere proposta poi per la prima volta dall'LS in grado di appello. Respingeva quindi il Tribunale le eccezioni preliminari relative alla forma ad alta documentazione posta a base dei decreti ingiuntivi (essendo quella allegata sufficiente per la fase monitoria) ed alla nullità, per violazione dell'art. 414 CPC, della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione (essendo sufficienti in sede di cognizione sommaria le formalità indicate nell'art. 125 CPC). Nel merito, il Teatro Regio aveva contestato il debito contributivo, trattandosi di collaborazioni per le quali non erano dovuti i contributi, e quindi incombeva all'LS fornire la prova del suo assunto, essendo lo stesso, attore sostanziale nel giudizio di opposizione. La prova, però, non era stata fornita;
all'uopo non erano sufficienti le considerazioni fatte dall'ispettore nel verbale di accertamento, perché le stesse erano “mera espressione del suo convincimento che alla formalizzazione dei rapporti con contratti di collaborazione professionale autonoma fosse poi corrisposta in realtà un'esecuzione” tipica di un rapporto di lavoro subordinato;
in proposito mancava ogni possibile riscontro documentale ed in genere ogni elemento di prova generica o specifica;
ed anzi l'LS si era opposto alla prova chiesta dall'altra parte, formulando un generica istanza "che venga ascoltato l'ispettore Barresi Antonio, perché meglio riferisca su fatti e circostanze". Inoltre, la natura di lavoro autonomo della collaborazione prestata da AR UN, GL AN e SC MA 2 era stata affermata, per il periodo rilevante in causa, con sentenza del Pretore di Torino del 22/1 - 1/2/97, divenuta definitiva, e quindi la F questione era ormai coperta dal giudicato. L'appello quindi doyeva essere accolto e la sentenza riformata, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti, rimanendo impregiudicata la questione relativa alla restituzione delle somme versate, non essendo stata proposta domanda in tal senso. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'LS fondato su due motivi. Resiste il Teatro Regio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC, (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che non sussiste il vizio di ultrapetizione per avere il primo giudice deciso su un fatto (condono previdenziale) senza che sul punto vi sia stata una precisa richiesta delle parti, in quanto al di là delle questioni di merito, la controversia fra le parti era finalizzata all'accertamento della pretesa dell'Ente a riscuotere la somma portata nei decreti ingiuntivi", per cui la circostanza, emergente dagli atti relativa all'avvenuto condono si configura come "eccezione intesa a far valere l'estinzione del debito"; la stessa Cassazione, nel ribadire l'impossibilità di apporre riserve o condizioni alla domanda di condono, ha affermato l'obbligatorietà per il giudice di prendere atto dell'avvenuta " regolarizzazione. Legittima quindi è la soluzione adottata dal primo giudice, in 3 quanto la problematica del condono apparteneva al thema decidendum, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 414, in relazione all'art. 645 CPC, deduce il ricorrente che l'onere probatorio gravante sull'Ente, nella sua qualità di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, è comunque "correlato (al) contenuto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo”: nella memoria di costituzione era stato richiamato il contenuto dei verbali ispettivi (depositati in atti e notificati alla. controparte ex art. 414 CPC), verbali che fanno fede fino a querela di falso in ordine alla provenienza dell'atto, le dichiarazioni rese al verbalizzante ed i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
"le circostanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria”. Il ricorso in opposizione, invece, è del tutto generico, essendosi limitato l'opponente ad eccepire di avere sempre versato i contributi dovuti per i propri dipendenti, tale genericità è in contrasto con l'obbligo di proporre specifiche eccezioni a fronte di una pretesa conosciuta nella sua completezza, l'Istituto quindi non poteva tenere un comportamento processuale diverso, stante l'impossibilità di verificare quali fossero le circostanze e fatti che l'altra parte intendeva contestare in relazione all'accertamento ispettivo. Da qui l'erroneità. della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che sull'Ente gravasse un onere di specifiche ed analitiche prove, senza considerare che tale onere è correlato alla specificità dei motivi di opposizione. Il ricorso è infondato. In ordine al primo basta rilevare che la questione è superata dallo "jus superveniens". Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "a seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma IX, della L. n. 448 del 23/12/98, applicabile quale "jus superveniens" anche ai giudizi in corso, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art.
4. D. L. n. 79del 28/3/97 (conv. in L. n. 140 del 28/5/97) e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del debito. Conseguentemente la domanda di condono fatta con riserva di ripetizione non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo" (Cass. n. 8297 del 19/6/2001). In questo senso va corretta la motivazione del Tribunale e la censura sul punto non può essere accolta, per essere la pronuncia conforme a diritto J In ordine al secondo motivo, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per 5 le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n.. 9827 del 26/7/2000) Nel caso di specie il Tribunale ha negativamente valutato il contenuto del verbale dell'ispettore, rilevando che le considerazioni nello stesso contenute costituivano “la mera espressione del suo convincimento, che non hanno neanche lontanamente la dignità di prova, poiché questa poteva emergere solo da acquisizioni documentali contrarie oppure da assunzione di informazioni da persone informate su aspetti specifici, mentre nella specie manca a qualunque riscontro del genere. Quindi sarebbe stato onere dell'LS articolare prove sul punto..". Non è quindi esatto che il Tribunale avrebbe imposto una specie di inversione dell'onere della prova, avendo lo stesso solo negato, con una valutazione di fatto che non viene minimamente censurata nell'unico modo consentito del vizio di motivazione, che la prova dei fatti addebitati al Teatro Regio fosse contenuta nel verbale ispettivo e quindi accertato che nessuna altra prova era stata addotta. Peraltro non è nemmeno esatto che la contestazione dell'opponente fosse tanto generica da non consentire una adeguata prova contraria, in quanto dalla sentenza risulta che il Teatro Regio aveva contestato "che: le 6 collaborazioni instaurate con le persone indicate nel verbale di accertamento non davano luogo a contribuzione"; la contestazione era ben precisa e quindi logica e coerente è la conclusione che ne trae il Tribunale che spettava all'attore sostanziale dimostrare che non si trattava di collaborazioni autonome, ma di lavoro subordinato che dava luogo a contribuzione. Anche il secondo motivo va quindi disatteso ed il ricorso rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida EURO1.549, 37- EURO 13,43 oltre a £ 3.000.000 per onorario. inf Roma 15 novembre 2001 Maiorano IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST. віжішорецкіні 募 Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 FEB. 2002. M E R P U IL CANCELLIERE Z I I O D N , A E S O 0 S L 1 A L 3 . T 3 O T , 5 B R A I S 'A . D E L N P L A S E 3 T I S D 7 N - O I G 8 P S - O N 1 IM E A 1 S D A I E E D A , G E O G T O R E T T N T L IS E I S R G E I A E D L R L - E 7